Rapporti tra ricettazione e figure affini con particolare riferimento all'indebito utilizzo delle carte di credito.
a cura di
Luca Ariola

Premessa

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono di recente intervenute per chiarire i rapporti tra il delitto di ricettazione e altri reati che possono presentare interferenze con esso.

L’autorevolezza dell’organo giudicante, l’attualità dell’intervento, l’incertezza del panorama giurisprudenziale precedente, la complessità delle tematiche coinvolte, oltre al fatto che alcune problematiche sono state oggetto di tema (non estratto) nell’ultimo concorso in magistratura, suggeriscono di soffermare la propria attenzione sulle pronunce della Suprema Corte, senza trascurare il contesto dogmatico entro il quale esse intervengono. Non sembra opportuno, infatti, limitare l’esposizione ad una sintesi esplicativa delle sentenze, omettendo ogni riferimento, benché istituzionale, ai principi penalistici coinvolti nella parabola motivazionale della Corte ovvero ai contrasti ermeneutici che si agitavano prima dei recenti arresti giurisprudenziali.

Il percorso della trattazione, allora, sarà il seguente: premessi cenni sulla struttura del reato di ricettazione, articolati secondo il consueto schema espositivo, si analizzerà il rapporto intercorrente tra il reato de quo e il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.); di seguito, si chiariranno le differenze tra la ricettazione e la contravvenzione consistente nell’acquisto di cose di sospetta provenienza (art.712 c.p.), sulla cui precisazione, in verità, non si registra alcun intervento recente della Suprema Corte, ma la cui esposizione si rende opportuna ai fini di una più compiuta enunciazione delle differenze tra la ricettazione e i reati affini; soprattutto (in quanto, come avvertito, l’argomento è stato oggetto di traccia nell’ultimo concorso in magistratura), si delimiteranno gli ambiti di applicazione rispettivamente del delitto di ricettazione e della fattispecie incriminatrice a struttura complessa di cui all’art.12 del d.l.143/1991 convertito dalla legge 197/1991, e si tracceranno, per completezza, i rapporti tra quest’ultima fattispecie e il reato di truffa (art.640 c.p.).

La ricettazione

Ai sensi dell’art.648 del codice penale commette il reato di ricettazione "chi, fuori dei casi di concorso, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere ed occultare". Il ricettatore, prosegue la norma, "è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire un milione a lire venti milioni".

La ratio dell’incriminazione è quella di evitare che persone diverse dall’autore materiale di un delitto possano trarre vantaggio - sotto il profilo economico - dal reato commesso da altri. Con tale previsione, dunque, la legge cerca di impedire che con i beni provenienti da reato possa crearsi un sistema economico parallelo rispetto a quello che ha per oggetto beni di lecita provenienza.

L’art.648 c.p. protegge il patrimonio privato del soggetto vittima del reato presupposto commesso da persone diverse dal ricettatore. Si vuole evitare, in pratica, che tale patrimonio possa subire un danno definitivo in virtù della commercializzazione dei beni di illecita provenienza, come sembra essere confermato dalla collocazione sistematica della norma incriminatrice, inserita nel titolo recante la disciplina dei reati contro il patrimonio commessi mediante frode.

In dottrina si è anche sostenuta la tesi secondo cui l’oggetto giuridico della ricettazione sarebbe rappresentato dalla corretta amministrazione della giustizia, in quanto la commissione di tale delitto pregiudicherebbe l’accertamento della responsabilità in ordine al reato presupposto.

Secondo la giurisprudenza, però, "la ricettazione è prevista dal legislatore come reato contro il patrimonio. Ne deriva che la sua oggettività giuridica si sostanzia nell’interesse di garantire il diritto del privato contro l’intervento di attività estranee al delitto anteriore, capaci di portare alle estreme conseguenze il pregiudizio già provocato e di rendere più difficile il recupero del prodotto stesso". (Cass. sez.2 sent.9254 del 22/10/1985).

La ricettazione presuppone la sussistenza di un precedente "delitto" (si tenga presente fin d’ora che la legge si riferisce in modo espresso soltanto al delitto, e non al reato in genere) dal quale si traggano danaro o altre cose (non necessariamente mobili) suscettibili di utilizzazione economica da parte del ricettatore (dottrina e giurisprudenza parlano genericamente di "reato presupposto"). Al riguardo occorrono due precisazioni: in primo luogo, il ricettatore non deve aver partecipato in alcun modo alla commissione del reato presupposto (la norma recita espressamente: "fuori dei casi di concorso"); inoltre, tale reato non deve essere necessariamente un delitto contro il patrimonio. Quest’ultima conclusione si ricava sia dalla lettera della norma (che si riferisce a "qualsiasi delitto") sia dalla ratio della incriminazione, la quale, secondo l’opinione della giurisprudenza, è duplice: non solo, "in via immediata, evitare che una qualsiasi attività delittuosa diventi fonte di successivi profitti, ma anche, in via mediata, limitare all’origine la spinta alle attività delittuose". (Cass. sez.2 n. 6870 del 18/10/1972)

E’ affermazione comune che il delitto presupposto non debba essere necessariamente individuato né sotto il profilo soggettivo (cioè non è richiesta l’identificazione delle persone che l’hanno commesso), né sotto il profilo oggettivo (non è indispensabile accertare l’esatta fattispecie delittuosa da cui provengono le res oggetto della condotta). In sintesi, ciò che conta è che vi sia stato, ovvero che sia logico presumere in base a fatti oggettivi che vi sia stato, un delitto dal quale provengano le cose ricettate. In giurisprudenza si legge, per esempio, che "in materia di ricettazione di cui all’art.648 c.p., per l’affermazione della responsabilità non è necessario l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice della ricettazione affermarne l’esistenza attraverso prove logiche. (Nella specie la Corte ha ritenuto come tracce di una illecita provenienza di un veicolo la presenza di targhe di cartone con numero inesistente, la forzatura delle portiere, la asportazione del numero di telaio)" (Cass., Sez.4, n.11303 del 9/12/1997, ric. Bernasconi e altro)

