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Raccolta di temi di diritto penale. Le tracce dei temi ed i relativi suggerimenti proposti sono curati dal dott. Salvatore Faro - Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania. TEMA DI DIRITTO PENALE.1 "La problematica dell'atto discrezionale e dell'atto "contrario ai doveri di ufficio" agli effetti del delitto di corruzione propria, con particolare riferimento alla sussistenza del suddetto reato in caso di accettazione di una retribuzione per un atto nullo o annullabile." TEMA DI DIRITTO PENALE.2 "Partecipazione morale e rilevanza causale dell'istigazione rispetto al reato commesso dal soggetto istigato." TEMA DI DIRITTO PENALE.3 "Premessi cenni generali sulla tutela dell'integrità della persona nel diritto penale, tratti il candidato della liceità della sterilizzazione consensuale non terapeutica." PRIMO TEMA: la problematica in esame è stata attenzionata soprattutto dalla dottrina, e in particolare da Antonio Pagliaro. Il tema andrebbe svolto partendo, innanzitutto, dall'analisi dell'espressione "atto di ufficio", attenzionando, poi, in specie, l'atto amministrativo e discrezionale dal punto di vista del diritto penale e, quindi, dalla prospettiva della corruzione. Sarebbe stata opportuna anche una differenziazione tra "atto di ufficio" e "atto commesso in occasione dell'ufficio". Il problema della retribuzione impone la distinzione tra atto nullo ed atto annullabile. Infatti, in quest'ultimo caso l'atto produrrebbe effetti sino al momento in cui è annullato; quindi, è un vero e proprio atto di ufficio. Per l'atto nullo, invece, che è l'atto giuridicamente inesistente e, quindi, inidoneo a produrre alcun effetto giuridico, non si può dare una risposta unitaria e occorreva distinguere tra le diverse cause di nullità: difetto della qualità di organo pubblico nel soggetto, incompetenza assoluta, atto emanato per effetto di violenza fisica, incapacità naturale del pubblico ufficiale, e via dicendo. E ogni distinzione, ovviamente, importa diverse conclusioni. BIBLIOGRAFIA: C.F.GROSSO - Il delitto di corruzione; P.VIRGA - Il provvedimento amministrativo; A.PAGLIARO - Principi di diritto penale; ALIBRANDI- L'atto amministrativo nella fattispecie penale, in Riv. tri. dir. pubbl., 1970, pagg. 769 e ss. SECONDO TEMA: trattasi di una traccia abbastanza semplice e che impone un raffronto tra la disciplina normativa dell'art. 110 e quella dell'art. 115; pertanto, non occorre spendere sul punto particolari considerazioni. TERZO TEMA: sicuramente abbastanza complesso e che impone, invece, una conoscenza accurata dell'argomento. La costruzione richiede l'analisi generale della tutela penale della persona e, poi, l'approfondimento dell sterilizzazione edonistica, con chiari riferimenti all'art. 5 c.c., all'art. 32 Cost., all'abrogato 552 c.p., all'art. 50 c.p., alla scriminante dell'attività medico-chirurgica, con una riflessione accurata sul "principio personalistico" nel diritto penale e sulla compressione dello stesso per rispondere alle esigenze di "liberazione sessuale" nel quadro della filosofia edonistico-individualista. Al riguardo, ha scritto molto Ferrando Mantovani. BIBLIOGRAFIA: MANTOVANI in Riv. it. med. leg., 1983, pagg.840 e ss.; PALAZZO in Enc. del dir., voce "Persona"; RIZ - Il consenso dell'avente diritto; FERRARO in Cass. pen. 1986, 870 e ss.; interessanti sul punto le due sentenze della Corte costituzionale nn.54/1986 e 238/1996. Pubblico il tema migliore inviatomi in questa tornata per la preparazione agli scritti della prima settimana di maggio. Ed anche per la soddisfazione dell'autore, mi sembra giusto diffonderne la paternità: l'elaborato appartiene a LAMBERTO LAUDISI. TEMA DI DIRITTO PENALE.1 "La problematica dell'atto discrezionale e dell'atto "contrario ai doveri di ufficio" agli effetti del delitto di corruzione propria, con particolare riferimento alla sussistenza del suddetto reato in caso di accettazione di una retribuzione per un atto nullo o annullabile." Affinchè si configuri il reato di corruzione propria è indispensabile che il soggetto pubblico abbia posto in essere