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PER L'ELIMINAZIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA DAI PROSSIMI CONCORSI! Il notevole contenzioso giurisdizionale insorto con riferimento ai due ultimi bandi di concorso ha già prodotto, come si prevedeva, un primo rinvio dello svolgimento dei concorsi. Informiamo i colleghi che è in atto un'iniziativa volta ad ottenere l'eliminazione della prova preselettiva PER TUTTI I CANDIDATI. Chiunque sia interessato può leggere il testo della petizione nel forum del nostro sito, al seguente link: Petizione per eliminazione quiz PETIZIONE DEGLI SPECIALIZZANDI DEL SECONDO ANNO DELLE SSPL Al Ministro della giustizia On.le Roberto Castelli Al Sottosegretario alla giustizia On.le Michele Vietti Al Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca scientifica On.le Letizia Moratti e per conoscenza al CSM Milano, 18 dicembre 2003 Gli specializzandi del secondo anno (A.A. 2003/2004) delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali d’Italia, appresa la notizia di un prossimo bando di concorso per Uditori Giudiziari, b) le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali sono destinate, tra l’altro, alla formazione degli aspiranti Uditori; c) il diploma da esse rilasciato dà diritto ad accedere direttamente alla prova scritta, in quanto esonera dalla preselezione informatica; d) gli specializzandi conseguiranno il diploma entro giugno/luglio 2004, rischiando così di vedere vanificata (nel caso in cui il bando fosse pubblicato prima di tale data) la possibilità di partecipare al concorso nonostante alla data di fissazione della prova scritta abbiano conseguito il diploma di specializzazione. L’inserimento nel prossimo bando di concorso per Uditori Giudiziari, di una clausola che consenta loro di iscriversi con riserva al concorso e quindi di accedere direttamente alla prova scritta qualora alla data di fissazione della stessa siano in possesso del diploma di specializzazione. La seguente lettera, indirizzata al Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi, è stata spedita in data 12.02.2001. Ringraziamo tutti i colleghi che hanno, come sempre, aderito all'iniziativa. Illustrissimo Signor Presidente, siamo alcuni dei migliaia di partecipanti al prossimo concorso per Uditore Giudiziario (D.M. 17.10.2000) ed abbiamo ritenuto di rivolgerci a Lei, nella Sua qualità di Presidente del CSM, per sottoporLe una questione cui le altre Istituzioni non hanno dato, a nostro parere, la giusta attenzione. Per effetto di un'infelice riforma dell'accesso in Magistratura (dlgs 398/97), è stata introdotta, a fini di semplificazione ed accelerazione delle procedure di concorso, una prova preliminare di Preselezione Informatica che, tuttavia, ha completamente fallito i propri pur apprezzabili obiettivi, finendo col peggiorare la già complicata situazione dei concorsi pubblici in Italia. Tale prova "preliminare", che consiste in un test composto da 90 domande a risposta multipla, sorteggiate da un archivio pubblico composto da oltre 15.000 quesiti, impone uno sforzo meramente mnemonico che poco ha a che vedere con gli studi giuridici, "costringendoci" ad imparare un numero astronomico di quesiti che mortificano la nostra capacità di ragionamento, riducendoci a fare mere catalogazioni. Al fine di superare la preselezione, invero, siamo obbligati al totale abbandono della speculazione e dell'approfondimento del diritto, sicché, in fondo, amaramente osserviamo che il concorso rischia d'inibire anziché di ampliare (ampliare veramente, intendiamo) le nostre conoscenze giuridiche. Inoltre, risulta oramai acquisita l'inidoneità di tale strumento selettivo a valutare i requisiti culturali dei candidati (prova ne sia l'irragionevole ed iniqua esclusione di coloro che commettono un solo errore, com'è accaduto nel precedente concorso), l'incapacità di accelerare realmente l'iter della procedura (sia a causa delle lungaggini nell'espletamento della prova, sia a causa dei ricorsi giurisdizionali e dei conseguenti lunghissimi tempi d'attesa), l'inutilità riguardo alla riduzione del carico di lavoro delle commissioni giudicatrici (all'esito della prova scritta del precedente concorso bandito con D.M. 9.12.98, infatti, il numero degli elaborati scritti consegnati è stato