L’elemento soggettivo della ricettazione è il dolo specifico. Esso si articola in tre aspetti: la coscienza e volontà di compiere il fatto materiale; la consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto; il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Non è però necessario che il delitto presupposto si configuri nella psiche dell’autore accompagnato dall’esatta rappresentazione di tutti i suoi elementi costitutivi. Secondo la dottrina, infatti, la legge non richiede che l’autore del reato di ricettazione abbia piena coscienza delle modalità con le quali si è realizzato il requisito della provenienza delittuosa del bene. Non è elemento indefettibile del dolo specifico, cioè, che l’agente sia consapevole delle esatte circostanze di luogo e di tempo nelle quali si è verificato il reato presupposto.

La giurisprudenza è divisa circa la compatibilità tra dolo eventuale e ricettazione.

Secondo un certo orientamento, il dolo della ricettazione non può essere eventuale, in quanto "la rappresentazione dell’eventualità che la cosa che si acquista provenga da un delitto equivale al dubbio, mentre l’elemento psicologico della ricettazione esige la piena ed indiscussa consapevolezza della provenienza delittuosa dell’oggetto". "Per contro", sempre secondo il riferito indirizzo, "il dubbio motivato dalla rappresentazione della possibilità dell’origine delittuosa dell’oggetto … integra la specifica ipotesi di reato prevista dall’art.712 c.p., che punisce l’acquisto di cose di sospetta provenienza" (Cass., Sez. 2, n.9271 del 13/9/1991, ric. Castelli ed altro).

In altre pronunce si legge, invece, che nel delitto di ricettazione ben può ravvisarsi il dolo eventuale qualora il soggetto attivo accetti il rischio della provenienza illecita della cosa. Ciò accade, ad esempio, "quando all’acquirente si presentino alternativamente due possibilità, ossia che la merce sia lecita ovvero illecita" (Cass., Sez.2, sent.8972 del 13/3/1991, ric. Levante)

In passato ci si domandava se la ricettazione fosse configurabile nel caso in cui il delitto presupposto fosse perseguibile a querela e questa non fosse stata presentata. La questione è stata risolta dall’intervento del legislatore, il quale, con l’art.3 della l. 9/8/1993 n. 328, ha stabilito che le disposizioni dell’art.648 "si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il danaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto" (art.648, 3° comma, c.p.).

Ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

L’art.474 c.p. punisce "chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall’articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, … con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire quattro milioni".

Lo scopo della norma incriminatrice è "la tutela della pubblica fede" e, a tale fine, essa "richiede la contraffazione o alterazione del marchio o del segno distintivo della merce, che sia protetto e riconosciuto dallo Stato o all’estero". La citata ratio consente di distinguere il delitto ex art.474 c.p. dal reato di cui all’art.517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) – sussidiario rispetto al primo – il quale ha invece per oggetto "la tutela dell’ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché essa sia idonea a trarre in inganno l’acquirente. Ne deriva che mentre per la configurabilità del primo reato occorre un’effettiva contraffazione o alterazione del marchio o del segno distintivo così che questo possa confondersi con quello vero; per l’altro è sufficiente invece una semplice somiglianza di nomi, marchi o segni distintivi" (Cass., Sez.5, sent.3040 del 13/3/1987, ric. Canfora).

L’elemento oggettivo di tale reato è costituito dalla contraffazione o dalla alterazione di prodotti industriali con marchi o segni distintivi. In particolare, "si ha contraffazione quando vi è la riproduzione integrale in tutta la sua configurazione emblematica o denominativa, di un marchio o di un segno distintivo; si ha alterazione quando la riproduzione è parziale, ma tale da potersi confondere col marchio originario o col segno distintivo" (Cass. Sez.5 sent.3911 del 8/4/1975)

Ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo è sufficiente la coscienza e volontà della commercializzazione dei prodotti accompagnata dalla consapevolezza della contraffazione del marchio altrui. Il dolo pertanto è generico, "poiché lo scopo del reo è indifferente per la nozione del delitto" (Cass. Sez.5 sent.925 del 25/1/99)

Per quanto riguarda la relazione tra il delitto di ricettazione e il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, è bene preliminarmente avvertire che si tratta di una questione dalle frequenti applicazioni pratiche. Accade spesso, infatti, che venditori ambulanti non autorizzati (spesso extracomunitari) pongano in vendita o detengano a fini di commercio beni con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati (capi di abbigliamento, orologi, occhiali e così via). E’ normale che tali soggetti (manovalanza di potenti organizzazioni criminali) abbiano acquisito i beni che altri hanno contraffatto o alterato. Questa contraffazione o alterazione di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali costituisce reato ai sensi dell’art.473 c.p. Dunque, colui che vende oggetti con segni contraffatti, ha - prima di porli in vendita - acquisito o ricevuto tali beni realizzando una condotta che integra, sotto il profilo materiale, il reato di ricettazione.

Il punto è: la ricettazione concorre con il reato di cui all’art.474 c.p. oppure il secondo delitto assorbe il primo?

La domanda non riceve risposte univoche in giurisprudenza.