un comportamento non conforme ai propri doveri. Tale contrarietà può esplicarsi nella omissione o nel ritardo nell'emanazione di un atto che il soggetto aveva l'obbligo di compiere entro un determinato termine, o nel compimento di un atto "contrario" ai doveri d'ufficio: nel primo caso è implicito il fatto che il soggetto abbia una competenza a porre in essere l'atto oggetto del mercimonio. Secondo la giurisprudenza tale competenza non deve essere necessariamente specifica, ma è sufficiente che il soggetto avesse concretamente la possibilità di incidere sulla adozione dello stesso. Secondo tale interpretazione, dunque, non varrebbe ad escludere il reato in questione la circostanza che il soggetto attivo non fosse il titolare esclusivo e diretto di quella funzione o servizio pubblico, essendo sufficiente che la sua collocazione all'interno della P.A. consentisse allo stesso di influire sull'emanazione tempestiva dell'atto. Riguardo, invece, all'atto contrario ai doveri d'ufficio, è necessario che l'atto sia non conforme rispetto a quel complesso di disposizioni normative (leggi, regolamenti, ordini amministrativi, ma anche circolari interne e prassi) che valgono ad attribuire carattere di legittimità alle manifestazioni di volontà della P.A. Non sembra in realtà possibile fare riferimento esclusivamente alla violazione di quei doveri generici di imparzialità e rettitudine che devono gravare sugli appartenenti alla p.a.. Il riferimento alla violazione di tali doveri generici, infatti, non consentirebbe di distinguere l'ipotesi di corruzione propria rispetto ai casi di corruzione impropria, laddove tali doveri sono ugualmente violati: anche l'adozione di un atto legittimo, infatti, è contrario ai doveri generici che gravano sul p.u. qualora venga compiuto (o qualora ci si impegni a compierlo) dietro una retribuzione non dovuta. La reale differenza tra le due ipotesi è, invece, proprio costituita dalla violazione di un dovere specifico circa l'adozione di un determinato atto. L'atto contrario ai doveri d'ufficio sarà sempre un atto illegittimo e tale illegittimità potrà dipendere dalla incompetenza del soggetto agente, dalla violazione di legge o dall'eccesso di potere. Il riferimento a questo ultimo caso di invalidità (configurabile solo in relazione ad atti non vincolati) introduce il discorso relativo all'adozione di una atto amministrativo discrezionale. La dottrina e la giurisprudenza non dubitano che anche gli atti discrezionali possano essere illegittimi e ciò a prescindere dalla nozione che si voglia accogliere di discrezionalità amministrativa: secondo l'indirizzo più tradizionale la discrezionalità implica che la P.A. abbia la facoltà di scegliere, tra le diverse soluzioni astrattamente configurabili, quella ritenuta più opportuna per curare uno specifico interesse. Questa possibilità di scelta non si traduce comunque in un potere arbitrario della P.A., che dovrà orientare la propria scelta tra le soluzioni comunque legittime in relazione ad un determinato caso; per cui una eventuale soluzione ulteriore, rispetto a quelle consentite dall'ordinamento, sarà in grado di configurare una illegittimità dell'atto e quindi la sua contrarietà rispetto ai doveri d'ufficio. In base poi alla nozione di discrezionalità oggi generalmente accolta, essa implica l'obbligo della p.a. di valutare e comparare i diversi interessi (pubblici e privati) che vengono in rilievo in occasione dell'esercizio di un potere. Tale attività comparativa implica che la P.A. si ponga nella situazione più adeguata per poter decidere nel modo più opportuno, con conseguente illegittimità dell'atto nel caso di violazione di tali regole. Conclusivamente dunque può osservarsi che la P.A. non è mai del tutto libera di agire e anche l'attività discrezionale è attività vincolata nel fine, attività, cioè, rivolta al perseguimento di un dato obiettivo, il che determina la sua sottoposizione ad una serie di norme giuridiche tali da determinare la legittimità o meno dell'atto adottato. Il problema, dunque, è solo quello di impedire che il sindacato sulla legittimità dell'atto (sindacato come detto