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Il sito Aspiranti Uditori,
in concomitanza con lo sciopero indetto dalla Associazione Nazionale Magistrati, sospende ogni attività, fatta salva
per chiunque la possibilità di usufruire del servizio di posta elettronica del sito per ogni comunicazione che si
ritenesse necessaria.
Attraverso la misura straordinaria della sospensione volontaria dell’attività, in aperta solidarietà con l’iniziativa adottata dall’ANM,
si intende sensibilizzare tutti coloro i quali aspirano all’accesso alla magistratura sulle previsioni del progetto
di riforma dell'Ordinamento Giudiziario, che nel complesso delle sue disposizioni incide in senso profondamente
negativo non solo sulla funzione giurisdizionale ma sulla stessa figura del magistrato.
Di seguito si riporta la scheda informativa
della riforma redatta dall'ANM.
I CURATORI
curatori@aspirantiuditori.it
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Associazione
Nazionale Magistrati
RIFORMA
DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Atto Camera 4636 bis
SCHEDA INFORMATIVA
1)
Il concorso di accesso e la separazione delle carriere (art. 2).
Per
essere ammessi al concorso per uditore giudiziario non è
più sufficiente la sola laurea in giurisprudenza, ma è
necessario anche aver conseguito, alternativamente, il diploma presso
le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste
dall’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
il dottorato di ricerca in materie giuridiche, l’abilitazione
all’esercizio della professione forense, le funzioni direttive
nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, le funzioni di
magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito, il
diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di
un corso di studi della durata non inferiore a due anni
(2.1.b).Questa previsione è destinata ad elevare l’età
media dell’accesso in magistratura e, prolungando il
periodo di tempo necessario alla legittimazione al concorso, è
destinata ad operare, inevitabilmente, una selezione in danno degli
appartenenti a ceti sociali che non potranno economicamente
permettersi una così lunga attesa.Si configura, pertanto, un
modello di concorso di II grado in relazione al quale, peraltro, non
è prevista nessuna riduzione dei tempi nel percorso della
carriera, né un riequilibrio retributivo rispetto al
trattamento economico previsto per le magistrature amministrativa e
contabile, nonché per l’alta dirigenza amministrativa.
Il
concorso di accesso in magistratura è unico,
come unica è la Commissione di concorso, e viene bandito
annualmente. I candidati devono però indicare nella
domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai
posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione
requirente. Tale indicazione, al momento dell’attribuzione
delle funzioni giurisdizionali, costituisce titolo preferenziale per
la scelta della sede di destinazione che, nei limiti della
disponibilità dei posti, deve avvenire nell’ambito della
funzione prescelta (art. 2.1.a).
Singolare
è inoltre la previsione secondo cui, per essere ammesso a
sostenere le prove orali del concorso, il candidato deve essere
positivamente valutato nei test di idoneità
psico-attitudinali all’esercizio della professione di
magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate
nella domanda di ammissione (art. 2.1.b-bis).
Il
passaggio ad una diversa funzione (giudicante o requirente)
può ancora avvenire, per una sola volta, dopo tre anni di
esercizio delle funzioni giurisdizionali e, quindi, dopo cinque anni
dall’ingresso in magistratura (sino al settimo), superando un
concorso per titoli, dopo aver frequentato con giudizio finale
positivo un apposito corso di formazione (ma senza una verifica
in concreto delle attitudini a svolgere una funzione di fatto mai
esercitata). Il mutamento di funzioni deve però avvenire in un
ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione
di quello competente ai sensi dell’art. 11 c.p.p. (2.1.f-6).
Per
consentire il passaggio a diversa funzione a tutti gli aventi diritto
dopo i tre anni di esercizio delle funzioni giurisdizionali, il
C.S.M. è tenuto ad individuare, anche in soprannumero,
i posti nelle funzioni richieste (2.1.f-3). Poiché anche il
soprannumero sembra riferirsi non ai posti preventivamente richiesti
dai singoli interessati, ma ai posti che il C.S.M. ritenga comunque
utile pubblicare, tenuto conto delle esigenze di servizio, il
magistrato che voglia mutare funzione sarà tenuto accettare
qualsiasi sede. Altrimenti, deve rinunciarvi per sempre. Dopo,
infatti, non è più possibile (salvo quanto si
dirà per la fase transitoria) alcun mutamento di funzioni,
nemmeno in sede di legittimità, e quindi la scelta operata è
definitiva e senza ritorno.
Questo
sistema rischia di portare a conseguenze gravi sugli uffici del Pm.
Infatti è prevedibile che la stragrande maggioranza dei
candidati indichi la preferenza per la funzione giudicante; agli
uffici requirenti vacanti (spesso situati nelle sedi più
disagiate) saranno destinati di ufficio gli ultimi in graduatoria, i
quali, dopo tre anni, presumibilmente chiederanno di passare alla
giudicante, anche in sovrannumero. Molto più ridotto sarà
il numero di richieste di passaggio dalla giudicante agli uffici di
P.M. Quando il sistema fosse a regime vi sarebbe il rischio che la
delicatissima funzione di pubblico ministero venga esercitata in
larga misura da magistrati di prima nomina e solo per tre anni. E’
esattamente il contrario del sistema logico e razionale che l’Anm
aveva suggerito (ed era stato accolto in alcuni emendamenti) della
prima assegnazione di tutti gli uditori a funzioni giudicanti
collegiali.