Secondo un certo orientamento della Cassazione, infatti, "a carico di colui che, consapevole della provenienza delittuosa ex art.473 c.p., acquista o riceve un quantitativo di prodotti con marchio contraffatto e li detiene per porli in vendita, sono configurabili entrambe le ipotesi penali previste dagli artt.474 (commercio di prodotti con segni falsi) e 648 (ricettazione) del c.p. Le due ipotesi criminose, infatti, concorrono tra loro sia perché è diversa l’obiettività giuridica delle due distinte figure di reati sia perché non è applicabile il principio di specialità" (Cass., Sez.2, sent.12366 del 6/12/1991, ric. Nahum)

Gli argomenti su cui poggia la tesi del concorso tra i reati in esame sono tre: l’eterogeneità dell’elemento materiale, il differente atteggiamento psicologico dell’agente e, infine, la diversità dei beni giuridici tutelati.

Per quanto riguarda la condotta, è chiaro che l’art.474 c.p. non incrimina affatto i comportamenti attraverso i quali si realizza la ricettazione. Esso punisce la detenzione finalizzata alla vendita, la vendita stessa o comunque la messa in circolazione di prodotti con segni contraffatti, mentre con il reato di ricettazione il codice punisce l’acquisto, la ricezione o l’occultamento di denaro o cose provenienti da altro delitto ovvero l’intromissione in ciascuna di queste attività. Si tratta, evidentemente, di condotte eterogenee che impediscono qualsiasi assimilazione tra le fattispecie incriminatrici.

Le due ipotesi criminose si presentano diverse anche dal punto di vista dell’elemento soggettivo. Chi commercializza prodotti con segni contraffatti non necessariamente è al corrente della falsità dei medesimi, mentre la perfetta consapevolezza di tale falsità è elemento imprescindibile ai fini della configurazione della ricettazione. Il punto merita un chiarimento ulteriore: si è detto in precedenza, nel tratteggiare gli elementi essenziali del delitto di cui all’art.648 c.p., che, in disparte dell’orientamento secondo il quale la ricettazione sarebbe compatibile con lo stato di dubbio circa la provenienza delle cose acquisite, e cioè con il dolo eventuale, è opinione comune che il ricettatore non sia tenuto a conoscere tutte le circostanze di fatto in cui ha avuto luogo il delitto presupposto, bensì che sia sufficiente una generica cognizione dell’avvenuta realizzazione del medesimo. Così, in relazione alla problematica in esame, se colui che commercia prodotti con segni alterati è consapevole della precedente attività di falsificazione, pur senza conoscere puntualmente chi, dove, come e quando ha realizzato la stessa, si potrà dire che egli abbia agito con il dolo proprio della ricettazione. Viceversa, se manca tale consapevolezza, neppure l’aspetto psicologico della ricettazione potrà ritenersi sussistente.

Infine, anche l’interesse giuridico protetto dalle due norme è diverso.

Mentre la ricettazione tutela il patrimonio (opinione non pacifica: si è detto in precedenza che per alcuni il bene tutelato è l’amministrazione della giustizia), mediante la previsione dell’art.474 c.p. il legislatore intende proteggere la buona fede commerciale.

L’opinione esposta, che sostiene l’ammissibilità del concorso tra i reati di ricettazione e di commercio di prodotti con segni falsi, è condivisa dalla prevalente giurisprudenza.

In tempi più recenti, tuttavia, si è andata affermando una diversa interpretazione, secondo la quale tra il 474 c.p. e il 648 c.p. vi sarebbe un rapporto di specialità unilaterale. Il più moderno indirizzo ritiene, in particolare, che la norma sul commercio di prodotti con segni falsi o alterati sia speciale rispetto a quella sulla ricettazione.

Tale orientamento si fonda sulla rimeditazione dell’oggettività giuridica sottesa all’art.474 c.p., il quale, si osserva, è rivolto a tutelare non solo la pubblica fede ma anche il patrimonio ed, in particolare, il patrimonio di chi detiene il monopolio sull’opera o sul marchio. Sia la ricettazione che il commercio, dunque, tutelano il medesimo bene giuridico. Da questa premessa consegue che i due delitti non possono concorrere tra loro.

L’indirizzo più innovativo osserva che chi detiene per vendere o semplicemente vende deve necessariamente aver prima acquistato o ricevuto le cose alterate o contraffatte. Tali condotte propedeutiche hanno rilevanza solo se poi vi è la vendita, altrimenti costituiscono semplicemente un antefatto non punibile.

Infine, secondo l’orientamento che esclude il concorso tra i due reati, i beni con segni contraffatti non costituiscono propriamente il provento quanto piuttosto il prodotto del reato di contraffazione (art.473 c.p.).

Questi argomenti conducono, dunque, a negare la possibilità del concorso tra i due reati e ad affermare, all’opposto, l’esistenza di un rapporto di specialità tra l’art.474 c.p. (norma speciale) e l’art.648 c.p. (norma generale).

In linea con l’orientamento da ultimo esposto, in giurisprudenza si è affermato che "l’acquisto di prodotti con segni falsi non è previsto dalla legge come reato, perché i prodotti, quali cose mobili, non hanno alcuna correlazione con il patrimonio del titolare dei segni, che non è perciò offeso dall’utilità di qualsiasi genere che voglia trarne chi consegue il possesso, ma proprio e soltanto dallo speciale profitto ingiusto chi si prefigge chi li detiene per venderli, con abuso della pubblica fede. Pertanto non è ravvisabile il concorso del delitto di ricettazione con quello speciale di cui all’art.474 c.p." (Cass. sent.5526/1999 del 16/12/1999, ric. Thioune)

Sulla questione è di recente intervenuta una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha risolto la querelle interpretativa aderendo all’orientamento tradizionale più rigoroso e confermando, di conseguenza, la possibilità del concorso tra le disposizioni in parola. La sentenza (Sezioni Unite n°23427 del 7/6/2001, ric. Ndiaye Papa) ha riconosciuto che "il delitto di commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall’art.474 del c.p., concorre con il distinto delitto di ricettazione, di cui all’art.648 del c.p., in quanto nella ricettazione viene incriminato l’acquisto o più in generale la ricezione di cose provenienti da delitto, mentre l’art.474 sanziona la detenzione per la vendita o comunque la messa in circolazione di beni con marchi o segni contraffatti e non contempla il momento dell’acquisto".