ammissibile anche per gli atti discrezionali), non sfoci in un inammissibile sindacato del giudice sul merito delle scelte della P.A. Tale timore è stato per lungo tempo avvertito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, tanto da indurre a ritenere, ad esempio, che il giudice ordinario non potesse, ai fini della disapplicazione dell'atto amministrativo, valutare il profilo dell'eccesso di potere (vizio che si pone al "confine" tra merito e legittimità). L'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, però, ha finito per considerare tale vizio come attinente alla sfera di legittimità dell'atto e non più al merito. La conclusione del discorso svolto è dunque nel senso di ritenere che il giudice, nella specie quello penale ai fini dell'accertamento del reato di corruzione propria, non possa sindacare il merito delle scelte legittime compiute dalla p.a. il che, però, non implica l'impossibilità da parte dello stesso di verificare che l'atto amministrativo sia illegittimo, per violazione di quelle norme che presiedono all'esercizio del potere discrezionale., con la conseguenza che dinanzi ad un atto legittimo, il reato in questione sarà inconfigurabile (mancherebbe la contrarietà dell'atto rispetto ai doveri d'ufficio), al contrario, in caso di illegittimità dello stesso, non vi sarà spazio per una sfera di discrezionalità amministrativa non penetrabile da parte del giudice: così ad es. il giudice potrà accertare se la p.a. si sia posta nella migliore condizione per effettuare la scelta discrezionale, se abbia tenuto in considerazione i diversi interessi coinvolti dall'esercizio del potere, se la motivazione sia logica e coerente rispetto alle premesse e, in genere, potranno essere valutate tutte quelle figure sintomatiche rilevanti ai fini dell'accertamento dell'eccesso di potere. Come detto, la caratteristica essenziale della corruzione propria è costituita dall'accertamento del carattere illegittimo degli atti posti in essere dal p.u. . Si è posto però il problema di stabilire se il reato di corruzione propria sia configurabile anche in relazione a quei casi in cui gli effetti pregiudizievoli per la P.A. possano essere agevolmente rimossi con lo strumento dell'annullamento dell'atto, o addirittura nessun effetto sia stato realmente prodotto (o si potesse produrre) a causa della nullità dello stesso. In linea di massima non si contesta che l'annullabilità di un atto amministrativo non valga ad escludere il carattere lesivo dello stesso: l'atto annullabile, infatti, è un atto comunque produttivo di effetti, con la conseguenza che un effettivo pregiudizio possa configurarsi nel caso della sua adozione, e si possa configurare un pericolo di lesione nel caso in cui il p.u. si sia impegnato ad emanare lo stesso. Per quanto riguarda l'atto nullo, invece, la questione appare più problematica e una sua soluzione implica necessariamente la individuazione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie di cui all'art. 319 del c.p.. Secondo l'opinione tradizionale il bene giuridico della corruzione propria sarebbe costituito dal prestigio della P.A. leso dall'accettazione da parte del p.u. della remunerazione per il compimento di un atto illecito. Secondo tale impostazione il reato sarebbe sempre configurabile a prescindere dagli effetti prodotti (o da quelli che sarebbero potuti scaturire) dall'adozione di un atto. In ogni caso, infatti, a prescindere dalle conseguenze giuridiche, si minerebbe la fiducia dei consociati nell'imparzialità e nell'autorità della amministrazione. Alla stessa conclusione giungono coloro i quali ritengono che la corruzione sia volta a sanzionare la violazione di un particolare dovere di fedeltà e rettitudine cui sono tenuti coloro che rivestono cariche pubbliche. Anche in base a tale ricostruzione, infatti, il bene giuridico è leso a prescindere dagli effetti pregiudizievoli per la P.A. che potrebbero discendere dall'adozione di un atto amministrativo. La nozioni tradizionali, però, sono oggi contestate dalla dottrina dominante perché non più rispondenti alla visione di uno Stato come quello attuale, rispetto