Il sito Aspiranti Uditori, in concomitanza con lo sciopero indetto dalla Associazione Nazionale Magistrati, sospende ogni attività, fatta salva per chiunque la possibilità di usufruire del servizio di posta elettronica del sito per ogni comunicazione che si ritenesse necessaria.

Attraverso la misura straordinaria della sospensione volontaria dell’attività, in aperta solidarietà con l’iniziativa adottata dall’ANM, si intende sensibilizzare tutti coloro i quali aspirano all’accesso alla magistratura sulle previsioni del progetto di riforma dell'Ordinamento Giudiziario, che nel complesso delle sue disposizioni incide in senso profondamente negativo non solo sulla funzione giurisdizionale ma sulla stessa figura del magistrato.

Di seguito si riporta la scheda informativa della riforma redatta dall'ANM.


I CURATORI
curatori@aspirantiuditori.it



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Associazione Nazionale Magistrati

 

RIFORMA DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Atto Camera 4636 bis


SCHEDA INFORMATIVA


1) Il concorso di accesso e la separazione delle carriere (art. 2).


Per essere ammessi al concorso per uditore giudiziario non è più sufficiente la sola laurea in giurisprudenza, ma è necessario anche aver conseguito, alternativamente, il diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, il dottorato di ricerca in materie giuridiche, l’abilitazione all’esercizio della professione forense, le funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito, il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni (2.1.b).Questa previsione è destinata ad elevare l’età media dell’accesso in magistratura e, prolungando il periodo di tempo necessario alla legittimazione al concorso, è destinata ad operare, inevitabilmente, una selezione in danno degli appartenenti a ceti sociali che non potranno economicamente permettersi una così lunga attesa.Si configura, pertanto, un modello di concorso di II grado in relazione al quale, peraltro, non è prevista nessuna riduzione dei tempi nel percorso della carriera, né un riequilibrio retributivo rispetto al trattamento economico previsto per le magistrature amministrativa e contabile, nonché per l’alta dirigenza amministrativa.

Il concorso di accesso in magistratura è unico, come unica è la Commissione di concorso, e viene bandito annualmente. I candidati devono però indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Tale indicazione, al momento dell’attribuzione delle funzioni giurisdizionali, costituisce titolo preferenziale per la scelta della sede di destinazione che, nei limiti della disponibilità dei posti, deve avvenire nell’ambito della funzione prescelta (art. 2.1.a).

Singolare è inoltre la previsione secondo cui, per essere ammesso a sostenere le prove orali del concorso, il candidato deve essere positivamente valutato nei test di idoneità psico-attitudinali all’esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione (art. 2.1.b-bis).

Il passaggio ad una diversa funzione (giudicante o requirente) può ancora avvenire, per una sola volta, dopo tre anni di esercizio delle funzioni giurisdizionali e, quindi, dopo cinque anni dall’ingresso in magistratura (sino al settimo), superando un concorso per titoli, dopo aver frequentato con giudizio finale positivo un apposito corso di formazione (ma senza una verifica in concreto delle attitudini a svolgere una funzione di fatto mai esercitata). Il mutamento di funzioni deve però avvenire in un ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’art. 11 c.p.p. (2.1.f-6).

Per consentire il passaggio a diversa funzione a tutti gli aventi diritto dopo i tre anni di esercizio delle funzioni giurisdizionali, il C.S.M. è tenuto ad individuare, anche in soprannumero, i posti nelle funzioni richieste (2.1.f-3). Poiché anche il soprannumero sembra riferirsi non ai posti preventivamente richiesti dai singoli interessati, ma ai posti che il C.S.M. ritenga comunque utile pubblicare, tenuto conto delle esigenze di servizio, il magistrato che voglia mutare funzione sarà tenuto accettare qualsiasi sede. Altrimenti, deve rinunciarvi per sempre. Dopo, infatti, non è più possibile (salvo quanto si dirà per la fase transitoria) alcun mutamento di funzioni, nemmeno in sede di legittimità, e quindi la scelta operata è definitiva e senza ritorno.

