Il carattere recettizio della revoca della proposta
a cura di
Mario Morra

Premessa

Da diverso tempo parte della dottrina si interroga sul carattere recettizio o meno della revoca della proposta contrattuale.
Prima di affrontare il tema, appare opportuno chiedersi, anzitutto, se oggi una disquisizione di tale tipo assuma un valore meramente teorico, o se, al contrario, vengano in rilievo significative conseguenze pratiche dall'accoglimento di una soluzione anziché di un'altra.
E' evidente, infatti, che un problema di individuazione del carattere recettizio della revoca della proposta, benché attinente ad una delle fasi più delicate dell'esercizio dell'autonomia negoziale (la nascita di un contratto), si ponga in realtà solo in quei casi in cui la conclusione di un contratto avvenga tra parti distanti e solo qualora vengano utilizzati strumenti non idonei a consentire una percezione immediata della manifestazione di volontà della controparte.
Questa eventualità, nonostante il fatto che venga presentata come ipotesi ordinaria di raggiungimento di un accordo dallo stesso articolo 1326 c.c., non può certo considerarsi come la fattispecie più frequente nella prassi negoziale e tale considerazione vale a maggior ragione in un contesto, come quello attuale, in cui lo sviluppo della tecnica ha notevolmente ristretto i tempi necessari affinchè un soggetto possa venire a conoscenza della volontà altrui: si pensi ad es. ai contratti stipulati mediante l'ausilio di apparecchiature informatiche (che per effetto del riconoscimento della "firma digitale" assolvono oggi anche al requisito della forma scritta) le quali, consentendo una trasmissione di informazioni "in tempi reali", certamente riducono lo spazio temporale nel quale il proponente possa avere ripensamenti circa la conclusione di un contratto.
Tali considerazioni, però, non sono sufficienti a rendere il problema del carattere recettizio della revoca della proposta come del tutto superato, poiché si è ben lontani dal poter ritenere che i contratti a distanza mediante "strumenti a cognizione differita" rappresentino un'eventualità assolutamente marginale tra i possibili modi di conclusione del contratto; al riguardo si pensi, ad es., alle proposte di vendita o di abbonamento che, con cadenza quasi giornaliera, piccoli o grandi professionisti fanno recapitare a mezzo posta. Ciò giustifica una breve considerazione delle posizioni assunte da dottrina e giurisprudenza verso il fenomeno.

2. La posizione della dottrina dominante e della giurisprudenza consolidata.
La dottrina dominante ritiene che la revoca della proposta e quella dell'accettazione non presentino la medesima natura: carattere non recettizio la prima, recettizietà della seconda.
Tale opinione è basata principalmente su un dato testuale e cioè la differente disciplina dettata dal I co dell'articolo 1328 (riferito alla revoca della proposta), rispetto a quella contenuta nel II co (a proposito della revoca dell'accettazione).
Nella prima delle disposizioni citate si stabilisce che la proposta possa essere "revocata" fino a che il contratto non sia concluso, mentre nel II co dell'art. 1328 il legislatore dispone che la manifestazione di volontà revocatoria, per essere efficace, debba giungere a conoscenza del proponente prima dell'accettazione stessa.
Il differente dato normativo, si osserva, non può dar luogo a dubbi circa il fatto che il codice configuri la revoca dell'accettazione come atto recettizio, mentre, con riferimento alla revoca della proposta, si stabilisce semplicemente che la stessa possa intervenire (a prescindere della conoscenza che di essa abbia chi la riceve) fino alla conclusione del contratto [1].
A tale argomento alcuni autori ne aggiungono un altro e cioè il fatto che lo stesso art. 1328 preveda un indennizzo solo a favore dell'oblato e non invece a favore del proponente. Questa circostanza, si osserva, è dovuta alla consapevolezza da parte del legislatore di aver posto l'accettante in una posizione deteriore. In altri termini, proprio il fatto di aver attribuito efficacia immediata alla revoca della proposta, differenziando quindi questa dalla revoca dell'accettazione (per la cui efficacia è necessario che la stessa giunga a conoscenza del proponente), pone chi ha formulato l'accettazione in una posizione di sfavore verso il proponente il che giustifica la previsione di un possibile indennizzo a suo favore[2].