al quale, si osserva, non è più possibile configurare in termini di "sacralità" i rapporti che legano i pubblici ufficiali rispetto alla P.A.. Allo stesso modo si contesta la legittimità del riferimento al prestigio dell'amministrazione, concetto troppo vago e generico per costituire l'oggetto primario preso in considerazione dalle norme incriminatrici. Per tali motivi si ritiene che il bene giuridico tutelato dalla norma sia il corretto funzionamento dell'azione amministrativa in modo conforme, del resto, ai principi espressi dalla Cost. all'art. 97. Conseguentemente tali autori sono portati ad escludere la configurabilità del reato in relazione a quei casi in cui l'atto amministrativo oggetto della corruzione non sarebbe comunque in grado di produrre alcun effetto pregiudizievole per la p.a. perchè affetto da nullità radicale e, dunque, giuridicamente inesistente. Rispetto ad ipotesi di tale tipo non sarebbe configurabile né la lesione effettiva dell'oggetto giuridico, né un concreto pericolo di lesione (che si configurerebbe, invece, nel caso di promessa di compimento di un atto illegittimo ma non nullo). Secondo un terzo indirizzo, invece, che sembra essere condiviso dalla giurisprudenza più recente, il reato di corruzione mirerebbe ad assicurare, oltre al corretto funzionamento dell'azione amministrativa e alla sua imparzialità, anche il rispetto del divieto da parte dei p.u. di utilizzare la propria posizione per assicurarsi percezioni indebite di danaro o di altre utilità. In altri termini, l'ordinamento giuridico mirerebbe ad impedire che determinati soggetti, in relazione alla particolare posizione che rivestono, utilizzino strumentalmente le cariche rivestite e il potere che consegue ad esse per ottenere retribuzioni illecite. Da tale punto di vista, dunque, l'eventuale inefficacia dell'atto amministrativo non sarebbe idoneo ad eliminare completamente la carica di disvalore che accompagna la condotta descritta dalla norma, il che giustificherebbe la punibilità anche dei casi di nullità degli atti posti o da porre. La soluzione, però, dovrebbe essere diversa in relazione a quegli atti affetti da vizi tanto gravi da determinare l'inconfigurabilità assoluta di una manifestazione di volontà realmente espressa da parte della p.a.. Si fa riferimento alla categoria dell'inesistenza giuridica di un atto, che dovrebbe portare ad escludere la configurabilità della fattispecie di corruzione proprio a causa della mancanza di un atto amministrativo. In relazione a tali ipotesi, infatti, pur sussistendo la percezioni da parte del p.u. di compensi non dovuti, vi sarebbe la mancanza di un altro elemento richiesto dalla fattispecie incriminatrice: l'atto contrario ai doveri d'ufficio. TEMA DI DIRITTO PENALE.4 "La problematica relativa all'accertamento della volontà omicida nel delitto di cui all'art. 575 c.p. Si soffermi, in particolare, il candidato sulla idoneità degli atti." TEMA DI DIRITTO PENALE.5 "La condotta omissiva nel quadro della difesa legittima." TEMA DI DIRITTO PENALE.6 "Premessi cenni di riferimento generale sulla tutela penale in materia di infortuni sul lavoro, tratti il candidato dei criteri per la individuazione dei soggetti penalmente responsabili." Dei tre, forse il più difficile è il tema sulla condotta omissiva nella legittima difesa; e infatti, questa volta in controtendenza, nessuno si è cimentato in questo. L'argomento oggetto del tema n. 5 è stato particolarmente attenzionato da Tullio Padovani in un testo dal titolo pedissequo alla traccia. E' chiaro, comunque, che la fattispecie de qua difficilmente potrebbe trovare attuazione pratica, soprattutto con riferimento ai reati omissivi impropri. Il tema n. 4 è, di certo, il più semplice. Tutto l'argomento andrebbe introdotto considerando che, dal momento che non è possibile riconoscere per via diretta l'interno volere dell'agente (nell'omicidio), la sussistenza della volontà omicida non può che essere ricavata per via indiretta. Sul punto, bibliografia a iosa: in particolare, RAMACCI - i delitti di omicidio; PATALANO - Omicidio in Enc. del dir.; MARINI, Omicidio in Digesto penale, e I