Questo sistema rischia di portare a conseguenze gravi sugli uffici del Pm. Infatti è prevedibile che la stragrande maggioranza dei candidati indichi la preferenza per la funzione giudicante; agli uffici requirenti vacanti (spesso situati nelle sedi più disagiate) saranno destinati di ufficio gli ultimi in graduatoria, i quali, dopo tre anni, presumibilmente chiederanno di passare alla giudicante, anche in sovrannumero. Molto più ridotto sarà il numero di richieste di passaggio dalla giudicante agli uffici di P.M. Quando il sistema fosse a regime vi sarebbe il rischio che la delicatissima funzione di pubblico ministero venga esercitata in larga misura da magistrati di prima nomina e solo per tre anni. E’ esattamente il contrario del sistema logico e razionale che l’Anm aveva suggerito (ed era stato accolto in alcuni emendamenti) della prima assegnazione di tutti gli uditori a funzioni giudicanti collegiali.

Al settimo anno dall’ingresso in magistratura i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio ad altra funzione debbono frequentare un corso di aggiornamento e formazione e, all’esito, sono sottoposti a giudizio di idoneità per l’esercizio in via definitiva delle funzioni, con dispensa dal servizio in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi (art. 3.1.t-bis).

Questo sistema attua una separazione delle carriere più radicale anche rispetto all’originaria previsione del doppio concorso di accesso (che, pure, consentiva, in prosieguo di carriera, ipotesi di mutamento delle funzioni) ed è in contrasto con il modello costituzionale di un unico corpo di magistrati.

Il blocco della mobilità nelle funzioni (giudicanti e requirenti) è contraddetto da una mobilità accentuata nell’ambito delle stesse funzioni (giudicanti e requirenti), in quanto è stata introdotta una norma che fissa il generale principio della temporaneità degli incarichi, prevedendo che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di 10 anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre 2 anni, previa valutazione del C.S.M. fondata su “comprovate esigenze di funzionamento dell’ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine” (art. 2.1.q).


2) Il sistema concorsuale e le valutazioni di professionalità (art. 2).


Il sistema dei concorsi è stato mantenuto, con modifiche solo marginali rispetto al testo del Senato. Si prevede una doppia possibilità di accesso alle funzioni superiori (art.2.1.e):

APPELLO

LEGITTIMITA’

I concorsi vengono svolti annualmente e vengono svolti per tutti i posti vacanti delle diverse funzioni. Ai vincitori dei concorsi per titoli ed esami viene peraltro riservata prioritariamente una quota assai elevata (40%) dei posti vacanti annualmente pubblicati (artt. 2.1.i.3 e 4).

Il conferimento di funzioni anticipato comporta il riconoscimento del migliore trattamento economico della relativa classe di stipendio (art. 2.1.p).

Restano i concorsi per titoli per l'accesso a funzioni direttive e semidirettive (artt. 2.1.e.2), ma si può accedere a tali funzioni solo dopo un certo periodo di svolgimento delle funzioni di secondo grado di legittimità (art. 2.1.g.7ss.). Si introduce un sistema fortemente gerarchizzato che rende obbligatorio per accedere a funzioni direttive o semidirettive passare per l'appello e la Cassazione: tre anni di funzioni di secondo grado per le funzioni semidirettive di primo grado, sei anni di funzioni di secondo grado per le funzioni semidirettive di secondo grado, cinque anni di funzioni di secondo grado per le funzioni direttive di primo grado, otto anni di funzioni di secondo grado per le funzioni direttive di primo grado "elevato" (relative ai 12 principali Tribunali e Procure italiani), cinque anni di funzioni di legittimità per le funzioni direttive di secondo grado.

L'aver superato i concorsi per le funzioni di legittimità abilita a partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive di primo e secondo grado e per le funzioni direttive di primo grado ed è titolo
preferenziale per le funzioni direttive di primo grado "elevato" (art. 2.1.g.18).

Gli incarichi direttivi e semidirettivi sono temporanei e soggetti ad una sola conferma ed ulteriori incarichi direttivi e semidirettivi si possono avere solo fuori circondario (se di uguale grado) o fuori distretto (se di grado superiore).

Gli incarichi direttivi prevedono una permanenza di quattro anni con possibilità di conferma per due, i soli incarichi semidirettivi requirenti una permanenza di sei anni non rinnovabile(art. 2.1.l); gli incarichi semidirettivi giudicanti, pertanto, per ragioni non comprensibili nella logica del nuovo sistema, sembrerebbero essere esclusi dalla temporaneità speciale prevista per le funzioni semidirettive requirenti, e non risulta chiaro, a questo punto, se ad essi si debba applicare comunque la diversa ipotesi, prevista in generale, di temporaneità nello stesso incarico nello stesso ufficio per non più di dieci anni.