Al
settimo anno dall’ingresso in magistratura i magistrati
che non abbiano effettuato il passaggio ad altra funzione debbono
frequentare un corso di aggiornamento e formazione e, all’esito,
sono sottoposti a giudizio di idoneità per l’esercizio
in via definitiva delle funzioni, con dispensa dal servizio in caso
di esito negativo di tre giudizi consecutivi (art. 3.1.t-bis).
Questo
sistema attua una separazione delle carriere più
radicale anche rispetto all’originaria previsione del doppio
concorso di accesso (che, pure, consentiva, in prosieguo di carriera,
ipotesi di mutamento delle funzioni) ed è in contrasto con
il modello costituzionale di un unico corpo di magistrati.
Il
blocco della mobilità nelle funzioni (giudicanti e requirenti)
è contraddetto da una mobilità accentuata nell’ambito
delle stesse funzioni (giudicanti e requirenti), in quanto è
stata introdotta una norma che fissa il generale principio della
temporaneità degli incarichi, prevedendo che il magistrato
possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il
medesimo incarico per un periodo massimo di 10 anni, con
facoltà di proroga del predetto termine per non oltre 2 anni,
previa valutazione del C.S.M. fondata su “comprovate esigenze
di funzionamento dell’ufficio e comunque con possibilità
di condurre a conclusione eventuali processi di particolare
complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla
scadenza del termine” (art. 2.1.q).
2)
Il sistema concorsuale e le valutazioni di professionalità
(art. 2).
Il
sistema dei concorsi è stato mantenuto, con modifiche solo
marginali rispetto al testo del Senato. Si prevede una doppia
possibilità di accesso alle funzioni superiori
(art.2.1.e):
APPELLO
LEGITTIMITA’
dopo 3 anni di
esercizio delle funzioni di appello, previo concorso per titoli
dopo 18 anni
dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed
esami, scritti e orali.
I
concorsi vengono svolti annualmente e vengono svolti per tutti i
posti vacanti delle diverse funzioni. Ai vincitori dei concorsi per
titoli ed esami viene peraltro riservata prioritariamente una quota
assai elevata (40%) dei posti vacanti annualmente pubblicati (artt.
2.1.i.3 e 4).
Il
conferimento di funzioni anticipato comporta il riconoscimento del
migliore trattamento economico della relativa classe di stipendio
(art. 2.1.p).
Restano
i concorsi per titoli per l'accesso a funzioni direttive e
semidirettive (artt. 2.1.e.2), ma si può accedere a
tali funzioni solo dopo un certo periodo di svolgimento delle
funzioni di secondo grado di legittimità (art.
2.1.g.7ss.). Si introduce un sistema fortemente gerarchizzato che
rende obbligatorio per accedere a funzioni direttive o
semidirettive passare per l'appello e la Cassazione: tre anni di
funzioni di secondo grado per le funzioni semidirettive di primo
grado, sei anni di funzioni di secondo grado per le funzioni
semidirettive di secondo grado, cinque anni di funzioni di secondo
grado per le funzioni direttive di primo grado, otto anni di funzioni
di secondo grado per le funzioni direttive di primo grado "elevato"
(relative ai 12 principali Tribunali e Procure italiani), cinque anni
di funzioni di legittimità per le funzioni direttive di
secondo grado.
L'aver
superato i concorsi per le funzioni di legittimità abilita a
partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive di primo e
secondo grado e per le funzioni direttive di primo grado ed è
titolo
preferenziale per le funzioni direttive di primo grado
"elevato" (art. 2.1.g.18).
Gli
incarichi direttivi e semidirettivi sono temporanei e soggetti ad
una sola conferma ed ulteriori incarichi direttivi e semidirettivi si
possono avere solo fuori circondario (se di uguale grado) o fuori
distretto (se di grado superiore).
Gli
incarichi direttivi prevedono una permanenza di quattro anni con
possibilità di conferma per due, i soli incarichi
semidirettivi requirenti una permanenza di sei anni non
rinnovabile(art. 2.1.l); gli incarichi semidirettivi giudicanti,
pertanto, per ragioni non comprensibili nella logica del nuovo
sistema, sembrerebbero essere esclusi dalla temporaneità
speciale prevista per le funzioni semidirettive requirenti, e non
risulta chiaro, a questo punto, se ad essi si debba applicare
comunque la diversa ipotesi, prevista in generale, di temporaneità
nello stesso incarico nello stesso ufficio per non più di
dieci anni.