delitti contro la vita; Cass. pen. 19.10.1987 in Riv. pen. 1989, 312; sul movente in particolare, Cass. 28.10.1993 in Cass. pen. 1995, 567. Il tema n. 6 è, invece, quello di maggiore attualità e, quindi, quello più "papabile". Pubblicando il tema migliore, che appunto è uno di quelli che affrontava il tema sull'infortunistica, si chiariranno, almeno parzialmente, i problemi inerenti. Interessante è, comunque, l'analisi che sul punto viene fatta sub art.589 c.p. nel codice commentato CEDAM. Pubblico il migliore tema della settimana. La paternità dello stesso appartiene all'aspirante conosciuto sul forum con il nick-name "Don Ferrante". Valutazione personale: 12-13/20 PREMESSI BREVI CENNI DI RIFERIMENTO GENERALE SULLA TUTELA PENALE IN MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO, TRATTI IL CANDIDATO DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PENALMENTE RESPONSABILI. PROFILI GENERALI DEL SISTEMA DI TUTELA PENALE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO. L'ordinamento giuridico assegna al lavoro, sia sotto l'aspetto sociale che sotto il profilo della personalità individuale, un ruolo di primaria importanza. L'art. 1 della Costituzione posto in correlazione con il successivo art. 4 individua l'attività lavorativa come fondamento della Repubblica Italiana ed impegna la comunità statale a favorire la piena attuazione del fondamentale diritto al lavoro il cui esercizio è poi funzionale, ex-art. 4 comma 2 della Legge fondamentale, al progresso materiale e morale dell'intera società. Inoltre il Costituente, al fine di garantire i lavoratori rispetto ai molteplici rischi correlati all'attività svolta, limita, giusto il disposto dell'art. 41, l'iniziativa economica privata laddove questa si ponga in conflitto con superiori esigenze di sicurezza dei lavoratori stessi prevedendo, inoltre, all'art. 38 adeguate provvidenze a beneficio del lavoratore incorso in infortunio. Il quadro complessivo così delineato porta, quindi, all'individuazione, già a livello costituzionale, di un duplice profilo di tutela dell'incolumità dei lavoratori: in chiave preventiva in base al cennato art. 41 Cost. ed in via successiva, laddove il nocumento sull'attitudine al lavoro si sia comunque prodotto, ai sensi degli artt. 32, in tema di generale tutela del diritto alla salute dell'individuo, e dell'art. 38 poc'anzi richiamato. Il dato costituzionale è stato, peraltro, preceduto cronologicamente, dall'art. 2087 del Codice Civile che , imponendo al datore di lavoro l'adozione di tutte le misure necessarie per tutelare il bene fisico e morale del lavoratore, introduce nel sistema, secondo la dottrina e la pacifica giurisprudenza, da un lato un vero e proprio diritto soggettivo a lavorare in un ambiente sicuro e dall'altro, in chiave di tutela penale, una "clausola generale" di chiusura del sistema di protezione in materia di infortuni sul lavoro, utilizzabile dal Giudice, pur nell'evoluzione della tecnica, come criterio di verifica dell'osservanza dell'obbligazione di sicurezza gravante sulla parte datoriale. La giurisprudenza ha infatti, come si vedrà nel prosieguo dell'esposizione, utilizzato l'art. 2087 c.c. come parametro per fondare un giudizio di colpa specifica, per violazione di legge ex-art. 43 comma 3 c.p., in relazione alle ipotesi per es. di omicidio colposo o lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme in materia di infortuni sul lavoro. Ulteriore fonte normativa in tema di sicurezza e tutela dei lavoratori sono gli atti promananti dall'Unione Europea, segnatamente le Direttive, mediante le quali sono stati posti una serie di principi tesi ad uniformare le legislazioni dei vari paesi membri in "subiecta materia". In attuazione di varie direttive comunitarie è stato da ultimo emanato il D.Lgs. n. 626 del 19-9-1994 che, come si vedrà, formalizza in termini di diritto positivo, le figure soggettive cui ascrivere la penale responsabilità in materia di infortuni sul lavoro, ponendo ordine, sul punto, rispetto alla precedente produzione normativa particolarmente feconda a partire dagli anni '50. Il sicuro approdo costituzionale del bene