Il carattere non recettizio della revoca della proposta comporta come conseguenza il fatto di ritenere inammissibile una eventuale "revoca della revoca". Non potrebbe ammettersi, infatti, una manifestazione revocatoria idonea ad eliminare gli effetti della revoca della proposta ed atta a determinare una "riviviscenza" della proposta originaria, in quanto quest'ultima sarebbe già del tutto caducata per effetto della prima revoca che, essendo immediatamente efficace, elimina la proposta sin dal momento in cui è stata espressa[3].
Resta da spiegare quale sia la ragione di tale differente posizione del proponente rispetto a quella dell'oblato.
Al riguardo si osserva che da una serie di disposizioni contenute nel codice del 1942 appare abbastanza evidente una posizione di "favore" che l'Ordinamento riconosce al proponente: si pensi ad es. all'art. 1326 IV co che prevede la possibilità da parte di tale soggetto di stabilire la forma che il contratto dovrà rispettare (e, secondo la giurisprudenza, il proponente può anche considerare "conforme" un'accettazione che non rispetti gli oneri formali da lui stabiliti); ai sensi poi del III co dello stesso articolo il proponente può ritenere tempestiva una accettazione tardiva; la stessa individuazione del momento di conclusione del contratto è chiaramente rivolta a vantaggio del proponente il quale (a differenza di quanto accade per l'oblato) saprà esattamente in quale momento il contratto si è concluso. Questa posizione di favore risponde ad un interesse primario che il legislatore del '42 ha cercato di perseguire: la dinamicità e lo sviluppo dei traffici. Secondo tale impostazione, infatti, il proponente gode del favore del sistema poiché, con la propria iniziativa, rende possibile la conclusione di un contratto, contribuendo in tal modo allo sviluppo e alla circolazione della ricchezza. E che questa appena citata sia un'esigenza ritenuta prioritaria è confermato dal fatto che il nostro Ordinamento, a differenza ad es. del sistema germanico, ha accolto il principio del trasferimento consensuale della proprietà, accettando i possibili inconvenienti sul piano della certezza del diritto a favore proprio della dinamicità degli scambi[4].
In senso conforme all'opinione della dottrina maggioritaria sembra essere orientata anche la giurisprudenza prevalente[5] . In una sentenza della Cassazione del '69 es. si legge chiaramente che, affinchè la revoca della proposta abbia efficacia impeditiva della conclusione di un contratto, è necessario soltanto che essa avvenga prima del momento suddetto, mentre non occorre che essa giunga a conoscenza dell'altra parte prima di quel momento[6].
Proprio la giurisprudenza però, sembra essersi resa conto dei possibili inconvenienti che un'interpretazione di tale tipo possa comportare,con particolare riferimento alla posizione eccessivamente sfavorevole in cui viene a trovarsi l'oblato, completamente esposto ai ripensamenti del proponente, il quale avrebbe potrebbe revocare la sua manifestazione di volontà appena un attimo prima di venire a conoscenza dell'accettazione del primo.
A partire dagli anni '80, infatti, fermo restando la non adesione al principio della "ricezione", la giurisprudenza sembra oggi passata dal principio della "dichiarazione" a quello della "spedizione".[7]
Si osserva, infatti, che non potrebbe avere effetto una revoca della proposta qualora la dichiarazione di revoca, sebbene certamente espressa, non sia stata comunque inoltrata al destinatario (si pensi ad es. ad una missiva contenente la revoca, che viene consegnata dal proponente ad altra persona ma che non sia stata ancora spedita all'oblato al momento della conclusione del contratto)[8].
Così in una sentenza dell'Aprile del 1981 [9] si afferma: "affinchè la revoca della proposta abbia effetto, è necessario che la stessa sia stata emessa e "trasmessa" prima della conclusione del contratto". In una sentenza di poco successiva si osserva: "è necessario che la revoca della proposta sia stata almeno spedita all'indirizzo del destinatario, uscendo, in tal modo, dalla sfera del revocante."[10]


3. Critica dell'opinione maggioritaria.
Come avvertito in premessa, però, la posizione condivisa dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza circa il carattere non recettizio della revoca della proposta, è stata vivacemente contestata da altra parte della dottrina.