Le Commissioni che gestiscono i concorsi interni sono commissioni esterne al C.S.M., sia pure nominate dal C.S.M., ma con vincoli rigidi nelle qualifiche dei componenti, che vedono i magistrati della Cassazione in parte preponderante, soprattutto nelle commissioni per funzioni direttive e semidirettive, quando magari nessuno di loro sa come si gestisce un ufficio giudiziario, né ha mai fatto quell’esperienza o altra simile.

Sono previste allo scopo ben 7 commissioni:

commissione di concorso per l'accesso alla magistratura  dove il numero dei professori universitari è elevato alla metà dei componenti magistrati;

commissione per il concorso alle funzioni giudicanti di secondo grado;

commissione per il concorso alle funzioni giudicanti di legittimità;

commissione per il concorso alle funzioni requirenti di secondo grado;

commissione per il concorso alle funzioni requirenti di legittimità;

commissione per  il concorso agli incarichi direttivi e semidirettivi requirenti;

commissione per il concorso agli incarichi direttivi e semidirettivi giudicanti.

Tra i vari concorsi interni spicca quello per il conferimento degli incarichi direttivi la cui disciplina presenta il più elevato grado di contrasto con la norma costituzionale: qui il CSM non solo è relegato a ruolo notarile  dovendo deliberare sulla base di un concorso gia effettuato ed i cui esiti ben difficilmente potranno essere ridiscussi. Di più si prevede che  il CSM non debba  deliberare il conferimento dell'incarico ma  testualmente "proporre la nomina al Ministro per il concerto". Uno strappo ancora maggiore è costituito dalla attribuzione al Ministro della facoltà di impugnazione davanti al giudice amministrativo delle delibere del CSM che conferiscono incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione. E' una disposizione anomala perché concede la facoltà di impugnare non ai titolari dell'interesse eventualmente leso (i candidati pretermessi) ma ad un organo della pubblica amministrazione che è intervenuto nel procedimento amministrativo in funzione di "concerto" (art. 2.1.l-1). Il Csm è posto sotto tutela, in palese contrasto con le attribuzioni riservate al Csm dalla Costituzione.

I magistrati che non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità vengono sottoposti, dopo avere frequentato positivamente l'apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola della magistratura, a valutazioni di professionalità al tredicesimo, ventesimo, ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura (quindi mantenendo le attuali scadenze). In caso di tre valutazioni negative vi è dispensa dal servizio (art. 3.1.u).

In sintesi, il disegno legislativo delinea una magistratura improntata all’affermazione del carrierismo più spinto, nel quale i più motivati sul piano dell’affermazione e dell’ambizione individuale avranno benefici economici e di carriera, non giustificati né da una pregressa attività giudiziaria più meritevole rispetto ad altri, né da una prognosi ragionevolmente fondata di maggiore attitudine futura a svolgere le diverse funzioni ricollegate al superamento del concorso anche per esame. I benefici economici saranno il conseguimento di un “salto” retributivo di scatti corrispondenti ad alcuni anni di anzianità di servizio, i benefici di carriera saranno la possibilità di accedere agli incarichi direttivi e semidirettivi, riservati esclusivamente a chi abbia assunto in concreto le funzioni di appello o di legittimità, a seconda dei casi.

Il risultato di questo sistema è una svalutazione radicale della funzione di primo grado.


3) La Formazione professionale (art. 3).


La disciplina per la Scuola sottrae di fatto al C.S.M. la competenza costituzionale sulle assunzioni e le promozioni dei magistrati. E’ infatti evidente che quando la Costituzione prevede la magistratura come ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, l'attribuzione al C.S.M. di queste due competenze non può essere limitata ad una formalità notarile che segua decisioni prese altrove.

Invece, da un lato, la riforma prevede una Scuola rispetto alla quale l'apporto del C.S.M. è la nomina di due componenti su sette ed il fornire proposte per il programma; dall'altro, la valutazione positiva di questa Scuola (ente autonomo e quindi estranea al C.S.M. ed al suo controllo) è il presupposto necessario per il passaggio delle funzioni tra p.m. e giudice, e viceversa, la partecipazione ai concorsi per semidirettivi/direttivi/appello/cassazione (consiglieri e presidenti di
sezione), ancor prima sull'idoneità degli uditori dopo il tirocinio.