superiore al passato). Il fatto poi che, in data 01.02.2001, sia stato approvato il d.d.l. 4563B che abolisce la prova per quiz, ridisegnando complessivamente la procedura di accesso in Magistratura, ci pone dinanzi ad un imbarazzante paradosso: ad onta del riconosciuto fallimento di tale metodo concorsuale, l'Amministrazione Pubblica si ostina a riproporlo nel concorso in atto. Infatti, la prova di preselezione informatica si svolgerà, prevedibilmente, nel mese di Marzo. Per tali motivi, assieme a circa 300 colleghi, abbiamo sottoscritto una Petizione indirizzata, nel mese di dicembre 2000, al Ministro della Giustizia on. Piero Fassino, ma ancora non abbiamo ricevuto alcuna risposta. In sostanza si chiede un intervento, da parte del Ministero della Giustizia, sull'attuale bando di concorso, affinché la procedura in corso sia uniformata all'orientamento del legislatore espresso nel d.d.l. n. 4563B, definitivamente approvato da entrambi i rami del Parlamento in data 01.02.2001. Concludendo, vogliamo precisare che nessuno di noi desidera che il concorso in Magistratura sia gestito con approssimazione, anzi desidereremmo che il suo svolgimento fosse ancor più trasparente ed imparziale, e nondimeno condotto con estrema serietà, ma riteniamo fondamentale che tale concorso rappresenti il mezzo per riconoscere le migliori competenze giuridiche e per assicurare allo Stato un funzionamento efficiente e razionale della Magistratura. Purtroppo, dobbiamo constatare che l'attuale procedura non sembra garantire nulla del genere. Porgendo i nostri deferenti saluti, ci auguriamo che voglia dar voce al nostro profondo rammarico e La ringraziamo per il tempo che avrà potuto dedicarci. PETIZIONE AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Comunichiamo ai colleghi che in data 16 dicembre 2000 stata spedita al Ministro della Giustizia On. PIERO FASSINO la petizione (sottoscritta da circa 300 persone), con la quale è stata espressa la richiesta di intervenire sul concorso in atto a 360 posti, allo scopo di eliminare la prova preselettiva, in conformità all'orientamento espresso dal Senato della Repubblica nel disegno di legge approvato in data 18 ottobre 2000, che prevede l'abolizione della prova in questione. Nel ringraziare i numerosi colleghi che hanno aderito all'iniziativa, assicuriamo che i dati personali raccolti non saranno divulgati per alcun motivo a terzi. Si dà notizia che in data 24.01.2001, ai promotori dell'iniziativa pervenuta una lettera di risposta, da parte dell'On. Alfredo Mantovano, il quale ha assicurato la sua massima attenzione alle rischieste espresse nella "petizione". Inoltre, dal servizio testi normativi della Camera dei deputati è giunta la notizia che la petizione è stata protocollata ai sensi dell'art 50 della Costituzione in data 24 gen 2001. Ill.mo signor Ministro, Chi Le scrive è un gruppo di aspiranti uditori giudiziari che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso bandito con D.M. 17/X/2000, sinceramente preoccupati, se non allarmati, di fronte al senso di incertezza e di aleatorietà che permea attualmente l’accesso alla carriera in Magistratura. L’ultima nota vicenda che ha avuto come protagonisti gli aspiranti notai ha trasformato oramai in palese dato di fatto il completo fallimento del meccanismo delle prove preselettive. La preselezione informatica, nata come panacea di tutti i mali che affliggevano questo concorso continua a mostrare i suoi effetti aberranti: la celerità, che ne ha ispirato la ratio, si è dimostrata pari a una chimera, seppellita sotto una valanga di ricorsi e di lunghissimi tempi d’attesa per espletare i concorsi banditi. Da qui le proposte e le richieste, formulate da più parti, di prendere atto del fallimento di cui sopra e di provvedere a sopprimere le prove preselettive. Si è quindi lieti che nel disegno di legge recante: "aumento del ruolo organico ed accesso in magistratura", approvato in data 18/X/2000 dal Senato della Repubblica ed ora sottoposto al vaglio della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, si sia preso atto dell’inutilità di tale farraginoso meccanismo ed esso sia stato abolito, ovviamente ancora de iure condendo. Tuttavia, nelle more dell'iter legislativo, è in atto una procedura di concorso per il reclutamento di 360 