Le
Commissioni che gestiscono i concorsi interni sono commissioni
esterne al C.S.M., sia pure nominate dal C.S.M., ma con vincoli
rigidi nelle qualifiche dei componenti, che vedono i magistrati
della Cassazione in parte preponderante, soprattutto nelle
commissioni per funzioni direttive e semidirettive, quando magari
nessuno di loro sa come si gestisce un ufficio giudiziario, né
ha mai fatto quell’esperienza o altra simile.
Sono
previste allo scopo ben 7 commissioni:
commissione
di concorso per l'accesso alla magistratura dove il numero dei
professori universitari è elevato alla metà dei
componenti magistrati;
commissione
per il concorso alle funzioni giudicanti di secondo grado;
commissione
per il concorso alle funzioni giudicanti di legittimità;
commissione
per il concorso alle funzioni requirenti di secondo grado;
commissione
per il concorso alle funzioni requirenti di legittimità;
commissione
per il concorso agli incarichi direttivi e semidirettivi
requirenti;
commissione
per il concorso agli incarichi direttivi e semidirettivi giudicanti.
Tra
i vari concorsi interni spicca quello per il conferimento degli
incarichi direttivi la cui disciplina presenta il più elevato
grado di contrasto con la norma costituzionale: qui il CSM non
solo è relegato a ruolo notarile dovendo deliberare
sulla base di un concorso gia effettuato ed i cui esiti ben
difficilmente potranno essere ridiscussi. Di più si prevede
che il CSM non debba deliberare il conferimento
dell'incarico ma testualmente "proporre la nomina al
Ministro per il concerto". Uno strappo ancora maggiore è
costituito dalla attribuzione al Ministro della facoltà di
impugnazione davanti al giudice amministrativo delle delibere del CSM
che conferiscono incarichi direttivi adottate in contrasto con il
concerto o con il parere dei consigli giudiziari e del Consiglio
direttivo della Corte di Cassazione. E' una disposizione anomala
perché concede la facoltà di impugnare non ai titolari
dell'interesse eventualmente leso (i candidati pretermessi) ma ad un
organo della pubblica amministrazione che è intervenuto nel
procedimento amministrativo in funzione di "concerto" (art.
2.1.l-1). Il Csm è posto sotto tutela, in palese contrasto
con le attribuzioni riservate al Csm dalla Costituzione.
I
magistrati che non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di
secondo grado o di legittimità vengono sottoposti, dopo avere
frequentato positivamente l'apposito corso di aggiornamento e
formazione presso la Scuola della magistratura, a valutazioni di
professionalità al tredicesimo, ventesimo, ventottesimo anno
dall'ingresso in magistratura (quindi mantenendo le attuali
scadenze). In caso di tre valutazioni negative vi è
dispensa dal servizio (art. 3.1.u).
In
sintesi, il disegno legislativo delinea una magistratura improntata
all’affermazione del carrierismo più spinto, nel
quale i più motivati sul piano dell’affermazione e
dell’ambizione individuale avranno benefici economici e di
carriera, non giustificati né da una pregressa attività
giudiziaria più meritevole rispetto ad altri, né da una
prognosi ragionevolmente fondata di maggiore attitudine futura a
svolgere le diverse funzioni ricollegate al superamento del concorso
anche per esame. I benefici economici saranno il conseguimento di
un “salto” retributivo di scatti corrispondenti ad alcuni
anni di anzianità di servizio, i benefici di carriera saranno
la possibilità di accedere agli incarichi direttivi e
semidirettivi, riservati esclusivamente a chi abbia assunto in
concreto le funzioni di appello o di legittimità, a seconda
dei casi.
Il
risultato di questo sistema è una svalutazione radicale della
funzione di primo grado.
3)
La Formazione professionale (art. 3).
La
disciplina per la Scuola sottrae di fatto al C.S.M. la competenza
costituzionale sulle assunzioni e le promozioni dei magistrati.
E’ infatti evidente che quando la Costituzione prevede la
magistratura come ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere, l'attribuzione al C.S.M. di queste due competenze non può
essere limitata ad una formalità notarile che segua decisioni
prese altrove.
Invece,
da un lato, la riforma prevede una Scuola rispetto alla quale
l'apporto del C.S.M. è la nomina di due componenti su sette ed
il fornire proposte per il programma; dall'altro, la valutazione
positiva di questa Scuola (ente autonomo e quindi estranea al C.S.M.
ed al suo controllo) è il presupposto necessario per il
passaggio delle funzioni tra p.m. e giudice, e viceversa, la
partecipazione ai concorsi per
semidirettivi/direttivi/appello/cassazione (consiglieri e presidenti
di
sezione), ancor prima sull'idoneità degli uditori dopo
il tirocinio.
Essa
delibera sulla possibilità che il magistrato prosegua nella
sua carriera, anche quando non partecipa ai concorsi (art. 3.1.u). Il
controllo si attua in tal modo non attraverso il rilascio a
fine corso di formazione di un attestato di partecipazione, ma con
una valutazione “che contenga elementi di verifica
attitudinale” che saranno inseriti nel fascicolo personale per
le valutazioni di verifica attitudinale del C.S.M. e la cui efficacia
durerà per un periodo di 6 anni.