Essa delibera sulla possibilità che il magistrato prosegua nella sua carriera, anche quando non partecipa ai concorsi (art. 3.1.u). Il controllo si attua in tal modo non attraverso il rilascio a fine corso di formazione di un attestato di partecipazione, ma con una valutazione “che contenga elementi di verifica attitudinale” che saranno inseriti nel fascicolo personale per le valutazioni di verifica attitudinale del C.S.M. e la cui efficacia durerà per un periodo di 6 anni.

Il Comitato direttivo (art. 3.1.m) è così composto: il primo Presidente della Cassazione, il Procuratore generale della Cassazione, due magistrati nominati dal C.S.M., un rappresentante del ministro, un avvocato nominato dal CNF e un professore universitario nominato dal CUN. Il primo presidente ed il procuratore generale possono peraltro delegare ad altro collega la loro partecipazione alla scuola.

L'ulteriore analisi della disciplina conferma l'incostituzionalità della previsione. Infatti, la Scuola si articola in due sezioni, uditori e magistrati in servizio, ciascuna delle quali ha un proprio Comitato di gestione, che attua la programmazione, definisce il contenuto analitico di ogni sessione, individua i docenti, fissa i criteri di ammissione ..., cura il tirocinio presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali: in altre parole, decide il come, il quando ed il contenuto della formazione dei magistrati e dei corsi da frequentare obbligatoriamente per i passaggi della carriera (per le quali occasioni dà quel parere che se non è favorevole impedisce concorsi e valutazioni). I componenti dei Comitati di gestione sono peraltro nominati dai sette componenti del Comitato direttivo. E quanti devono essere i componenti dei comitati di
gestione, lo decide il Comitato direttivo.

Due annotazioni singolari: i due magistrati nominati dal C.S.M., che rimangono in carica
quattro anni, non prorogabili, dopo questa esperienza non potranno far parte delle commissioni di concorso per uditori giudiziari: però, potranno candidarsi al C.S.M.. Gli eventuali delegati dal primo presidente e dal PG cassazione a partecipare in loro vece alla scuola,sono invece rinnovabili e possono far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario (art. 3.1.m ultima parte).





4) I Consigli Giudiziari ed il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione (art. 4).


La componente togata nei Consigli giudiziari - che avranno competenze assai più estese di quelle attuali - scende al di sotto del rapporto di due terzi previsto per il CSM. Quella dei magistrati ordinari, peraltro eletti con il medesimo inadeguato sistema elettorale vigente del collegio unico (che non garantisce il pluralismo culturale e che sarebbe urgente modificare) - è addirittura minoritaria.

A parte i membri di diritto, dove al presidente di Corte, il procuratore generale si aggiunge il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati  del distretto (art. 4.m), nei consigli giudiziari presso Corti d’appello ove prestino servizio fino a 350 magistrati (art. 4.f) il rapporto è di 3 a 5: tre magistrati ordinari; quattro non togati (un professore, un avvocato e due eletti dal consiglio regionale) ed un giudice di pace, mentre nei consigli giudiziari in distretti con oltre 350 magistrati in servizio (art. 4.g), il rapporto sale a 5 a 5 (due magistrati ordinari in più). Si introduce un vicepresidente del consiglio giudiziario, scelto tra i non togati.

E’ previsto che il consiglio giudiziario debba acquisire "le motivate e dettagliate valutazioni scritte del Consiglio dell'ordine forense" (art. 4.s) in tutte le fasi di progressione della carriera o per il parere alla nomina di uffici direttivi. Peraltro i componenti  avvocati non partecipano alle discussioni relative alla formulazione dei pareri sull'attività dei magistrati.

Il disegno di legge delega prevede anche l’istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione (art. 4.a), con le stesse competenze dei consigli giudiziari, in quanto compatibili, composto da 3 membri di diritto (primo Presidente, Procuratore generale e Presidente del Consiglio nazionale forense), 5 magistrati (due con funzioni direttive di legittimità, due in servizio presso la cassazione ed uno in servizio presso la procura generale) e 2 laici (un professore universitario in materie giuridiche ed un avvocato).


5) L’ufficio del Pubblico Ministero (art. 5).


Nonostante la reintroduzione dei Procuratori Aggiunti e dell’Avvocato generale, rimane un ufficio del P.M., con accentuazione di aspetti burocratici e verticistici.