dell'integrità fisica dell'individuo e della sicurezza del lavoro ha favorito l'adozione, in sede di legislazione primaria e regolamentare , a partire come detto dagli anni '50, di una serie di disposizioni, accanto a quelle già previste dal Codice Penale del 1930, volte a munire di sanzione penale la violazione dell'obbligazione di sicurezza gravante sul datore di lavoro. Partendo dal dato codicistico emergono da un lato le previsioni, sostanzialmente analoghe quanto a condotta tipica e bene giuridico tutelato, di cui agli artt. 437 c.p. e 451 c.p. rubricate rispettivamente "Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro" e "Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro". Trattasi di fattispecie di reato comune nella versione commissiva e di reato proprio esclusivo nella versione omissiva, poste a tutela della pubblica incolumità connotate, come già desumibile dalla rubricazione, da un differente criterio soggettivo di imputazione, cui corrisponde una differente gravità della risposta sanzionatoria statuale. La giurisprudenza qualifica tali ipotesi come reati di pericolo presunto, ossia rispetto ai quali il giudizio di pericolosità della situazione determinata dalla inosservanza della norma è già svolto dal legislatore e non essendo superabile da prova contraria è presunto "iuris et de iure". L'ipotesi di cui all'art. 437 comma 2 c.p., che prevede un aggravamento di pena "se dal fatto deriva un disastro o un infortunio" è qualificata dalla giurisprudenza come circostanza aggravante e non, come potrebbe anche ritenersi plausibile, come delitto aggravato dall'evento non voluto di cui all'art. 586 c.p.. Proseguendo nell'analisi codiciale vengono in evidenza le fattispecie aggravate di omicidio colposo e di lesioni colpose, di cui agli artt. 589 comma 2 c.p. e 590 comma 3 c.p., imputabili allorquando l'evento lesivo sia stato originato dalla violazione delle norme cautelari dettate in tema di sicurezza sul lavoro. E' peraltro, discussa la possibilità di un concorso formale tra la fattispecie di cui al predetto art. 437 comma 2 c.p. e quelle ora menzionate di (omicidio colposo o) lesioni colpose. La giurisprudenza accoglie tale opzione interpretativa argomentando sulla diversità sia del bene giuridico protetto dalle due norme: incolumità pubblica e tutela dell'integrità psico-fisica sia dello stesso fatto di reato, sotto il profilo e della condotta tipica descritta dalle norme e del criterio ora doloso ora colposo di imputazione della responsabilità. Parte della dottrina, al contrario, rileva la piena omogeneità dei beni giuridici tutelati e conclude nel senso della piena esaustività dell'art. 437 comma 2 c.p., sotto il profilo dell'integrazione del disvalore penale del fatto. Per concludere l'excursus sul vigente tessuto normativo è opportuno accennare al recente D.Lgs. n. 626 del 19-9-1994 che prevede un ampio ed analitico catalogo di obbligazioni di tipo cautelare correlato dall'individuazione dei soggetti che, accanto al datore di lavoro, in ragione delle loro competenze ed attribuzioni, come enunciato dall'art 1 comma 4 bis del decreto in parola, sono tenuti all'osservanza delle stesse. Si può fin d'ora evidenziare come le ipotesi contravvenzionali ivi contenute non escludono ma, anzi, concorrono, secondo la costante giurisprudenza, con le predette fattispecie delittuose. I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PENALMENTE RESPONSABILI. La problematica concernente i criteri di individuazione del soggetto penalmente responsabile in caso di infortunio sul lavoro ha attraversato due fasi storiche connotate da un progressivo mutamento del rigoristico orientamento della giurisprudenza, in larga misura stimolata dalla dottrina giuslavoristica più attenta ai mutamenti intervenuti nei sistemi produttivi. Ab origine, infatti la responsabilità penale era concentrata sul legale rappresentante dell'impresa atteso che, solo questi, in qualità di vertice decisionale dell'impresa medesima, ai sensi dell'art. 2086 del Codice Civile, disponeva, quantomeno alla stregua di una visione forse formalistica del reale assetto organizzativo