La decisione in esame chiarisce preliminarmente il significato dell’espressione "cose provenienti da reato". Tale precisazione è indispensabile per definire l’ambito di operatività della ricettazione e, conseguentemente, i rapporti tra questo delitto e il reato di commercio di prodotti con segni contraffatti. Contrariamente alla già riferita tesi secondo cui si deve escludere la ricettazione relativamente alle cose poste in commercio in quanto le res falsificate o alterate sarebbero soltanto il prodotto e non il provento di un delitto, le Sezioni Unite affermano che proviene dal reato anche "ciò che col reato è creato". Per esemplificare, si pensi al caso trattato dalla sentenza in esame: alcune cinture, sulle quali è apposto il marchio contraffatto "Levi’s Strauss", vengono acquistate da un ambulante il quale le detiene per la vendita. La Cassazione ritiene che l’apposizione del segno non veritiero "funga da fonte rispetto alla cosa così realizzata nella quale il segno si fonde". Se la cosa prodotta mediante falsificazione è anch’essa proveniente da delitto, pertanto, chi l’acquista commette ricettazione.

Né ha pregio, nel ragionamento della Corte, la tesi secondo la quale l’acquisto della cosa con segno contraffatto non costituisce ricettazione in quanto non lede il diritto del titolare del marchio all’esclusiva e alla correttezza del mercato, dal momento che, argomentando in tal modo, si confonde l’oggettività giuridica della ricettazione (cioè il patrimonio) con quella del delitto presupposto di cui all’art.473 c.p. (la pubblica fede nei segni distintivi dei prodotti di una determinata impresa nonché il diritto di esclusiva che in tale segno si estrinseca). E’ il patrimonio, dunque, e solo il patrimonio del soggetto passivo del reato presupposto che l’art.648 c.p. mira a salvaguardare. Ed in effetti, colui che riceve una cosa col segno contraffatto acquisisce un vantaggio economico derivante dalla apposizione del marchio che egli sfrutta a danno del titolare del diritto di esclusiva, arrecando un pregiudizio al patrimonio di quest’ultimo.

Fatta questa necessaria premessa le Sezioni Unite puntano al nocciolo della questione: tra ricettazione e commercio vi è concorso o specialità?

E’ opportuno premettere che la relazione di specialità consiste in un rapporto di tipo logico che intercorre tra due norme che apparentemente regolano la stessa materia ma delle quali una sola, detta speciale (contenente rispetto all’altra – detta generale – un elemento in più o più specifico: specialità per aggiunta o per specificazione) può trovare applicazione nel caso concreto.

Secondo la Cassazione si deve escludere che tra gli artt.474 c.p. e 648 c.p. intercorra un rapporto di specialità, in quanto essi non regolano la stessa materia. Dal momento che la specialità è relazione di tipo logico e non assiologico, per la Corte ogni rinvio alla natura del bene giuridico tutelato che sia finalizzato alla dimostrazione della sussistenza di tale rapporto è fuori luogo.

Più corretto appare il richiamo alla condotta e all’elemento psicologico delle fattispecie.

Confrontando le due norme si rileva che le condotte descritte sono del tutto difformi: nella ricettazione è punito l’acquisto o comunque la ricezione di beni provenienti da delitto; nell’art.474 c.p., invece, è incriminata la messa in circolazione o la detenzione finalizzata alla vendita di beni prodotti con apposizione di segni alterati o contraffatti (cioè, come prima illustrato, di beni provenienti da reato).

Ancora, nella ricettazione l’azione si consuma istantaneamente, mentre nel commercio essa dura per un certo lasso di tempo.

Le due condotte, oltre ad essere ontologicamente e strutturalmente diverse, non sono neppure contestuali, in quanto possono essere realizzate anche a notevole distanza di tempo l’una dall’altra.

Non è necessariamente vero, inoltre, che l’una presupponga sempre l’altra. Può accadere, infatti, che la ricezione non sia accompagnata dalla consapevolezza del carattere illecito della provenienza, e quindi che la ricettazione non si sia verificata. Può anche accadere, all’opposto, che alla ricezione non si accompagni la messa in circolazione, cosicché gli estremi del delitto di cui all’art.474 c.p. non si realizzino. La tesi che sostiene la sussistenza di un mero concorso apparente tra le norme in oggetto ritiene che la ricezione si ponga, rispetto alla immissione nel commercio, come antefatto non punibile, il cui disvalore risulta assorbito, sulla base del principio di consunzione, nella fattispecie prevista dall’art.474 c.p.

La Cassazione osserva, a detrimento dell’esposta teoria, che se così fosse la fattispecie consumante, la quale esprime un maggior disvalore rispetto a quella consumata e pertanto l’assorbe, dovrebbe prevedere un trattamento sanzionatorio più severo. "Invero," conclude la Suprema Corte "l’avere sottoposto a più benevolo trattamento il fatto/reato che potrebbe per la sua struttura essere assorbente, sta a dimostrare che della fattispecie eventualmente assorbibile non si è tenuto conto: pertanto la norma che la punisce è applicabile in concorso con l’altra, senza incorrere in duplicità di addebito."

A conclusione dell’iter logico-argomentativo di cui si è dato conto, almeno nei tratti essenziali, la Corte enuncia i seguenti principi:

La ricettazione è configurabile con riguardo a condotta che ad oggetto beni con segni o marchi falsi;

Il reato di ricettazione dei suddetti beni può concorrere con quello di commercio dei medesimi.