uditori giudiziari, accompagnata da una prova preselettiva ancor più mastodontica (il numero dei quesiti è stato infatti elevato a 15.000). Appare allora evidente l'irragionevole disparità di trattamento tra coloro che sono chiamati allo studio mnemonico di 15.000 quiz ed i candidati che saranno esentati da tali "forche caudine". Ma, soprattutto, il punto è che, come ampiamente comprovato, per effetto delle preselezioni sarà necessario molto più tempo per esaurire le prove concorsuali e, quindi, per disporre di nuovi Magistrati. Oltre a contrastare con i principi di efficacia, efficienza ed economicità che ispirano l’azione amministrativa, l’intera vicenda sembra inoltre fondare una più grave censura d’incostituzionalità. Per tali motivi, se da un lato è auspicabile una sollecitazione dell'iter legislativo finalizzato alla rapida approvazione del disegno di legge C. 7377 in discussione alla Camera dei deputati, dall'altro si reputa opportuno un intervento, nei modi che Ella giudicherà più appropriati e corretti, sul concorso in atto, allo scopo di adeguarlo all'orientamento del legislatore, prevedendo l'eliminazione della prova preselettiva, e preservando così la procedura concorsuale dall'eterna "spada di Damocle" dei ricorsi giurisdizionali. . Pur rendendosi conto di versare in un contesto di emergenza e di transizione, chi scrive non ha certo intenzione di assistere inerme a tale situazione che, oltre a ledere le (legittime) aspettative di chi studia per questo concorso, fa scadere il prestigio della magistratura e l’efficienza del sistema giudiziario. Ringraziando per l’attenzione si inviano distinti saluti. Seguono firme Si riporta, di seguito, il testo integrale della "lettera aperta" inviata in data 22/5/2000 al Ministro della Giustizia, On. Piero Fassino, alle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e, per conoscenza, al Consiglio Superiore della Magistratura. Onorevole Piero Fassino,Ministro della Giustizia, Onorevoli membri delle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, i sottoscritti aspiranti uditori giudiziari (molti dei quali hanno partecipato all'ultimo concorso per l'accesso alla Magistratura indetto con D.M. 9/12/98), sentono il bisogno di esprimerVi le seguenti osservazioni in merito all'attuale procedura di reclutamento dei futuri magistrati. Come è noto, essa ha subìto di recente consistenti modifiche a seguito della tendenza al progressivo aumento delle domande di partecipazione al concorso. E' infatti chiaro come il notevole numero di tali richieste (circa 25.000 per l'ultimo concorso) crei una difficoltà di gestione dello stesso sia in fase organizzativa che esecutiva (con particolare aggravio dei tempi in sede di correzione degli elaborati scritti). Nella relazione al disegno di legge n.2201 (recante norme sulla introduzione della prova di preselezione informatica per l'accesso alla Magistratura) presentato alla Camera dei Deputati in data 11/9/96, l'allora Ministro di Grazia e Giustizia Prof. Giovanni Maria Flick, illustrando tale situazione, si doleva tra l'altro del fatto che "tale elevato grado di partecipazione ai concorsi non rappresenta un vantaggio per l'amministrazione sotto il profilo di una più ampia selezione del personale da assumere, in quanto, oltre un certo numero di candidati (che non rappresenta, al massimo, più del quintuplo dei posti messi a concorso), il grado di cultura e di preparazione comincia ad attestarsi su livelli di insufficienza". A tale constatazione doveva perciò seguire, a detta dell'ex Ministro, l'introduzione di nuove disposizioni sull'espletamento del concorso, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione. Nella suddetta relazione è dunque la genesi dell'attuale prova preselettiva informatica, il cui superamento dà diritto a partecipare ai successivi temi scritti: nel disegno originario, la prova "non è e non può essere diretta ad individuare i 'migliori' - e cioè i più preparati, i più intelligenti, i più maturi e i più idonei - ma soltanto a determinare quali candidati possono costituire l'ambito di coloro che saranno ammessi alle prove di concorso, scartando coloro che in nessun caso avrebbero la possibilità di superare le prove scritte del concorso e la partecipazione dei quali alle prove stesse sarebbe quindi