Il
Comitato direttivo (art. 3.1.m) è così composto:
il primo Presidente della Cassazione, il Procuratore generale della
Cassazione, due magistrati nominati dal C.S.M., un rappresentante del
ministro, un avvocato nominato dal CNF e un professore universitario
nominato dal CUN. Il primo presidente ed il procuratore generale
possono peraltro delegare ad altro collega la loro partecipazione
alla scuola.
L'ulteriore
analisi della disciplina conferma l'incostituzionalità
della previsione. Infatti, la Scuola si articola in due
sezioni, uditori e magistrati in servizio, ciascuna delle quali ha un
proprio Comitato di gestione, che attua la programmazione,
definisce il contenuto analitico di ogni sessione, individua i
docenti, fissa i criteri di ammissione ..., cura il tirocinio presso
la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e
quelli occasionali: in altre parole, decide il come, il quando ed il
contenuto della formazione dei magistrati e dei corsi da frequentare
obbligatoriamente per i passaggi della carriera (per le quali
occasioni dà quel parere che se non è favorevole
impedisce concorsi e valutazioni). I componenti dei Comitati di
gestione sono peraltro nominati dai sette componenti del
Comitato direttivo. E quanti devono essere i componenti dei
comitati di
gestione, lo decide il Comitato direttivo.
Due
annotazioni singolari: i due magistrati nominati dal C.S.M., che
rimangono in carica
quattro anni, non prorogabili, dopo questa
esperienza non potranno far parte delle commissioni di concorso per
uditori giudiziari: però, potranno candidarsi al C.S.M.. Gli
eventuali delegati dal primo presidente e dal PG cassazione a
partecipare in loro vece alla scuola,sono invece rinnovabili e
possono far parte delle commissioni di concorso per uditore
giudiziario (art. 3.1.m ultima parte).
4)
I Consigli Giudiziari ed il Consiglio direttivo della Corte di
Cassazione (art. 4).
La
componente togata nei Consigli giudiziari - che avranno
competenze assai più estese di quelle attuali - scende al
di sotto del rapporto di due terzi previsto per il CSM. Quella
dei magistrati ordinari, peraltro eletti con il medesimo inadeguato
sistema elettorale vigente del collegio unico (che non
garantisce il pluralismo culturale e che sarebbe urgente modificare)
- è addirittura minoritaria.
A
parte i membri di diritto, dove al presidente di Corte, il
procuratore generale si aggiunge il presidente del consiglio
dell'ordine degli avvocati del distretto (art. 4.m), nei
consigli giudiziari presso Corti d’appello ove prestino
servizio fino a 350 magistrati (art. 4.f) il rapporto è di 3 a
5: tre magistrati ordinari; quattro non togati (un professore, un
avvocato e due eletti dal consiglio regionale) ed un giudice di pace,
mentre nei consigli giudiziari in distretti con oltre 350 magistrati
in servizio (art. 4.g), il rapporto sale a 5 a 5 (due magistrati
ordinari in più). Si introduce un vicepresidente del
consiglio giudiziario, scelto tra i non togati.
E’
previsto che il consiglio giudiziario debba acquisire "le
motivate e dettagliate valutazioni scritte del Consiglio dell'ordine
forense" (art. 4.s) in tutte le fasi di progressione della
carriera o per il parere alla nomina di uffici direttivi. Peraltro i
componenti avvocati non partecipano alle discussioni relative
alla formulazione dei pareri sull'attività dei magistrati.
Il
disegno di legge delega prevede anche l’istituzione del
Consiglio direttivo della Corte di Cassazione (art. 4.a), con
le stesse competenze dei consigli giudiziari, in quanto compatibili,
composto da 3 membri di diritto (primo Presidente, Procuratore
generale e Presidente del Consiglio nazionale forense), 5 magistrati
(due con funzioni direttive di legittimità, due in servizio
presso la cassazione ed uno in servizio presso la procura generale) e
2 laici (un professore universitario in materie giuridiche ed un
avvocato).
5)
L’ufficio del Pubblico Ministero (art. 5).
Nonostante
la reintroduzione dei Procuratori Aggiunti e dell’Avvocato
generale, rimane un ufficio del P.M., con accentuazione di
aspetti burocratici e verticistici.
Si
prevede infatti che solo il Procuratore sia il titolare
dell'azione penale, assicurando il corretto e uniforme esercizio
della legge e delle norme sul giusto processo (lett. a), con potere
di delega (l’art. 5.b) ad un procuratore aggiunto della
funzione del vicario, nonché ad uno o più procuratori
aggiunti di funzioni varie (non necessariamente a tutti, creando
quindi ove venisse delegato solo qualcuno, delle discutibili
diversità di compiti) ovvero a uno o più magistrati del
proprio ufficio (creando quindi delle figure di sostituti che
svolgono tali compiti che oggi ciascun P.M. svolge abitualmente,
mentre altri sostituti dovranno avere il visto - l'assenso - su ogni
decreto di citazione o di richiesta di rinvio a giudizio da parte: o
del procuratore, o di un aggiunto o di un collega sostituto).