Si prevede infatti che solo il Procuratore sia il titolare dell'azione penale, assicurando il corretto e uniforme esercizio della legge e delle norme sul giusto processo (lett. a), con potere di delega (l’art. 5.b) ad un procuratore aggiunto della funzione del vicario, nonché ad uno o più procuratori aggiunti di funzioni varie (non necessariamente a tutti, creando quindi ove venisse delegato solo qualcuno, delle discutibili diversità di compiti) ovvero a uno o più magistrati del proprio ufficio (creando quindi delle figure di sostituti che svolgono tali compiti che oggi ciascun P.M. svolge abitualmente, mentre altri sostituti dovranno avere il visto - l'assenso - su ogni decreto di citazione o di richiesta di rinvio a giudizio da parte: o del procuratore, o di un aggiunto o di un collega sostituto).

Tale delega può essere revocata dal procuratore (art. 5.c) in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri che lui ha stabilito. Contro il provvedimento di revoca non è previsto alcun tipo di ricorso, ma solo che la stessa e le eventuali osservazioni del magistrato, siano trasmesse al procuratore generale presso la Cassazione (e non al CSM) e poi acquisite nei relativi fascicoli personali.

Dunque, gli stessi Procuratori Aggiunti non hanno alcuna reale autonomia rispetto al Procuratore capo in quanto la loro competenza non è stabilita dalla legge, né dal C.S.M., ma dipende totalmente dalla quantità di delega che il capo dell’Ufficio intende loro rilasciare. La reintroduzione dei Procuratori aggiunti è dunque più formale che sostanziale.

Tutti gli atti che incidano su diritti reali o sulla libertà personale o che costituiscano esercizio dell'azione penale devono essere assunti previo assenso del procuratore della Repubblica o di un suo delegato, mentre vengono esclusi solo alcuni casi minori per le convalide di fermo arresto o sequestro, giudizio direttissimo, procedimento per decreto (art. 5.d).

Gerarchizzazione totale anche nei rapporti con i giornalisti, giacché unico soggetto legittimato ad interloquire con gli organi di informazione è, appunto, il Procuratore della Repubblica (lett. e).

Sono ancora previsti ampi poteri sostitutivi e di avocazione al Procuratore Generale (art. 5 g 1, 2 e 3). I punti 1) e 3 richiamano, in sede impropria, le previsioni dell’art. 371 bis cpp. Del tutto nuova la previsione del punto2) “nei casi di accertata e grave reiterata violazione di norme processuali, anche non tutelate da sanzioni processuali”. Si tratta di una ipotesi formulata in termini così ampi da prospettare un potere di avocazione pressoché senza limiti.

Il Procuratore generale presso la Cassazione (art.5.g-bis), sentito il procuratore nazionale antimafia può designare i sostituti procuratori generali addetti alla direzione generale antimafia per la trattazione dei giudizi di legittimità nei procedimenti ex art. 51, comma 3 bis c.p.p.


6) Il sistema disciplinare (artt. 7 e 8 ).


Nel quadro di una completa rivisitazione e tipizzazione delle fattispecie di illecito disciplinare sono introdotte norme procedimentali e fattispecie disciplinari connotate da ambiguità tali da consentire un possibile uso discriminatorio della giustizia disciplinare. Alcune fattispecie sono riprese dal Codice etico dell’Anm, determinando una confusione di piani, essendo evidente che i codici etici pongono principi di livello più elevato rispetto allo standard che fa scattare la sanzione disciplinare.

Alcuni esempi:

"Perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia" (art. 7.1.c-3). E’ una disposizione dal contenuto vago ed appare come il precipitato normativo della polemica contro l'uso politico della giustizia.

"Rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura" (art. 7.1.c-6).

"Coinvolgimento nell'attività di centri politici o affaristici che possano condizionarne l’esercizio delle funzioni o comunque appannarne l'immagine" (art. 7.1.d-7).

L’adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali” (art. 7.1.c-9). E’ stato abbandonato il riferimento alla interpretazione creativa, ma non minori preoccupazioni suscita questa previsione che va al di là del riferimento al provvedimento abnorme con formule molto generiche.

Sotto il profilo procedimentale l’incolpato potrà restare sotto la spada di Damocle del procedimento disciplinare sino a 7 anni: entro due anni (e dalla notizia del fatto, non dal fatto) è possibile l'azione disciplinare (art. 8.1.b-1); entro i successivi due anni la richiesta di decreto per la discussione orale, ed entro gli ulteriori due anni la pronuncia disciplinare della sezione (art. 8.1.b-2); se si va in cassazione, la S.C. si prende tutto il tempo che ritiene; se c'è annullamento, la decisione di rinvio deve intervenire entro un anno dal pervenimento degli atti dalla cassazione. E durante tutto ciò la carriera dell’incolpato è ferma.