inutile" (come è riportato nel parere reso dal C.S.M. nella seduta del 25 febbraio 1998). Che per il perseguimento di tale obiettivo si sia attinto a quanto espresso nella citata relazione, è confermato dal numero di ammissioni previsto a seguito dell'espletamento della preselezione: 1750 posti, esattamente pari al quintuplo dei 350 posti messi a concorso. C'è di più: prevedendo l'eventuale ingresso di tutti i concorrenti classificatisi ex-aequo all'ultimo posto utile in graduatoria, gli organizzatori della prova ben potrebbero dire di aver assicurato l'ingresso alle prove scritte ad un numero di partecipanti anche superiore a quel quintuplo dei posti messi a concorso, identificato nella predetta relazione come limite massimo per la determinazione dei concorrenti almeno sufficientemente preparati. Sembrerebbe potersi sostenere, dunque, che la prova preselettiva così congegnata riesca nel lodevole intento di ridurre notevolmente i tempi della procedura concorsuale, individuando nel contempo quel "segmento" di candidati che legittimamente possono aspirare alla nomina ad uditore giudiziario. Tuttavia, guardando agli sviluppi successivi allo svolgimento della prova (tenutasi tra il maggio ed il luglio del '99), è evidente come non uno degli obiettivi sopra indicati sia stato conseguito. Con il presente documento, i sottoscritti intendono chiarire che il mancato raggiungimento degli scopi prefissati non è diretta derivazione né delle recriminazioni degli esclusi, né delle pronunce del giudice amministrativo, bensì del fatto che la prova preselettiva, visti i presupposti su cui è basata ed il meccanismo mediante il quale è espletata, reca in sé i "germi" del fallimento. A questo proposito rilevano quanto segue: a parte le perplessità derivanti dal voler ricavare il dato statistico delle persone "almeno sufficientemente preparate" dal numero dei posti che, a seconda delle esigenze, si decide di mettere a concorso, operazione che appare viziata da un'evidente inversione logica, si ricorda che il dato statistico di cui sopra deriva dall'esperienza delle ultime prove scritte, nelle quali si è rilevato come il numero delle persone che, a detta delle commissioni esaminatrici, risultano sufficientemente preparate, sia al massimo pari al quintuplo del numero dei posti messi a concorso. Tale valutazione non tiene anzitutto conto del fatto che nel corso degli anni le tracce scritte dei concorsi ad uditore giudiziario sono divenute sempre più ostiche, avvalorando così l'idea che, per come sono congegnate, esse servano più ad espletare quella funzione di "decimazione" ora delegata alla prova preselettiva che ad accertare il possesso dei requisiti culturali dei candidati. Il fatto che, a fronte di una sempre maggiore difficoltà delle tracce, il numero delle persone che appaiono preparate è sempre uguale costituisce, secondo i sottoscritti, proprio la dimostrazione che i candidati realmente preparati sono in costante aumento. Anche a voler ignorare tali osservazioni sull'erroneità dell'interpretazione statistica dei dati, perplessità ancor maggiori vengono dall'aver voluto applicare la suddetta proporzione, ad una prova preselettiva che ha natura, contenuto e meccanismi del tutto diversi. La totale disomogeneità dei due tipi di prova rende discutibile l'applicazione dei parametri ricavati dall'una prova al meccanismo dell'altra. A tale proposito, si rileva poi che la nota più dolente dell'attuale procedura di reclutamento dei futuri uditori giudiziari viene proprio dal meccanismo che è alla base della prova preselettiva: gli eccezionali risultati ottenuti da un cospicuo numero di partecipanti (circa un candidato ogni quattro, tra quelli cimentatisi in tale prova, ha totalizzato zero errori) confermano che nell'esame "per quiz" diviene determinante non tanto il possesso dei requisiti culturali, quanto la mera capacità mnemonica nel senso che anche un risultato non perfetto, ma comunque ottimo, porta paradossalmente all'esclusione dalle successive prove dell'iter concorsuale. Del resto, il recente schema del disegno di legge relativo all'aumento del ruolo organico e alla disciplina dell'accesso in magistratura approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 marzo 2000 e recentemente presentato alle Camere per l'approvazione, consente