Tale
delega può essere revocata dal procuratore (art. 5.c) in
caso di divergenza o di inosservanza dei criteri che lui ha
stabilito. Contro il provvedimento di revoca non è
previsto alcun tipo di ricorso, ma solo che la stessa e le eventuali
osservazioni del magistrato, siano trasmesse al procuratore generale
presso la Cassazione (e non al CSM) e poi acquisite nei relativi
fascicoli personali.
Dunque,
gli stessi Procuratori Aggiunti non hanno alcuna reale autonomia
rispetto al Procuratore capo in quanto la loro competenza non è
stabilita dalla legge, né dal C.S.M., ma dipende totalmente
dalla quantità di delega che il capo dell’Ufficio
intende loro rilasciare. La reintroduzione dei Procuratori
aggiunti è dunque più formale che sostanziale.
Tutti
gli atti che incidano su diritti reali o sulla libertà
personale o che costituiscano esercizio dell'azione penale devono
essere assunti previo assenso del procuratore della Repubblica o di
un suo delegato, mentre vengono esclusi solo alcuni casi minori per
le convalide di fermo arresto o sequestro, giudizio direttissimo,
procedimento per decreto (art. 5.d).
Gerarchizzazione
totale anche nei rapporti con i giornalisti, giacché unico
soggetto legittimato ad interloquire con gli organi di informazione
è, appunto, il Procuratore della Repubblica (lett. e).
Sono
ancora previsti ampi poteri sostitutivi e di avocazione al
Procuratore Generale (art. 5 g 1, 2 e 3). I punti 1) e 3
richiamano, in sede impropria, le previsioni dell’art. 371 bis
cpp. Del tutto nuova la previsione del punto2) “nei casi di
accertata e grave reiterata violazione di norme processuali, anche
non tutelate da sanzioni processuali”. Si tratta di una
ipotesi formulata in termini così ampi da prospettare un
potere di avocazione pressoché senza limiti.
Il
Procuratore generale presso la Cassazione (art.5.g-bis), sentito il
procuratore nazionale antimafia può designare i sostituti
procuratori generali addetti alla direzione generale antimafia per la
trattazione dei giudizi di legittimità nei procedimenti ex
art. 51, comma 3 bis c.p.p.
6)
Il sistema disciplinare (artt. 7 e 8 ).
Nel
quadro di una completa rivisitazione e tipizzazione delle
fattispecie di illecito disciplinare sono introdotte norme
procedimentali e fattispecie disciplinari connotate da ambiguità
tali da consentire un possibile uso discriminatorio della giustizia
disciplinare. Alcune fattispecie sono riprese dal Codice etico
dell’Anm, determinando una confusione di piani, essendo
evidente che i codici etici pongono principi di livello più
elevato rispetto allo standard che fa scattare la sanzione
disciplinare.
Alcuni
esempi:
"Perseguimento
di fini diversi da quelli di giustizia" (art. 7.1.c-3). E’
una disposizione dal contenuto vago ed appare come il precipitato
normativo della polemica contro l'uso politico della giustizia.
"Rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei
criteri di equilibrio e di misura" (art. 7.1.c-6).
"Coinvolgimento
nell'attività di centri politici o affaristici che possano
condizionarne l’esercizio delle funzioni o comunque appannarne
l'immagine" (art. 7.1.d-7).
“L’adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e
provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà
riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero
ad altri organi costituzionali” (art. 7.1.c-9). E’
stato abbandonato il riferimento alla interpretazione creativa, ma
non minori preoccupazioni suscita questa previsione che va al di là
del riferimento al provvedimento abnorme con formule molto
generiche.
Sotto
il profilo procedimentale l’incolpato potrà
restare sotto la spada di Damocle del procedimento disciplinare sino
a 7 anni: entro due anni (e dalla notizia del fatto, non dal
fatto) è possibile l'azione disciplinare (art. 8.1.b-1); entro
i successivi due anni la richiesta di decreto per la discussione
orale, ed entro gli ulteriori due anni la pronuncia disciplinare
della sezione (art. 8.1.b-2); se si va in cassazione, la S.C. si
prende tutto il tempo che ritiene; se c'è annullamento, la
decisione di rinvio deve intervenire entro un anno dal pervenimento
degli atti dalla cassazione. E durante tutto ciò la
carriera dell’incolpato è ferma.
Peraltro,
il decorso dei termini è sospeso anche “se il
procedimento disciplinare è rinviato a richiesta
dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o
del suo difensore” (art.8.1.b-3.4).