Anzitutto si contesta il carattere decisivo del dato testuale dell'articolo 1328 che, come detto, costituisce l'elemento fondamentale a sostegno della non recettizietà della revoca della proposta.
Alcuni autori osservano che la disposizione citata non possa essere considerata in modo isolato ma sia necessario un suo inserimento in un contesto più ampio e, precisamente, nell'ottica della condivisione del principio della ricezione che, in base agli articoli 1334 e 1335, costituisce il criterio cui il legislatore si è ispirato, non solo con riferimento alla revoca dell'accettazione, ma anche rispetto alla revoca della proposta [11]. L'art.1335, infatti, nello stabilire la presunzione di conoscenza degli atti unilaterali e prenegoziali, si riferisce esplicitamente alla proposta, all'accettazione e alla loro revoca (quindi anche alla revoca della proposta), mentre l'art.1334, cui l'articolo successivo si collega intimamente, stabilisce che tali atti producono effetto quando sono "conosciuti" dal destinatario.
Gli articoli 1334 e 1335 sono le disposizioni che in generale sono rivolte ad individuare il momento di efficacia di determinati atti (tra i quali la revoca della proposta, come detto, è espressamente citata). Per cui, quando l'articolo 1328 stabilisce che la revoca della proposta può avvenire purchè il contratto non sia ancora concluso, fa comunque riferimento implicito al fatto che, affinchè possa aversi revoca "efficace" della proposta, è pur sempre necessario che la stessa giunga a conoscenza del destinatario prima di tale termine (come stabilito in generale dagli artt. 1334, 1335).
Le diverse formule adoperate dal legislatore si giustificherebbero in base alla considerazione che, anche costruendo entrambe le revoche come recettizie, non verrebbe comunque meno la differente situazione del proponente rispetto all'oblato (e ciò, come si dirà, giustifica anche la previsione dell'indennizzo a favore solo di quest'ultimo): chi fa la proposta può revocare la stessa purchè la revoca giunga a conoscenza dell'oblato prima che lo stesso proponente abbia avuto conoscenza dell'accettazione; nel caso, invece, di revoca dell'accettazione la stessa deve giungere al proponente prima dell'accettazione stessa, con la conseguenza che tale revoca è ammissibile solo qualora l'oblato si serva di un mezzo di comunicazione più veloce di quello adoperato per la trasmissione della accettazione. Il legislatore, utilizzando diverse formule, farebbe riferimento proprio a tale diversità, che è diretta conseguenza della configurazione del momento perfezionativo dell'accordo ex art.1326 c.c..
Riguardo, poi, alla previsione dell'indennizzo, si osserva che, anche ammettendo il carattere recettizio della revoca della proposta, non viene comunque meno la posizione svantaggiosa dell'oblato il quale, comunque, non conosce il momento preciso nel quale il contratto si concluderà (non potendo egli sapere con certezza se e quando la sua accettazione è giunta a conoscenza del proponente); ciò legittima la previsione di un parziale ristoro a suo favore qualora abbia in buona fede dato inizio all'esecuzione del contratto.[12]
Ad avviso di chi scrive, un altro elemento di carattere testuale a favore della tesi favorevole all'ammissibilità del carattere recettizio della revoca della proposta potrebbe ricavarsi da una disposizione sin ora trascurata dalla dottrina più autorevole. Ci si riferisce alla norma di cui all'articolo 1336 (offerta al pubblico): al primo co, tale disposizione stabilisce che l'offerta al pubblico, qualora contenga gli elementi essenziali del contratto, possa valere come "proposta" contrattuale. Al secondo comma, invece, ci si occupa della sua revoca, stabilendo che la revoca, se fatta nella stessa forma o in forme equipollenti dell'offerta, valga anche nei confronti di chi non ne abbia avuto notizia.