Rapporti tra ricettazione e acquisto di cose di sospetta provenienza

Meno problematico è il rapporto tra le fattispecie di ricettazione e quella di acquisto di cose di sospetta provenienza ex art.712 c.p. (più genericamente: incauto acquisto). Con tale previsione normativa la legge punisce "chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato".

Come si può notare dal raffronto tra l’art.712 c.p. e l’art.648 c.p., la condotta non è sostanzialmente diversa. Nell’incauto acquisto essa si concretizza nell’acquisto o nella ricezione a qualsiasi titolo di cose che si sospetta semplicemente che provengano da reato, mentre nella ricettazione la ricezione ha ad oggetto beni che provengono da delitto (senz’altre specificazioni).

L’opinione prevalente è nel senso che le due fattispecie si distinguano sulla base del diverso elemento soggettivo. Mentre infatti per la ricettazione è richiesto il dolo diretto (come detto, si tratta di una interpretazione prevalente ma non pacifica), per l’incauto acquisto è sufficiente il dolo eventuale (e persino la colpa, poiché si tratta di contravvenzione).

In questi termini si esprime la giurisprudenza: "il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione prevista dall’art.712 c.p. consiste nell’elemento psicologico, nel senso che mentre nel primo caso l’agente ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, nel secondo caso ricorre una condotta colposa consistente nel mancato accertamento della provenienza della cosa acquistata o ricevuta". (Cass., Sez.2, sent.6684 del 7/6/1995, ric. Cortinovis ed altri)

L’incauto acquisto ha natura di reato di mera disobbedienza. La Cassazione ritiene che ai fini della sussistenza di tale contravvenzione "non è necessario che si dimostri in modo inequivocabile la provenienza della cosa da reato, in quanto basta che le cose acquistate o comunque ricevute diano motivo di sospetto che provengano da reato a cagione della loro qualità, o per la condizione di chi le offre o per il loro prezzo, in quanto l’essenza della contravvenzione consiste proprio nella disobbedienza all’obbligo di accertare preventivamente la provenienza della cosa". (Cass., Sez.2 sent.8007 del 16/7/1992, ric. Sulfaro)

Dal punto di vista applicativo, è da segnalare l’indirizzo giurisprudenziale a tenore del quale la ricezione di un assegno circolare in bianco (ipotesi che si verifica di frequente) integra l’ipotesi di ricettazione. E’ bene ricordare che l’assegno circolare si differenzia da quello bancario in quanto incorpora una obbligazione diretta di pagamento da parte della banca emittente. I giudici, allora, partendo dal presupposto secondo cui l’assegno è "un documento che, per natura e per destinazione, è in possesso esclusivamente della banca emittente" giungono alla conclusione che "il privato che lo detenga è consapevole della illiceità del commercio di un documento appartenente ad una determinata ed individuabile impresa bancaria" (Cass., Sez.2, sent.8 del 5/1/1993, ric. La Rocca), e che, pertanto, egli commette ricettazione e non incauto acquisto.

La consapevolezza dell’agente circa la provenienza illecita dei beni, che integra l’elemento psicologico del reato e che consente la differenziazione con il delitto di ricettazione, si può desumere anche da elementi indiretti, come quelli che, alternativamente, sono indicati dall’art.712 c.p. ai fini della individuazione della sospetta provenienza della cosa, "purché i sospetti sulla legittimità della provenienza della res siano così gravi ed univoci da ingenerare, in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e secondo la più comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre." (Cass., Sez.2, sent.8072 del 23/8/1996, ric. Coletto)

Ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito (art.12 legge 197/1991)

Ben più complessa è la questione del rapporto tra il delitto di ricettazione e il reato previsto dall’art.12 del d.l. n.143/1991 convertito dalla legge 197/1991. Tale normativa, recante "Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio", prevede, al citato articolo 12, che "chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi."

E’ bene chiarire immediatamente che all’interno di quest’unica disposizione sono individuabili tre distinte previsioni incriminatrici.

Nella prima parte dell’art.12 d.l. cit. si punisce il comportamento di chi utilizza indebitamente carte di credito o di pagamento o altro documento che consenta di prelevare del denaro in contanti ovvero permetta di acquisire beni o servizi; nella seconda parte si puniscono condotte di falsificazione o di alterazione dei medesimi documenti; nella terza parte, infine, si incrimina il comportamento di chi possiede cede o acquisisce simili documenti già in precedenza alterati o falsificati o comunque "di provenienza illecita" (l’espressione legislativa sia oggetto, fin d’ora, di particolare attenzione).

La distinzione tra le diverse ipotesi criminose previste dall’art.12 cit. è utile non solo, come si vedrà, a fini sistematici e per una migliore comprensione della questione, ma anche per motivi terminologici. L'espressione "indebito utilizzo", infatti, che in senso stretto riguardo solo l’ultima delle descritte fattispecie incriminatrici, viene talvolta adoperata dalla giurisprudenza per indicare l’intera disposizione e, conseguentemente, anche condotte che non prevedono affatto utilizzazioni di carte di credito o di altri documenti ad esse assimilabili.

Le dibattute interferenze tra l’art.12 cit. e la ricettazione riguardano quel particolare tipo di condotta che consiste nell’acquisizione, al fine di trarre profitto, di carte di credito e di altri documenti di pagamento di provenienza illecita o contraffatti (cioè l’ultima delle fattispecie descritte dalla norma). Ci si domanda, in particolare, se tale disposizione sia speciale rispetto a quella dell’art.648 c.p. ovvero se le due norme possano concorrere tra loro.

Su tale problematica non si registra in giurisprudenza uniformità di opinioni.