Ancora:
gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato
o al difensore eventualmente già designato sono nulli. Ma la
nullità è rilevabile nel termine di dieci giorni dalla
data in cui l'interessato “ha avuto conoscenza del contenuto di
tali atti” o, in mancanza, da quella della comunicazione del
decreto che fissa l'udienza per la discussione orale. E la deduzione
va fatta con dichiarazione scritta “e motivata”
(art.8.1.d-2). E non si chiarisce come si farà a motivare una
deduzione scritta in cui si eccepisca la nullità degli atti di
indagine perché non preceduti dalla comunicazione.
Più
in generale, dopo che si è proclamata l’applicazione
delle norme del codice di rito sul dibattimento, in quanto
compatibili, si prevedono poteri inquisitori amplissimi
(8.1.f-3). In particolare, il Giudice disciplinare assume d’ufficio
tutte le prove che ritiene utili; è ammessa l’acquisizione
di tutti i rapporti dell’Ispettorato, dei Consigli giudiziari e
dei capi degli uffici, di tutti gli atti contenuti nel fascicolo
personale dell’incolpato, nonché “delle prove
acquisite nel corso delle indagini”.
Estrema
preoccupazione desta, inoltre, il ruolo del Ministro nel
procedimento disciplinare.
Oltre
al tradizionale ruolo di promuovimento dell'azione disciplinare
mediante richiesta di indagini al P.G. il Ministro ha facoltà
di chiedere al P.G. la modifica del capo di incolpazione
cui provvede il Procuratore Generale (art.8.1.c-2).. La regola
secondo cui le funzioni dell'accusa nel giudizio disciplinare sono
svolte dal Procuratore generale è sconvolta dalla
previsione della partecipazione all'udienza, sostanzialmente in
veste di accusatore privato per conto del Ministro, di un magistrato
dell'ispettorato generale il quale ha poteri istruttori
sostanzialmente uguali a quelli del P.G. (art. 8.1.e-8.9).
Desta
infine grandissima preoccupazione la previsione secondo cui il
Procuratore generale, “se lo ritenga necessario ai fini delle
sue determinazioni sull’azione disciplinare, possa acquisire
atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa
essergli opposto” (art.8.1.d-3).
Trattasi
di norma assolutamente inopportuna per le strumentalizzazioni
indirette e per il danno alle indagini penali che ne potrebbero
derivare a seguito di un’attivazione determinata da esposti
capziosi, tanto più se collegata alla previsione, anch’essa
nuova e discutibile, dell’obbligatorietà dell’azione
disciplinare del P.G. per un gran numero di violazioni. In altri
termini, l’indagato potrebbe presentare un esposto disciplinare
immediatamente, il Procuratore generale, obbligato all’esercizio
dell’azione entro un certo termine, per verificare la
sussistenza dei presupposti di essa dovrebbe necessariamente attivare
la deroga al segreto delle indagini,con la possibile conseguenza di
una discovery anticipata. Né è sufficiente ad ovviare a
tali inconvenienti la soluzione, per ultimo adottata, di prevedere la
possibilità che il procuratore generale mantenga il segreto
per sei mesi dopo la trasmissione degli atti, e ciò sia perché
tale accorgimento è affidato alla discrezionalità di
chi non è titolare delle indagini e quindi responsabile del
loro buon andamento, sia perché comunque il termine previsto è
inferiore a quello in molti casi stabilito dalla legge per la durata
delle indagini stesse.
L’Anm ha sempre sostenuto l’esigenza che il
sistema disciplinare sia strutturato in modo da assicurare un giusto
regime di responsabilità a tutela della correttezza
dell’esercizio della giurisdizione.
Ma un sistema
disciplinare che somma:
fattispecie
generiche ed ambigue
obbligatorietà
dell’azione disciplinare del P.G.
possibilità
che il procedimento rimanga pendente per anni
limitate garanzie
per l’incolpato
accentuazione dei
poteri del Ministro
possibilità
di derogare al segreto investigativo
determina in concreto
gravi rischi di uso della giustizia disciplinare a fini
discriminatori e di interferenza sul merito della attività
giudiziaria.
7)
La disciplina delle incompatibilità (art. 7 )
Il
trasferimento per incompatibilità ambientale ad altra sede od
ufficio per condotte colpevoli può essere disposto come
sanzione disciplinare ( art. 7.1.m) al momento della irrogazione di
sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione e la stessa
sezione disciplinare ( art.7.1.n) può adottare il
trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni in
via cautelare provvisoria.
L'art.
2 del dlg. n. 511/1946 (trasferimento di ufficio per
incompatibilità ambientale) opererà solo per i casi
di condotte incolpevoli tali da impedire al magistrato di svolgere
le sue funzioni con indipendenza ed imparzialità nella sede
occupata (7.1.n). Restano indeterminate competenze e procedura.
E’
poi prevista una nuova disciplina degli artt. 18 e 19 del vigente
O.G. (incompatibilità parentali) (art. 7.1.p) secondo
cui, salvo eccezioni specificatamente disciplinate (che
verosimilmente alludono ai soli grandissimi uffici giudiziari di
Napoli, Milano e Roma), l’attività del magistrato è
incompatibile con l’esercizio nel medesimo ufficio della
professione di magistrato, avvocato, ufficiale o agente di polizia
giudiziaria da parte del coniuge, parenti sino al secondo grado o
affini in primo grado.