Visto che l'offerta in determinati casi vale come proposta, se la revoca della proposta, in generale, non avesse carattere recettizio (come sostiene la dottrina dominante), ci si domanda, allora, quale sarebbe stata la ragione del riferimento, da parte del legislatore, al fatto che la revoca dell'offerta al pubblico, rispettando determinati contenuti formali, sia efficace "anche verso chi non ne ha avuto notizia", essendo questa una caratteristica comune ad ogni ipotesi di revoca della proposta.
Tale precisazione, da parte del codice, appare logica solo qualora si costruisca la revoca della proposta come atto in linea di massima recettizio, mentre nel caso della offerta al pubblico il carattere recettizio è derogato per l'ovvia ragione che trattandosi di atto rivolto ad incertam personam difficilmente si sarebbe potuta garantire la conoscibilità della revoca a tutti i possibili destinatari.
Anche il riferimento alla ratio posta a giustificazione di tale differenza di disciplina tra revoca della proposta e dell'accettazione può essere condivisibile solo in parte. E' indubbio che il legislatore cerchi di garantire la dinamicità dei traffici e può agevolmente convenirsi circa il fatto che il proponente per tale motivo "meriti" una disciplina di favore ma, in primo luogo, in tal caso il legislatore, dettando una disciplina che consente al proponente maggiore libertà di revocare la proposta, conseguirebbe effetti che sembrano esattamente opposti a quelli che il sistema vorrebbe perseguire:il contratto, infatti, non si conclude e quindi non si contribuisce allo sviluppo dei traffici (anzi, da tale punto di vista, il carattere recettizio della revoca della proposta, rendendo indubbia l'ammissibilità della "revoca della revoca", sarebbe maggiormente corrispondente al fine di garantire la conclusione di accordi patrimoniali tra privati); in secondo luogo, la posizione dell'oblato non può essere costruita in termini di così evidente "precarietà": egli non solo non sa quando il contratto si concluderà, ma non può fare neanche ragionevoli previsioni sulla sua conclusione. Il proponente, infatti, potrebbe revocare la proposta un attimo prima di conoscere l'accettazione, per cui l'oblato, per essere sicuro della conclusione del contratto, dovrebbe attendere non solo il termine necessario affinché l'accettazione giunga a conoscenza del proponente, ma anche un ulteriore tempo affinché un'eventuale revoca della proposta possa giungere a sua conoscenza; con quale effetto sulla dinamicità dei traffici è facile intuirlo. A questo si aggiunga che l'oblato, nelle ipotesi di contratti conclusi a distanza, meriterebbe forse una maggior protezione, dato che nella pratica le ipotesi più ricorrenti di contratti conclusi secondo questo schema sono quelli in cui l'oblato è un consumatore e il proponente un professionista.

 

NOTE:
1. Per tale posizione in dottrina, tra gli altri, Gazzoni: Manuale di diritto privato 1998, pag. 799; Trabucchi: Istituzioni di diritto civile, 1992 pag. 603; Bigliazzi Geri ed altri: Diritto civile vol I 1991, pag. 618
2. Gorla: Rivista di dir. Civ. 1966 I, 255
3. In questo senso: Gazzoni: op. cit. p. 799
4. Così: Donisi: corso di preparazione al concorso in magistratura anno 1998-99
5. Del tutto superata appare una sentenza della Cassazione (Cass. n. 290 del 1953 in Cian-Trabucchi: Commentario al codice civile 1992 pag. 926) secondo cui anche alla revoca della proposta sarebbe da riconoscere natura recettizia In modo testuale ad es.: Cass. 31 gennaio 1969 in Giust. Civ. 1969, 153
6. In modo testuale ad es.: Cass. 31 gennaio 1969 in Giust. Civ. 1969, 153
7. In dottrina i suddetti principi vengono descritti spesso con termini diversi, nel testo si è aderita alla terminologia del Torrente
8. Al riguardo la dottrina (v. per es.: Donisi) parla di "recettizietà attenuata".
9. Cass. 9/4/81 n. 2083
10. Cass. 9/7/81 n.4489
11. Bianca: il contratto 1992, pag. 237
12. Bianca: op. cit. p. 238