Secondo un primo orientamento, l’art.12 cit. serve a colmare un vuoto di tutela dell’art.648 c.p. (ricettazione), in quanto incrimina comportamenti che altrimenti rientrerebbero nella sfera del penalmente lecito ovvero che, al limite, sarebbero punibili ai sensi dell’art.712 c.p. (quali ipotesi, cioè, di incauto acquisto). Tale conclusione si fonda su precise basi normative: mentre l’art.648 c.p. prevede, quale elemento specializzante, che le cose o il denaro debbano provenire da delitto, l’art.12 cit. si riferisce, più ampiamente, alla provenienza illecita delle carte ovvero dei documenti in questione. Siccome il riferimento è alla generica provenienza illecita, il citato indirizzo giurisprudenziale ritiene che "in questa deve ricomprendersi qualsiasi diverso genere di illiceità, sia amministrativa che civile, comprensiva quest’ultima anche della cosiddetta illiceità contrattuale, ravvisabile, nel suo significato di inadempimento di una obbligazione, nel caso in cui il titolare di una carta di credito ne sia rimasto in possesso in violazione del contratto concluso con l’emittente e l’abbia poi ceduta al terzo senza essere legittimato a disporne" (Cass., Sez.2, sent.8911 del 8/8/94, ric. P.M. in proc. Marrero Mieres)

Per un diverso orientamento, invece, l’art.12 cit. sarebbe norma speciale rispetto all’art.648 c.p., in quanto la condotta avrebbe ad oggetto solo alcuni particolari tipi di beni (carte di credito ed altri strumenti di pagamento: specialità per specificazione). Secondo tale ricostruzione, pertanto, l’art.12 cit. troverebbe applicazione nelle stesse ipotesi in cui è applicabile l’art.648 c.p., ma solo quando l’acquisizione abbia ad oggetto le carte di credito o i documenti ad esse assimilati. Dalla comparazione delle due norme si evince che "tutti gli elementi previsti dalla norma di carattere generale – quale deve considerarsi l’art.648 c.p. – sono presenti in quella di carattere speciale … la quale contiene in sé un elemento specifico o specializzante rappresentato dalla carta di credito o documento equipollente che rappresenta l’oggetto della tutela penale della norma speciale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrare il reato di cui all’art.12 d.l. 143/1991 e non anche, come contestato, la ricettazione, la condotta dell’imputato che aveva acquisito una tessera provento di furto)" (Cass., Sez.2, n.30, del 30/1/1998, ric. Scandinaro)

Anche su tale controversia ermeneutica è intervenuta di recente una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., ss. uu., n.22902 del 7/6/2001 ric. Tiezzi)

Tale sentenza, aderendo al primo degli esposti orientamenti interpretativi, statuisce che "è configurabile il reato di ricettazione, e non quello di cui all’art.12 del decreto legge 3 maggio 1991 n. 143, convertito dalla legge 5 luglio 1991 n. 197, nella condotta di chi abbia acquisito una carta di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento similare di provenienza delittuosa; il reato di cui all’articolo 12 citato, invece, si applica per sanzionare la stessa condotta quando abbia a oggetto uno dei suddetti documenti proveniente da illecito civile (contrattuale o extracontrattuale) o amministrativo o anche penale, quando si tratti di reato contravvenzionale".

E’ opportuno ripercorrere l’iter logico-argomentativo che la Suprema Corte ha utilizzato per giungere all’esposta conclusione.

La prima questione affrontata dalla Corte riguarda l’individuazione delle disposizioni incriminatrici, in quanto il giudice di legittimità si chiede se l’art.12 contenga in un’unica disposizione più ipotesi di reato ovvero se si tratti di una sola incriminazione specificata in più condotte alternative (problematica già sommariamente esposta all’inizio della trattazione sullo specifico argomento).

Il criterio discretivo adoperato è il seguente: se le condotte si estrinsecano in "situazioni strutturalmente, fenomenicamente e cronologicamente distinte, anche in relazione alle offese arrecate", allora ciascuna di esse configura una diversa ipotesi criminosa; se, viceversa, esse "costituiscono manifestazioni esteriori di una sola situazione di fatto rivestente lo stesso disvalore sociale", allora si tratta di un’unica ipotesi di reato che si estrinseca in più azioni alternative.

Dall’analisi letterale della norma si evidenziano due condotte nettamente distinte (la Corte, per inciso, non prende ancora in considerazione le attività di falsificazione o alterazione): la prima consiste nella indebita utilizzazione della carte di credito o dei documenti assimilati qualunque sia la loro provenienza (lecita o illecita); la seconda si risolve nella cessione o nell’acquisizione di tali documenti qualora abbiano una provenienza illecita. La seconda condotta, con tutta evidenza, costituisce il presupposto logico (e anche cronologico) della prima, come confermato, osserva la Corte, dalla introduzione della medesima fattispecie soltanto in sede di conversione, il che non troverebbe adeguata spiegazione se le due condotte fossero identiche (altrimenti, infatti, l’aggiunta risulterebbe pleonastica).

Qual è, dunque, il rapporto tra l’art.648 c.p. e l’art.12 cit.?

La Corte precisa che il problema non riguarda il concorso formale di reati o il concorso apparente di norme, poiché entrambi gli istituti presuppongono l’identità del fatto disciplinato da due norme incriminatrici, di cui una sola (concorso apparente) o entrambe (concorso di reati) trovano applicazione. In relazione alla seconda parte dell’art.12 (la parte aggiunta in sede di conversione, per intenderci), la Corte osserva che la norma prevede due diverse tipologie di condotte, l’una consistente nella falsificazione o alterazione delle carte di credito o di pagamento o simili e l’altra che si risolve nel possesso acquisto o cessioni di tali documenti.