La
disposizione è estremamente rigida, dimenticando che la
giustizia amministrativa ha “abolito” la c.d.
incompatibilità formale di cui al primo comma dell’art.
18 del vigente O.G, e del tutto inadeguata ad affrontare il
problema in modo equilibrato. La recente circolare del CSM ha
opportunamente modulato le concrete ipotesi di incompatibilità
utilizzando molteplici parametri legati alle dimensioni degli
uffici, alle materie trattate, alle caratteristiche dell’esercizio
dell’attività professionale e, situazione non
contemplata nel progetto, considera anche i casi di “interferenze
funzionali” tra magistrati appartenenti ad uffici diversi.
La
incompatibilità nello stesso ufficio tra magistrati coniugi
(ma anche parenti) essendo stata prevista al fine di evitare il
rischio di reciproci condizionamenti nell’esercizio delle
funzioni e disfunzioni nell’ufficio, non ha alcuna ragion
d’essere allorquando i magistrati siano impegnati in settori
diversi degli uffici giudiziari della sede, non essendovi alcuna
possibile interferenza negli affari trattati, tranne rare ipotesi di
supplenza negli uffici più piccoli. E’ difficile
comprendere quale sia la finalità di una così estesa
forma di incompatibilità, che non risponde ad alcun pubblico
interesse e provoca gravi danni anche al funzionamento degli uffici a
causa del forzato pendolarismo di uno dei due coniugi per la durata
dell’intera vita professionale.
Quanto
alla incompatibilità con la professione di avvocato, il
regime previsto appare ingiustificato negli uffici di grandi
dimensioni, ove è da escludere, salvo gravi casi di infrazioni
deontologiche di facile percezione, che l’esercizio della
professione di avvocato in un ramo diverso (civile o penale o lavoro)
da quello in cui esercita il coniuge sia fonte di pregiudizio al
decoro della professione. Altrettanto vale, previe più
stringenti verifiche, per gli uffici di medie dimensioni.
Non
si può ritenere rassicurante il rinvio ai decreti delegati di
una possibile specifica eccezione relativa alla “diversità
di incarico”, dato che il concetto stesso di eccezione postula
che sia decisamente marginale la compatibilità tra le due
professioni.
Quanto,
infine, alla incompatibilità con la professione di agente o
Ufficiale di P.G., deve rilevarsi come nella legge delega non vi
è esclusione, ad esempio, della previsione per la funzione
di giudice civile. Un’equilibrata previsione, adattabile caso
per caso, imporrebbe di prevedere qualche limite solo per i pubblici
ministeri coniugi di agente o Ufficiale di P.G.
In
sintesi, la rigidità che si ricava dal testo esaminato non
solo può confliggere con i principi di buon andamento e
imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.) ma
anche, nei casi in cui è incomprensibile quale sia il valore
seriamente tutelato dalla norma, con le norme della Costituzione che
presidiano l’istituto della famiglia e l’adempimento dei
compiti relativi (art. 29 ss. Cost).
8)
La dirigenza degli uffici (art. 2) e gli uffici del monitoraggio
(art. 11).
Con
previsione, di dubbia legittimità costituzionale, si
attribuiscono al Ministro poteri di intervento in caso di mancata
predisposizione da parte del dirigente amministrativo e giudiziario
del programma della attività da svolgersi nel corso dell'anno,
di contrasto oppure di "mancata adozione di modifiche divenute
indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario"
(art. 2.1.r-4).
Singolare
la figura del manager di Corte di Appello presso le Corti di Roma,
Napoli, Milano, e Palermo "con compiti di gestione e
controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai
servizi tecnico amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti
presenti nell'ambito del distretto" (2.1.r-bis).
Si
tratta di una figura nuova ed autonoma nominata dal Ministro della
Giustizia con il compito di pianificare l'utilizzo delle risorse
valutando il carico giudiziario esistente, la prevedibile evoluzione
di esso e le esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i
cittadini e la giustizia. Per lo svolgimento dei suoi compiti si
avvale di una struttura tecnico-amministrativa autonoma composta da
11 unità comunque estranee all'Amministrazione (gli stessi
uffici sono allestiti con il ricorso al leasing). Ai
magistrati-dirigenti sarà affidato solo il compito della
organizzazione della giurisdizione (art. 2.1.r-1), mentre
dipenderà dalle valutazioni di questa nuova figura di
manager nominato dal Ministro della Giustizia – valutazioni non
solo tecniche sui flussi degli affari, ma anche sostanzialmente di
politica giudiziaria su ciò che è più rilevante
"nel rapporto tra i cittadini e la giustizia" - stabilire
quale settore della giurisdizione meriti maggiore attenzione e quindi
maggiori risorse.