Peraltro, il decorso dei termini è sospeso anche “se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore” (art.8.1.b-3.4).

Ancora: gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o al difensore eventualmente già designato sono nulli. Ma la nullità è rilevabile nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato “ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti” o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa l'udienza per la discussione orale. E la deduzione va fatta con dichiarazione scritta “e motivata” (art.8.1.d-2). E non si chiarisce come si farà a motivare una deduzione scritta in cui si eccepisca la nullità degli atti di indagine perché non preceduti dalla comunicazione.

Più in generale, dopo che si è proclamata l’applicazione delle norme del codice di rito sul dibattimento, in quanto compatibili, si prevedono poteri inquisitori amplissimi (8.1.f-3). In particolare, il Giudice disciplinare assume d’ufficio tutte le prove che ritiene utili; è ammessa l’acquisizione di tutti i rapporti dell’Ispettorato, dei Consigli giudiziari e dei capi degli uffici, di tutti gli atti contenuti nel fascicolo personale dell’incolpato, nonché “delle prove acquisite nel corso delle indagini”.

Estrema preoccupazione desta, inoltre, il ruolo del Ministro nel procedimento disciplinare.

Oltre al tradizionale ruolo di promuovimento dell'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al P.G. il Ministro ha facoltà di chiedere al P.G. la modifica del capo di incolpazione  cui provvede il Procuratore Generale (art.8.1.c-2).. La regola secondo cui le funzioni dell'accusa nel giudizio disciplinare sono svolte dal Procuratore generale è sconvolta  dalla previsione della partecipazione all'udienza, sostanzialmente in veste di accusatore privato per conto del Ministro, di un magistrato dell'ispettorato generale il quale ha poteri istruttori sostanzialmente uguali a quelli del P.G. (art. 8.1.e-8.9).

Desta infine grandissima preoccupazione la previsione secondo cui il Procuratore generale, “se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull’azione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto” (art.8.1.d-3).

Trattasi di norma assolutamente inopportuna per le strumentalizzazioni indirette e per il danno alle indagini penali che ne potrebbero derivare a seguito di un’attivazione determinata da esposti capziosi, tanto più se collegata alla previsione, anch’essa nuova e discutibile, dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare del P.G. per un gran numero di violazioni. In altri termini, l’indagato potrebbe presentare un esposto disciplinare immediatamente, il Procuratore generale, obbligato all’esercizio dell’azione entro un certo termine, per verificare la sussistenza dei presupposti di essa dovrebbe necessariamente attivare la deroga al segreto delle indagini,con la possibile conseguenza di una discovery anticipata. Né è sufficiente ad ovviare a tali inconvenienti la soluzione, per ultimo adottata, di prevedere la possibilità che il procuratore generale mantenga il segreto per sei mesi dopo la trasmissione degli atti, e ciò sia perché tale accorgimento è affidato alla discrezionalità di chi non è titolare delle indagini e quindi responsabile del loro buon andamento, sia perché comunque il termine previsto è inferiore a quello in molti casi stabilito dalla legge per la durata delle indagini stesse.

L’Anm ha sempre sostenuto l’esigenza che il sistema disciplinare sia strutturato in modo da assicurare un giusto regime di responsabilità a tutela della correttezza dell’esercizio della giurisdizione.

Ma un sistema disciplinare che somma:

determina in concreto gravi rischi di uso della giustizia disciplinare a fini discriminatori e di interferenza sul merito della attività giudiziaria.


7) La disciplina delle incompatibilità (art. 7 )


Il trasferimento per incompatibilità ambientale ad altra sede od ufficio per condotte colpevoli può essere disposto come sanzione disciplinare ( art. 7.1.m) al momento della irrogazione di sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione e la stessa sezione disciplinare ( art.7.1.n) può adottare il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni in via cautelare provvisoria.

L'art. 2 del dlg. n. 511/1946 (trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale) opererà solo per i casi di condotte incolpevoli tali da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni con indipendenza ed imparzialità nella sede occupata (7.1.n). Restano indeterminate competenze e procedura.