dell'azienda, dei poteri necessari ad apprestare le tutte misure cautelari necessarie, ex-art. 2087 del codice civile, a proteggere l'incolumità dei lavoratori. Poste siffatte premesse il soggetto attivo delle previsioni di reato finora tratteggiate: omissione dolosa o colposa di cautele, omicidio colposo, lesioni personali colpose era meccanicisticamente individuato nell'imprenditore. Questi veniva, pertanto, ad essere riconosciuto, in relazione alle fattispecie omissive come titolare ex-lege della cd. posizione di garanzia, ossia della posizione di garante della protezione del bene tutelato dalla norma penale e, per ciò stesso, obbligato ad attivarsi positivamente per prevenire od eliminare le fonti di pericolo. La verifica giudiziale, condotta come visto alla stregua della clausola generale ex -art. 2087 del codice civile, rendeva particolarmente difficoltosa, anche per la scarsa determinatezza dalla fattispecie punitiva, per l'imputato la prova di avere ottemperato direttamente al debito di diligenza e perizia in materia di prevenzione degli infortuni, si pensi, in particolare, a grandi industrie dove la cura dei vari reparti è assegnati a preposti dell'imprenditore. Il rapido sviluppo economico e la crescente complessità delle organizzazioni produttive hanno portato la dottrina a ricercare un criterio di ripartizione delle responsabilità penale nella materia in esame più aderente al principio della personalità della responsabilità penale, consacrato nell'art. 27 della Costituzione. In tal senso soccorre il dato normativo rappresentato dal cennato D.Lgs n. 626 del 1994 volto a fissare misure di carattere generale, vincolanti per tutti i datori di lavoro, finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il dato di maggiore rilievo, è dato, come più sopra accennato, dalle previsioni dell'art. 1 comma 4-bis e dell'art. 2: il primo individua i destinatari delle disposizioni di detto decreto legislativo, contemplando, accanto al datore di lavoro una pluralità di soggetti ossia i dirigenti ed i preposti in ragione "delle rispettive attribuzioni e competenze". Il secondo definisce in modo analitico, secondo un criterio di tipo funzionale correlato ai poteri attribuiti, la figura centrale del "datore di lavoro" oltre che le altre tipologie di soggetti interessati dall'applicazione del medesimo decreto. In correlazione con le disposizioni ora descritte si pongono poi i successivi artt. 89 e seguenti che fissano le sanzioni penali irrogabili ai soggetti responsabili così come individuati dall'art. 1. La ratio legislativa è stata quindi quella di ripartire la responsabilità penale in ragione dei poteri di intervento ascrivibili a ciascuna delle predette tipologie soggettive. La giurisprudenza, partendo dal dato normativo, è quindi pervenuta ad un ripensamento del precedente orientamento rigoristico, per aderire ad un criterio di individuazione della responsabilità penale condizionato dalla concreta possibilità del soggetto di incidere sui fattori di rischio. Significative sono, in tal senso, le conclusioni cui la Suprema Corte è pervenuta in tema di delega di funzioni. Come noto, la delega consente al titolare di una funzione, cd. delegante, di trasferire ad un altro soggetto, cd. delegato, l'esercizio di tale potere, ferma restando in capo al primo la titolarità formale del potere medesimo. Ora, poiché la delega di competenze produce, nella materia qui sviscerata, la traslazione al delegato di taluni degli obblighi fissati ex-lege la cui inosservanza è penalmente sanzionata si è pervenuti a fissare una serie di criteri in tema di validità delladelega di compiti in materia di sicurezza sul lavoro.. In primis la delegabilità di compiti non deve essere preclusa dalla legge, come accade, ai sensi dell'art. 1 comma 4 ter del D.Lgs. n. 626 del 1994 per gli adempimenti ivi indicati. In seconda battuta devesi ritenere che residuino in capo al delegante specifici compiti di controllo e verifica del corretto operato del delegato, di talchè qualora tali compiti non risultino adeguatamente svolti è ipotizzabile in capo al "dominus" una responsabilità penale in coerenza