Sono
stati previsti uffici del monitoraggio dell’esito dei
procedimenti (art.11.2b-bis), in tutte le fasi o gradi del
giudizio, “al fine di verificare l’eventuale sussistenza
di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della
pretesa punitiva manifestata con l’esercizio dell’azione
penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di
sentenze per carenze o distorsioni di motivazioni ovvero di altre
situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali”.
Si tratta di norma, che se pure risponde ad una esigenza conoscitiva,
per come è stata formulata rischia di interferire sulla
giurisdizione, ponendo un dubbio di costituzionalità. Vi è
la possibilità che la norma possa essere applicata
scorrettamente, facendone discendere conseguenze di carattere
automatico in tema di valutazione della professionalità dei
magistrati.
9)
La disciplina transitoria (art. 10 ).
I
magistrati in servizio entro il termine di tre mesi
dalla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti
legislativi, potranno richiedere il mutamento delle funzioni
nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa.
L’effettivo
mutamento si realizza, previa valutazione positiva da parte del
C.S.M., nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei tre
anni successivi, con eventualità di soprannumero al terzo
anno, sulla base di apposita graduatoria. La scelta deve comunque
riguardare un diverso circondario nell’ipotesi di esercizio di
funzioni di primo grado ed un ufficio avente sede in un diverso
distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’art.
11 c.p.p. nell’ipotesi di funzioni di secondo grado. Il
rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo
graduatoria comporta la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle
funzioni (art.10.1.c). La norma pone tali difficoltà
pratiche al mutamento di funzione che, verosimilmente, la separazione
di fatto delle carriere sarà immediatamente operativa sin
dall’acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti
delegati.
Ai
magistrati con almeno 13 anni di anzianità (o che li
compiano nei successivi 24 mesi), per un periodo non superiore a
tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia
dell’ultimo dei decreti delegati, fatta salva la facoltà
di partecipare ai concorsi, le assegnazioni delle funzioni di
appello e di legittimità sono disposte nell’ambito
dei posti vacanti da attribuire a domanda e sul 40% dei posti che
dovessero rendersi vacanti a seguito dell’accoglimento delle
domande di tramutamento presentate dai magistrati che già
esercitano funzioni di secondo grado. Decorso tale periodo, ai
magistrati con almeno 20 anni di anzianità alla data di
acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi (o
che li abbiano compiuti nei 24 mesi successivi), fatta salva la
facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le
assegnazioni per l’effettivo conferimento delle funzioni di
legittimità giudicanti o requirenti sono disposte, previo
concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato con
favorevole giudizio l’apposito corso di formazione alle
funzioni di legittimità giudicanti o requirenti presso la
Scuola superiore della magistratura, nell’ambito dei posti
vacanti. Ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e
direttivi, per i magistrati di cui sopra, il compimento di
tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore
giudiziario equivale al superamento del concorso per le funzioni di
secondo grado. Ai fini del conferimento degli uffici direttivi di
rango elevato, il compimento di venti anni di servizio dalla data
del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivale al superamento
del concorso per le funzioni di legittimità. Questi stessi
magistrati, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni,
possono ottenere il conferimento degli incarichi direttivi superiori
anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni di
legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di
legittimità rispettivamente previsti (10.1.g).
I
magistrati con funzioni direttive o semidirettive (alla data
di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi
emanati) manterranno le loro funzioni per un periodo massimo di 4
anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto
l’assegnazione ad altro analogo incarico, cesseranno dalle
funzioni restando assegnati allo stesso ufficio, anche in
soprannumero (10.1.i).
I
magistrati che abbiano compiuto il periodo di 10 anni di
permanenza nell’incarico nello stesso ufficio (sempre alla
data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti
legislativi emanati), potranno permanervi, fermo restando che una
volta ottenuto il tramutamento eventualmente richiesto si
applicheranno le nuove norme (10.1.m).
Infine,
ai sostituti procuratori generali in servizio presso la Direzione
nazionale antimafia alla data di acquisto di efficacia dei
relativi decreti delegati, con non meno di 20 anni di anzianità,
possono, a domanda, essere conferite le funzioni requirenti di
legittimità previa valutazione del Consiglio superiore della
magistratura su parere motivato del Consiglio direttivo della Corte
di cassazione.
Il
regime transitorio non offre alcuna garanzia per i magistrati in
servizio. Come tutti sanno gli organici sono ad un livello di
elevata saturazione. Dunque chi chiederà di cambiare funzione
si vedrà offrire, nella maggior parte dei casi, sedi molto
poco appetibili, la rinuncia alle quali comporterà la rinuncia
definitiva al passaggio di funzione. In questo caso il meccanismo di
interferenza tra scelta della sede e mutamento di funzioni è
già regolato dalla delega in modo fortemente negativo per gli
aspiranti.
La stessa
cosa avverrà per il passaggio alle funzioni di appello e di
legittimità, passaggio obbligato per chi voglia aspirare a
incarichi semidirettivi o direttivi e che sarà consentito solo
ad una ridottissima minoranza e comunque con destinazioni assai poco
appetibili