di considerare acquisita questa notazione, visto che in esso si è pervenuti alla definitiva ammissione che la prova preselettiva niente ha a che fare con l'accertamento di requisiti culturali (dando così ragione all'orientamento del giudice amministrativo espresso anzitutto attraverso l'ordinanza cautelare n.1915 del 28-30 settembre 1999 del Consiglio di Stato). Il "ravvedimento" in questi termini operato, tuttavia, non può essere fonte di alcuna soddisfazione per i sottoscritti, giacché, da un punto di vista sostanziale, non apporta alcun cambiamento nello svolgimento del futuro concorso per uditore giudiziario; all'opposto, si limita a formalizzare (in maniera ancor più perentoria) quanto già stabilito nel summenzionato D.Lgs.398/97. Tornano infatti a riproporsi, in tutto immutati, i forti dubbi sulla razionalità di una prima selezione dei candidati basata sul possesso di maggior memoria: un siffatto meccanismo è destinato unicamente a "sfoltire" in maniera consistente il numero dei partecipanti, peraltro, prima che sia in alcun modo possibile accertare la presenza dei requisiti culturali o della capacità di elaborazione dei concetti in capo ai candidati. Con l'ulteriore, paradossale conclusione che è possibile superare la prova scritta, pur sempre il vero "banco di prova" concorsuale, con un punteggio anche sufficiente (in sede di correzione degli scritti, è infatti prevista la graduazione dei voti da parte della commissione esaminatrice), mentre è richiesta l'assoluta perfezione per quella preselezione che dovrebbe fungere soltanto da "esame d'ingresso" ai temi. Per tacere, infine, dell'effetto controproducente che una prova così concepita ha sulla stessa preparazione del candidato, giacché lo studio meramente mnemonico della norma è privo dell'analisi problematica del diritto e sottrae tempo prezioso all'approfondimento teorico delle materie, necessario per il superamento dell'esame e per la quotidiana attività di amministrazione della giustizia. Se, in una prova così congegnata, il possesso anche di ottimi requisiti culturali e di memorizzazione rende competitivi ma non certi di un esito positivo, sicura fondatezza acquistano altresì le doglianze di coloro che, avendo sostenuto per primi tale prova (che ha avuto una durata di oltre due mesi) hanno potuto disporre di minor tempo per memorizzare l'archivio dei quiz. Basti consultare la percentuale dei "promossi", per notare come essa sia più alta quanto più i concorrenti hanno avuto tempo a loro disposizione ed è facile ricordare che il tempo è prezioso soprattutto per chi mira ad un'opera di memorizzazione, piuttosto che per chi anela ad una acquisizione di profonde basi culturali. Si dirà che, in fondo, il sorteggio relativo alla formazione del calendario d'esame dei candidati poteva sfavorire gli uni come gli altri, ma (tenendo conto che non è tanto il sorteggio a destare perplessità quanto le lungaggini della prova in sé) ci si chiede inoltre se nella maligna casualità del sorteggio fosse contemplata anche la possibilità di apportare modifiche all'archivio dei quiz nei giorni immediatamente precedenti gli inizi della preselezione, con ulteriore non trascurabile sforzo di memorizzazione per coloro che hanno affrontato la prova tra i primi. Ciò premesso, è in particolare l'esito finale della prova informatica introdotta nell'ultima edizione del concorso ad uditore giudiziario a rappresentare la dimostrazione definitiva e lampante della notevole serie di errori sinora illustrati: le previsioni della relazione al disegno di legge n.2201, trasfuse nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. 398/97, sono state abbondantemente superate dal concreto esito della preselezione, nella quale i soli partecipanti che hanno terminato la prova con zero errori risultano essere in numero pari a quasi 9 volte quello dei posti messi a concorso (ben oltre, cioè, la previsione del quintuplo dei posti a concorso, indicato nelle citate Relazioni). Dunque, soltanto il numero dei candidati perfettamente preparati risulta del 73% superiore a quello che nelle previsioni ministeriali era stato stabilito essere il numero ritenuto comprensivo delle persone aventi ottima, buona o anche sufficiente preparazione. Il "famoso" sbarramento del "quintuplo" risulta dunque annientato