E’ poi prevista una nuova disciplina degli artt. 18 e 19 del vigente O.G. (incompatibilità parentali) (art. 7.1.p) secondo cui, salvo eccezioni specificatamente disciplinate (che verosimilmente alludono ai soli grandissimi uffici giudiziari di Napoli, Milano e Roma), l’attività del magistrato è incompatibile con l’esercizio nel medesimo ufficio della professione di magistrato, avvocato, ufficiale o agente di polizia giudiziaria da parte del coniuge, parenti sino al secondo grado o affini in primo grado.

La disposizione è estremamente rigida, dimenticando che la giustizia amministrativa ha “abolito” la c.d. incompatibilità formale di cui al primo comma dell’art. 18 del vigente O.G, e del tutto inadeguata ad affrontare il problema in modo equilibrato. La recente circolare del CSM ha opportunamente modulato le concrete ipotesi di incompatibilità utilizzando molteplici parametri legati alle dimensioni degli uffici, alle materie trattate, alle caratteristiche dell’esercizio dell’attività professionale e, situazione non contemplata nel progetto, considera anche i casi di “interferenze funzionali” tra magistrati appartenenti ad uffici diversi.

La incompatibilità nello stesso ufficio tra magistrati coniugi (ma anche parenti) essendo stata prevista al fine di evitare il rischio di reciproci condizionamenti nell’esercizio delle funzioni e disfunzioni nell’ufficio, non ha alcuna ragion d’essere allorquando i magistrati siano impegnati in settori diversi degli uffici giudiziari della sede, non essendovi alcuna possibile interferenza negli affari trattati, tranne rare ipotesi di supplenza negli uffici più piccoli. E’ difficile comprendere quale sia la finalità di una così estesa forma di incompatibilità, che non risponde ad alcun pubblico interesse e provoca gravi danni anche al funzionamento degli uffici a causa del forzato pendolarismo di uno dei due coniugi per la durata dell’intera vita professionale.

Quanto alla incompatibilità con la professione di avvocato, il regime previsto appare ingiustificato negli uffici di grandi dimensioni, ove è da escludere, salvo gravi casi di infrazioni deontologiche di facile percezione, che l’esercizio della professione di avvocato in un ramo diverso (civile o penale o lavoro) da quello in cui esercita il coniuge sia fonte di pregiudizio al decoro della professione. Altrettanto vale, previe più stringenti verifiche, per gli uffici di medie dimensioni.

Non si può ritenere rassicurante il rinvio ai decreti delegati di una possibile specifica eccezione relativa alla “diversità di incarico”, dato che il concetto stesso di eccezione postula che sia decisamente marginale la compatibilità tra le due professioni.

Quanto, infine, alla incompatibilità con la professione di agente o Ufficiale di P.G., deve rilevarsi come nella legge delega non vi è esclusione, ad esempio, della previsione per la funzione di giudice civile. Un’equilibrata previsione, adattabile caso per caso, imporrebbe di prevedere qualche limite solo per i pubblici ministeri coniugi di agente o Ufficiale di P.G.

In sintesi, la rigidità che si ricava dal testo esaminato non solo può confliggere con i principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.) ma anche, nei casi in cui è incomprensibile quale sia il valore seriamente tutelato dalla norma, con le norme della Costituzione che presidiano l’istituto della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi (art. 29 ss. Cost).


8) La dirigenza degli uffici (art. 2) e gli uffici del monitoraggio (art. 11).


Con previsione, di dubbia legittimità costituzionale, si attribuiscono al Ministro poteri di intervento in caso di mancata predisposizione da parte del dirigente amministrativo e giudiziario del programma della attività da svolgersi nel corso dell'anno, di contrasto oppure di "mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario" (art. 2.1.r-4).

Singolare la figura del manager di Corte di Appello presso le Corti di Roma, Napoli, Milano, e Palermo "con compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti presenti nell'ambito del distretto" (2.1.r-bis).