La condotta di contraffazione presenta interferenze con l’art.485 c.p. (Falsità in scrittura privata), che punisce "chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera, una scrittura privata … qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso". La disciplina speciale si presenta senz’altro più rigorosa rispetto a quella codicistica sia sotto il profilo della punibilità, in quanto non richiede l’utilizzazione del documento falsificato, sia sotto il profilo della procedibilità, in quanto non è richiesta la querela, sia sotto il profilo sanzionatorio, prevedendo un trattamento più severo nel minimo e nel massimo. La Cassazione osserva che prima dell’entrata in vigore della disciplina speciale non unanimemente si riteneva che le carte di credito rientrassero nel genus scritture private, per cui l’applicabilità di siffatta norma (cioè l’art.485 c.p.) alla ipotesi in esame era quanto meno discussa. Da ciò si deduce che l’art.12 cit. rappresenta una disciplina sostitutiva (ovvero innovativa, se si ritiene che le carte di credito non siano scritture private) di quella dell’art.485 c.p., poiché punisce, in maniera come detto più severa, condotte già incriminate.

Per quanto concerne le condotte di possesso, acquisto o cessione di carte di credito, a parere della Corte la disposizione dell’art.12 cit. assume significato innovativo, in quanto incrimina comportamenti che prima erano penalmente irrilevanti. Le carte, infatti, possono provenire da illecito civile, amministrativo o contravvenzionale, ed in questi casi non si rientra nella previsione dell’art.648 c.p., poiché tale norma richiede la provenienza delle cose esclusivamente da delitto; oppure possono essere false o alterate, ma, come detto, questa attività di contraffazione non costituisce falso in scrittura privata in quanto manca l’utilizzo del prodotto della falsificazione e, dunque, mancando il reato presupposto, manca anche un necessario elemento per configurare la ricettazione.

D’altro canto, nel caso di provenienza delittuosa dei beni, la giurisprudenza ha sempre applicato, prima dell’introduzione della normativa speciale, la norma sulla ricettazione, trattandosi comunque di cose mobili.

Fatta questa premessa, la Corte sottolinea che se si ritenesse che le condotte di possesso e di acquisizione fossero identiche si porrebbe il problema di concorso di reati o concorso apparente di norme. Ma con la nuova normativa il legislatore ha inteso punire condotte che precedentemente non erano suscettibili di incriminazione penale (ipotesi di nuova incriminazione) per cui le norme hanno campi di applicazione radicalmente diversi.

L’intento perseguito dalla legge, infatti, è quello di contrastare il grave fenomeno del riciclaggio del danaro sporco (cioè proveniente da attività illecite). E’ funzionale a tale obiettivo il proposito di incriminare comportamenti che prima rientravano nella sfera del penalmente lecito. Diversamente, non avrebbe avuto senso (nella prospettiva indicata) sottoporre ad un trattamento penale più mite condotte che prima della riforma erano punibili ai sensi dell’art.648 c.p. Inoltre, è giusto sottoporre a diverso trattamento chi riceve carte di credito provenienti da delitto (fattispecie più grave) e chi riceve le medesime perché provenienti da altro illecito (fattispecie senz’altro meno grave e per la quale l’art.12 cit. riserva una punizione meno severa).

In conclusione, come evidenziato nella massima già citata, nell’espressione "provenienza illecita" contenuta nell’art.12 cit. non può ricomprendersi quella di "provenienza da delitto" di cui all’art.648 c.p., poiché la prima, evidentemente più generica sotto il profilo letterale, abbraccia ogni forma di illiceità, fatta eccezione per quella da delitto. In quest’ultimo caso, dunque, e solo in questo, continua a trovare applicazione la fattispecie di ricettazione, mentre, quando l’illiceità è di tipo diverso (civile – contrattuale o extracontrattuale -, amministrativo, contravvenzionale) si applica l’art.12 cit.

Indebito utilizzo e truffa

Nella sentenza in esame le Sezioni Unite affrontano un’altra problematica: quale relazione esiste tra l’art.12 cit. (con particolare riferimento alla condotta consistente nell’indebito utilizzo) e l’art.640 c.p. (truffa)?

Non è possibile, per ragioni di brevità, approfondire i profili peculiari del reato di truffa e delineare gli elementi essenziali della sua struttura. E’ necessario comunque osservare, a titolo di premessa, che uno di quegli strumenti artificiosi (l’art.640 c.p. parla di "artifici o raggiri") in cui si estrinseca la condotta truffaldina può perfettamente concretare l’indebito utilizzo. In questo caso, dunque, a differenza di quello precedente, la questione si pone in termini di concorso apparente di norme ovvero del concorso di reati.

La Corte compie un rapido excursus sul problema del concorso di norme e sui criteri legislativi o dottrinali elaborati per dirimere le questioni dubbie.

E’ noto che il codice penale detta un unico criterio per la risoluzione del problema del concorso di norme, e cioè il criterio di specialità (art.15 c.p.). Tale criterio si è rivelato, alla riprova della prassi interpretativa, di applicazione incerta se non insufficiente. In particolare, è discusso il significato dell’espressione "stessa materia".

Alcuni interpretano tale locuzione come riferita non solo al medesimo fatto, ma anche all’identità di bene giuridico protetto, per cui il rapporto di specialità andrebbe limitato ai soli casi in cui vi sia concorso tra norme che tutelano i medesimi interessi. Tale interpretazione è criticata da chi osserva che il rapporto di specialità è un rapporto che intercorre solo tra norme, cioè si configura come un rapporto di tipo logico, a prescindere da valutazioni di carattere assiologico.