dagli sviluppi concreti della prova. Tale prevedibile conseguenza nell'ultima edizione concorsuale è derivata anche dalla scelta di centrare l'archivio dei quiz sui soli quesiti di diritto civile (applicando disposizioni transitorie in luogo della disciplina generale stabilita dal D.M. 1-6-98, emanato ai sensi dellart.5 del D.Lgs.398/97 che prevede lesame su tutte e tre le materie oggetto della prova scritta), per l'occasione prelevati quasi per intero dall'archivio concepito per il concorso notarile: si è avuto così un aumento del numero già esorbitante di domande di partecipazione, dovuto alle richieste di tutti quegli aspiranti notai che, avendo sostenuto le prove preselettive per il concorso notarile appena due mesi prima della pubblicazione dell'archivio dei quiz relativo al concorso per uditore giudiziario, si sentivano perciò preparati per affrontare la prova informatica (e i risultati raggiunti hanno dato loro ragione). Le osservazioni che precedono fanno più in generale riflettere sulla probabilità che l'espletamento della prova preselettiva non servirà né a far diminuire il lavoro della commissione esaminatrice in sede di prove scritte né a scongiurare la correzioni di elaborati "non all'altezza", vista l'inidoneità del meccanismo dal punto di vista selettivo e visto soprattutto l'effetto psicologico che l'introduzione di tale prova comporta: a differenza del sistema precedentemente adottato, oggi ogni aspirante uditore giudiziario deve seriamente temere (se la prova preselettiva resterà com'è) che nel corso dei propri tentativi non riesca nemmeno ad arrivare a sostenere per tre volte il concorso; ecco perché, una volta superata la preselezione, sarà comunque fortemente motivato a consegnare gli elaborati, altrimenti ignorando se e tra quanto potrà riproporsi un'altra occasione di svolgere temi scritti. Cosicché il "livello" dei temi, che tanto ci si è ingegnati ad elevare, potrebbe per tal motivo tornare ad abbassarsi, mentre il lavoro delle commissioni potrebbe addirittura aumentare rispetto alle passate prove scritte. Una prima conferma di ciò giunge proprio dall'elevato numero di candidati che hanno consegnato gli elaborati all'esito delle ultime prove scritte (23/24/25 febbraio): esso è superiore persino a quello registrato alle prove concorsuali del 1997, ove il numero di partecipanti fu all'incirca tre volte superiore a quello ottenuto con l'introduzione della preselezione informatica. Meglio, infine, non affrontare il discorso dei tempi occorrenti per espletare il concorso a seguito dell'introduzione della nuova prova. Appare imbarazzante discutere di tale argomento (fatto risaltare come prioritario in tutte le esternazioni ufficiali sul tema, a partire proprio dalla citata relazione al disegno di legge n.2201) quando si pensa al fatto che tra l'indizione del concorso e lo svolgimento delle prove scritte sono passati ben quattordici mesi (e non è chiaro quanti ancora ne passeranno sino alla nomina dei vincitori). In sostanza, si ribadisce che non uno degli obiettivi per i quali si è voluta innovare la procedura relativa al concorso per aspiranti uditori giudiziari è stato raggiunto: né quelli (ambiziosi) di selezione dei candidati preparati, vista l'inidoneità della attuale prova informatica a tal scopo; né conseguentemente quelli relativi ai tempi, divenuti molto più lunghi di quelli in origine previsti, e ai costi, che sono irrimediabilmente "lievitati". Le nuove modalità di preselezione informatica, contenute nel summenzionato disegno di legge approvato in data 22 marzo 2000 dal Consiglio dei Ministri, purtroppo confermano (se non rafforzano) i giudizi negativi su tale prova. Come già anticipato, nel disegno di legge in questione è proposta la modifica di alcuni articoli del D.Lgs.398/97, al fine di stabilire la natura "preconcorsuale" della prova preselettiva, che risulta perciò concepita come "uno strumento con funzioni esclusivamente deflattive e non valutative" (cioè assolutamente svincolata dall'accertamento di qualunque requisito culturale), al solo fine, come è espressamente detto, di sottrarla alle decise censure cui è stata sottoposta dalla magistratura amministrativa. Così intesa, però, la preselezione potrebbe andare incontro a ben più gravi censure d'incostituzionalità (espressamente