Si tratta di una figura nuova ed autonoma nominata dal Ministro della Giustizia con il compito di pianificare l'utilizzo delle risorse valutando il carico giudiziario esistente, la prevedibile evoluzione di esso e le esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia. Per lo svolgimento dei suoi compiti si avvale di una struttura tecnico-amministrativa autonoma composta da 11 unità comunque estranee all'Amministrazione (gli stessi uffici sono allestiti con il ricorso al leasing).  Ai magistrati-dirigenti sarà affidato solo il compito della organizzazione della giurisdizione (art. 2.1.r-1), mentre dipenderà dalle valutazioni di questa nuova figura di manager nominato dal Ministro della Giustizia – valutazioni non solo tecniche sui flussi degli affari, ma anche sostanzialmente di politica giudiziaria su ciò che è più rilevante "nel rapporto tra i cittadini e la giustizia" - stabilire quale settore della giurisdizione meriti maggiore attenzione e quindi maggiori risorse.

Sono stati previsti uffici del monitoraggio dell’esito dei procedimenti (art.11.2b-bis), in tutte le fasi o gradi del giudizio, “al fine di verificare l’eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l’esercizio dell’azione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o distorsioni di motivazioni ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali”. Si tratta di norma, che se pure risponde ad una esigenza conoscitiva, per come è stata formulata rischia di interferire sulla giurisdizione, ponendo un dubbio di costituzionalità. Vi è la possibilità che la norma possa essere applicata scorrettamente, facendone discendere conseguenze di carattere automatico in tema di valutazione della professionalità dei magistrati.

9) La disciplina transitoria (art. 10 ).


I magistrati in servizio entro il termine di tre mesi dalla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi, potranno richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa.

L’effettivo mutamento si realizza, previa valutazione positiva da parte del C.S.M., nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei tre anni successivi, con eventualità di soprannumero al terzo anno, sulla base di apposita graduatoria. La scelta deve comunque riguardare un diverso circondario nell’ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado ed un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’art. 11 c.p.p. nell’ipotesi di funzioni di secondo grado. Il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo graduatoria comporta la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni (art.10.1.c). La norma pone tali difficoltà pratiche al mutamento di funzione che, verosimilmente, la separazione di fatto delle carriere sarà immediatamente operativa sin dall’acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti delegati.

Ai magistrati con almeno 13 anni di anzianità (o che li compiano nei successivi 24 mesi), per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti delegati, fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni delle funzioni di appello e di legittimità sono disposte nell’ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda e sul 40% dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell’accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni di secondo grado. Decorso tale periodo, ai magistrati con almeno 20 anni di anzianità alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi (o che li abbiano compiuti nei 24 mesi successivi), fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l’effettivo conferimento delle funzioni di legittimità giudicanti o requirenti sono disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato con favorevole giudizio l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità giudicanti o requirenti presso la Scuola superiore della magistratura, nell’ambito dei posti vacanti. Ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi, per i magistrati di cui sopra, il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivale al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado. Ai fini del conferimento degli uffici direttivi di rango elevato, il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivale al superamento del concorso per le funzioni di legittimità. Questi stessi magistrati, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, possono ottenere il conferimento degli incarichi direttivi superiori anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti (10.1.g).

I magistrati con funzioni direttive o semidirettive (alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati) manterranno le loro funzioni per un periodo massimo di 4 anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro analogo incarico, cesseranno dalle funzioni restando assegnati allo stesso ufficio, anche in soprannumero (10.1.i).

I magistrati che abbiano compiuto il periodo di 10 anni di permanenza nell’incarico nello stesso ufficio (sempre alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati), potranno permanervi, fermo restando che una volta ottenuto il tramutamento eventualmente richiesto si applicheranno le nuove norme (10.1.m).

Infine, ai sostituti procuratori generali in servizio presso la Direzione nazionale antimafia alla data di acquisto di efficacia dei relativi decreti delegati, con non meno di 20 anni di anzianità, possono, a domanda, essere conferite le funzioni requirenti di legittimità previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura su parere motivato del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.


Il regime transitorio non offre alcuna garanzia per i magistrati in servizio. Come tutti sanno gli organici sono ad un livello di elevata saturazione. Dunque chi chiederà di cambiare funzione si vedrà offrire, nella maggior parte dei casi, sedi molto poco appetibili, la rinuncia alle quali comporterà la rinuncia definitiva al passaggio di funzione. In questo caso il meccanismo di interferenza tra scelta della sede e mutamento di funzioni è già regolato dalla delega in modo fortemente negativo per gli aspiranti.

La stessa cosa avverrà per il passaggio alle funzioni di appello e di legittimità, passaggio obbligato per chi voglia aspirare a incarichi semidirettivi o direttivi e che sarà consentito solo ad una ridottissima minoranza e comunque con destinazioni assai poco appetibili