Altri autori preferiscono interpretare il concetto di stessa materia in concreto, prestando attenzione al fatto come si presenta nella realtà fenomenica, onde valutare se lo stesso possa sussumersi, in relazione al suo effettivo modo di manifestarsi, sotto due o più norme; in tal caso il rapporto di specialità andrebbe risolto nel senso della prevalenza della norma che prevede il trattamento sanzionatorio più rigoroso.

Altri autori ancora, infine, ampliano il concetto di specialità fino a farvi rientrare l’ipotesi di specialità reciproca o bilaterale, che si ha qualora nessuna delle norme prese in considerazione sia speciale o generale ma quando ciascuna presenti elementi di specialità rispetto all’altra (esempio di scuola: aggiotaggio comune – art.501 c.p. – e aggiotaggio societario – art.2628 c.c.).

Al di là di queste interpretazioni tanto difformi l’una dall’altra si palesa l’insufficienza dell’unico criterio dettato dalla legge per la risoluzione del problema del concorso (cioè del principio di specialità), insufficienza che ha indotto la dottrina ad elaborare ulteriori criteri ermeneutici idonei a dirimere i casi più problematici.

Tra essi, vale la pena di segnalare il criterio di sussidiarietà, in virtù del quale, qualora vi siano più norme che prevedono stadi di offesa diversi in relazione ad un medesimo bene, l’applicazione della norma che prevede l’offesa più grave esclude l’applicazione della norma che prevede l’offesa meno grave (lex primaria derogat legi subsidiariae). Talvolta il principio di sussidiarietà è previsto dallo stesso legislatore in maniera espressa (mediante apposite clausole di riserva), talaltra deve essere ricavato dall’interprete in via sistematica.

Particolarmente significativo, inoltre, è il criterio di consunzione o di assorbimento, in base al quale il concorso apparente di norme si risolve applicando la norma che prevede la pena più grave e che esaurisce in sé l’intero disvalore del fatto, in quanto la realizzazione di un certo reato (quello punito più severamente) comporta, secondo l’id quod plerumque accidit, la commissione di un altro reato il quale finisce per essere assorbito dal primo.

Da questa breve rassegna sui criteri - legislativi e non - di risoluzione del concorso apparente di norme la Cassazione deduce che si può fare applicazione, in relazione al caso concreto, non solo del criterio di specialità ma anche dei criteri che di volta in volta appaiono più idonei allo scopo.

Fatta questa premessa la Suprema Corte giunge alla conclusione, difforme rispetto all’indirizzo giurisprudenziale prevalente, che la truffa non può concorrere con il reato di cui all’art.12 della l.197/1991 (nella parte in cui quest’ultima norma punisce l’indebito utilizzo della carta o di altri strumenti di pagamento).

Dal punto di vista della condotta, la Corte osserva che non vi è incompatibilità tra le menzionate fattispecie, dal momento che l’artificio o il raggiro può rappresentare un modo di estrinsecazione dell’indebito utilizzo, configurandosi come condotta speciale rispetto ad una più generale.

Sotto il profilo del bene giuridico tutelato, inoltre, non vi è sostanziale disomogeneità, dal momento che anche la truffa, come l’art.12 cit., tutela il patrimonio. E’ pur vero che la norma contenuta nella legge speciale protegge l’interesse pubblico alla tutela della fiducia nei mezzi sostitutivi di pagamento, ma ciò non esclude che essa possa tutelare anche il patrimonio del soggetto che riceve pregiudizio dall’indebito utilizzo (a supporto di questa tesi, le Sezioni Unite richiamano la sentenza 302/2000 della Corte Costituzionale, con la quale si è giudicata infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.649 c.p. nella parte in cui non comprende tra i fatti non punibili quelli indicati dall’art.12 cit., e che ha affermato, relativamente a quest’ultima fattispecie, il carattere concorrente con l’offesa al patrimonio individuale "dell’aggressione di valori riconducibili all’ambito dell’ordine pubblico o economico e della fede pubblica").

Il rapporto tra i due reati in esame è, in conclusione, di specialità bilaterale o reciproca: la truffa presenta, infatti, quale elemento specializzante rispetto all’indebito utilizzo, il danno ed il profitto, mentre l’art.12 cit. è speciale rispetto alla truffa in quanto la condotta ha per oggetto soltanto beni di un determinato tipo (carte di credito e documenti assimilati). Se tale è la relazione tra le norme, dunque, "si è fuori dall’ambito del concorso (formale) di reati per entrare in quello del concorso apparente di norme, donde la necessità di stabilire, quale di quelle apparentemente concorrenti, debba, prevalendo sull’altra, applicarsi".

La Corte utilizza a tal fine il principio di consunzione, applicando la norma che comprende in sé l’intero disvalore del fatto, cioè, a parere del giudice di legittimità, l’art.12 cit. Con tale disposizione, infatti, il legislatore ha voluto non solo punire più gravemente la condotta posta in essere utilizzando una carta di credito ma anche anticipare la soglia della punibilità limitandosi a richiedere la mera condotta fraudolenta finalizzata al conseguimento del profitto senza che necessariamente si debba verificare il conseguimento del profitto stesso e neppure il danno. Poiché è più elevato il grado di offensività e di antigiuridicità della condotta, pertanto, l’art.12 cit. assorbe la fattispecie di cui all’art.640 c.p., sicché l’eventuale realizzazione del danno o del profitto, indispensabile ai fini della sussistenza del reato di truffa, si configura come semplice post factum non punibile (ma sicuramente rilevante sotto il profilo della commisurazione della pena).

Se ne ricava, in conclusione, che "il reato di truffa non concorre, ma ne è assorbito, con il reato di indebito utilizzo di una carta di credito o di pagamento o di qualsiasi altro documento similare, di cui all’art.12 del decreto legge 3 maggio 1991 n.143 convertito dalla legge 5 luglio 1991 n.197".