paventate dall'ex-Ministro di Grazia e Giustizia Prof. Giovanni Maria Flick nella relazione al citato disegno di legge 2201 del 1996), sussistendo seri dubbi di legittimità su una prova che, pur non avendo la funzione di "valutare" i candidati, ha lo scopo di selezionarli in vista della partecipazione a un successivo pubblico concorso, ponendosi in tal modo in contrasto con i principi stabiliti agli artt.97, comma terzo, e 106 della Costituzione. Anche a voler ignorare quest'obiezione, logiche perplessità suscita l'affermazione (contenuta nella medesima relazione) secondo cui la prova informatica ha "il solo scopo di limitare il numero dei partecipanti al concorso secondo un criterio oggettivo e uniforme": come se l'oggettività e l'uniformità di un metodo di selezione siano postulati sufficienti a scongiurarne la sostanziale ingiustizia e la non rispondenza ai fini prefissati. Il disegno di legge di cui si discute sembra piuttosto individuare due diverse "fasi" nella modalità di accesso alla Magistratura ordinaria, ove i fini di ciascuna "fase" sembrano addirittura contrastare: se le prove scritte ed orali tendono ad individuare i partecipanti che, per capacità e meritevolezza, appaiono idonei a ricoprire il ruolo di magistrato, in sede di prova informatica preconcorsuale non ci si preoccupa minimamente di evitare che, nel "filtro" di uno sbarramento numerico atto a "selezionare" e non a "valutare", possano essere scartati anche quei candidati in possesso dei requisiti culturali e delle altre doti che ne legittimerebbero appieno la partecipazione alle prove successive. Frattanto, si fa rilevare come molti concorrenti (scoraggiati anche dall'enorme distanza temporale che ormai separa l'indizione dei successivi concorsi ad uditore giudiziario) hanno "gettato la spugna", e questo è certamente un risultato di cui nessuno può essere soddisfatto. Per gli altri, invece, perdura la consapevolezza che, nel vigore dell'attuale prova preselettiva, ci si deve misurare con la completa mancanza di certezze: si rischia persino di non potersi mai cimentare con quelle prove scritte che costituiscono la sede naturale per dimostrare la qualità di preparazione raggiunta in anni di studi. L'esperienza vissuta dalla maggior parte dei sottoscritti, secondo quanto sopra si è descritto, fa maturare la sconfortante idea che l'obiettivo del "decongestionamento" (dichiarato, senza più alcun timore, nel recente disegno di legge) sia perseguito a preferenza di ogni restante obiettivo: in altre parole, tra le tante leggi in materia, pare che - nell'organizzazione del presente e dei futuri concorsi per uditore giudiziario - sia prevalsa quella, non scritta, "dei grandi numeri". Seppure i sottoscritti siano ben consci di non poter entrare nel campo delle scelte relative alla futura organizzazione ed indizione del concorso ad uditore giudiziario (quantomeno per la mancata conoscenza delle difficoltà organizzative e di spesa cui il Ministero si trova a far fronte nella gestione della procedura concorsuale), non si può nascondere la preoccupazione comune a tutti coloro i quali si preparano a sostenere le prossime edizioni di questo concorso. L'aspirare alla nomina a magistrato è scelta che si accompagna sin dagli inizi alla consapevolezza di affrontare uno studio teorico particolarmente impegnativo, ed "esclusivo" al punto da rendere arduo dedicarsi nello stesso tempo all'esercizio di altre professioni tipicamente giuridiche, o di partecipare a concorsi pubblici senza dover integrare la pur ottima preparazione acquisita con l'ulteriore studio di materie specificamente richieste dalle singole prove. E' questo il dato che si vuole sottolineare prima d'ogni altro: nessuna contingente necessità può legittimamente giustificare l'adozione di una prova concorsuale che, come l'attuale preselezione, raggiunge l'illogico obiettivo di escludere numerosi candidati prima di poter misurare l'effettivo grado della loro preparazione. Sulla base di questo stesso dato, dunque, sembra opportuno suggerire quanto segue relativamente all'indizione dei prossimi concorsi per uditore giudiziario: il mantenimento dell'attuale prova preselettiva, viste le già rilevate (e rilevanti) pecche della stessa, può derivare solo da opportuni perfezionamenti che la rendano idonea a perseguire quell'obiettivo di "scrematura" più sopra richiamato (ed affermato nel citato parere del C.S.M. reso in data 25/2/98). A tal proposito, una modifica appare urgente prima di ogni altra, onde evitare risultati "abnormi" rispetto agli obiettivi della preselezione e consentire l'ingresso alle prove scritte a tutti i candidati che abbiano una preparazione idonea a "misurarsi" in tale sede: la precisa fissazione di un tetto massimo di errori (con abbandono di ogni problematico criterio ispirato a "fluttuanti" proporzioni numeriche), entro il quale possano ragionevolmente ritrovarsi tutti quegli aspiranti uditori in grado di meritare l'ambita nomina. Sarebbe, questo, un primo passo volto a rendere almeno accettabile un meccanismo preselettivo come quello attuale, che ha fornito così cattiva prova di sé. Tutto ciò a non voler considerare l'ipotesi più drastica, quella della sua abolizione, che però appare l'unica atta ad eliminare, tra i problemi sopra segnalati, quelli irrisolvibili anche mediante una consistente modifica dell'attuale preselezione. D'altronde, già prima della relazione al disegno di legge n.2201 del 1996, nelle sedi competenti erano state avanzate altre proposte di modifica della prova concorsuale, alternative alla preselezione, Lo stesso disegno di legge presentato dall'ex-Ministro della Giustizia On. Prof. Oliviero Diliberto, e approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 22 marzo, propone delle novità che potrebbero raggiungere i sospirati obiettivi di accelerazione delle procedure concorsuali senza per questo trascurare una giusta e completa valutazione dei necessari requisiti in capo ai candidati: si pensi alla previsione di un aumento dei commissari d'esame e, soprattutto, della divisione in sottocommissioni, che potrebbe garantire una uniformità di valutazione in quanto esse seguano i criteri predeterminati dalla commissione plenaria. Piuttosto che "potenziare" tali misure, idonee a salvaguardare tanto le intenzioni degli organizzatori quanto le legittime aspirazioni dei partecipanti, si è invece nel concreto preferito sovrapporle a quelle già previste, rendendo il concorso di cui si discute sempre più somigliante ad una "corsa ad ostacoli". Si pensi, ad esempio, alla previsione di tre concorsi ravvicinati con partecipazione limitata per i candidati ad uno solo di essi, cosi' da accelerare enormemente le procedure valutative (anche se le modalità di suddivisione dei candidati all'interno dei tre diversi concorsi lasciano molto perplessi), cui non ha però fatto seguito l'eliminazione della preselezione informatica, che in tali condizioni costituisce un ulteriore sbarramento davvero eccessivo. Nella scelta che porterà all'elaborazione della procedura relativa ai futuri concorsi ad uditore giudiziario, i sottoscritti si augurano sia presente la consapevolezza che nessuna contingente esigenza organizzativa può legittimamente sacrificare il diritto di dimostrare (realmente e secondo un giusto criterio di valutazione) il possesso della preparazione e delle capacità necessarie a consentire l'ingresso nei ruoli di una carriera così importante ed impegnativa. Auspicano, infine, che si possa ritornare al più presto alla "sana abitudine" di indire almeno un concorso l'anno. Appare questo l'unico rimedio atto a prevenire l'insorgenza di pericolosi vuoti d'organico nel corpo giudiziario, carenza a tal punto preoccupante da aver dato luogo persino a proposte di reclutamento dei magistrati attraverso mezzi alternativi al concorso pubblico (che appaiono difficilmente compatibili con il disposto costituzionale). Una "tentazione" che, lo si ripete, può essere facilmente abbandonata riportando la situazione ad una tranquillizzante "normalità" nell'indizione dei futuri concorsi. Nel ringraziarVi per la cortese attenzione, i sottoscritti restano fiduciosi in un attento esame delle problematiche evidenziate e delle conclusioni formulate. Con osservanza. Con osservanza. Stefania Di Stefani – ROMA Giuliano Esposito – TORRE DEL GRECO (NA) Alessandra Falcone – ROMA Francesca Romana Fuxa Sadurny – ROMA Alessandro Ricciardolo – S. GREGORIO DI CATANIA (CT) Giuseppe Sepe – NAPOLI Davide Traspedini – VERONA Barbara Verdesca – SEGRATE (MI) Marina Manuela Zanotti – BOLOGNA Umberto Zingales – ROMA | ![]() |