anche con il disposto dell'art 2087 del codice civile che consente di enucleare caso per caso ipotesi di inosservanza degli obblighi cautelari. Da ultimo si è evidenziato come al dato formale della delega attributiva di poteri deve seguire il conferimento in capo al delegato di un'adeguata autonomia operativa e finanziaria con appositi poteri di spesa, come è dato evincere anche dall'art. 2 del decreto in esame. Qualora tale ultimo indice non risulti ripettao il soggetto titolare del debito di sicurezza rimane quello provvisto dei poteri decisionali e di spesa, ossia il delegante. Pare opportuno aggiungere la preclusione di una delega da parte del delegato, in applicazione del generale principio per cui "delegatus delegare non potest", salva, è evidente, espressa autorizzazione legislativa. Il poc'anzi citato articolo 2 introduce, peraltro, un ulteriore tema di rilievo, ovvero il criterio di individuazione del soggetto penalmente responsabile nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Premessa la sicura applicazione ai sensi dell'art. 1 comma 1 del decreto delegato al lavoro nelle amministrazioni pubbliche; l'art. 2 comma 1 lettera b) nel definire il "datore di lavoro", specifica che nelle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n.29 del 1993 questi va individuato nel dirigente titolare dei poteri gestori oppure nel funzionario non dirigente preposto ad un ufficio con autonomia di gestione. E' opportuno premettere che l'art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993 ha fissato il principio cardine di distinzione, nel pubblico impiego, tra funzioni di indirizzo e controllo proprie dell'organo di governo e funzioni di gestione di pertinenza dei dirigenti. La giurisprudenza immediatamente successiva al D. Lgs. del 1993, per effetto di tale disposizione ha quindi individuato nel dirigente il cd. datore di lavoro, modificando il proprio precedente orientamento che individuava nell'organo di governo, per es. il Sindaco nei Comuni, il soggetto penalmente sanzionato in caso di violazione delle norme, codicistiche e non , in materia di sicurezza sul lavoro. Tale indirizzo giurisprudenziale ha, poi, trovato formale riscontro nella novella all art. 2 del D.Lgs. n. 626 del 1994 introdotta dal D.Lgs. n. 242 del 1996. L'ipotesi di qualificazione del funzionario come datore di lavoro pare infine configurabile in due diverse fattispecie: la prima è quella delle amministrazioni prive di dipendenti provvisti della formale qualifica dirigenziale come accade per es. nella maggioranza dei comuni italiani. In tal caso i poteri dirigenziali come stabilito dall'art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 2000 Testo Unico degli enti locali, possono essere attribuiti ai responsabili degli Uffici, i quali conseguentemente acquisteranno anche la qualità di datore di lavoro. La seconda ipotesi è quella, contemplata dai recenti Contratti collettivi della amministrazioni pubbliche, che consentono al dirigente di trasferire in capo ad un funzionario, mediante un atto revocabile, una serie di competenze, tra cui quelle di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994,, correlatamente ad una indennità di posizione adeguata alle responsabilità trasferite all'interessato. Conclusivamente il quadro normativo attuale, unitamente agli sviluppi giurisprudenziali più recenti, consente di rilevare come l'individuazione dei soggetti penalmente responsabili in materia di infortuni sul lavoro risulti ancorata ad un duplice parametro: da un lato il dato giuridico-formale, basato sulla qualificazione assunta dai vari soggetti dell'organizzazione produttiva, dall'altro il dato effettivo ossia della concreta esercitabilità dei poteri organizzativi e di spesa che, in coerenza col valore primario della personalità della responsabilità penale, si pone come opportuno ausilio correttivo per l'attività di accertamento della responsabilità da reato compiuta in sede giudiziale. TEMA DI DIRITTO PENALE.7 "Dopo avere analizzato il concetto di "fede pubblica" come interesse tutelato nel vigente diritto penale, il candidato si soffermi sul problema della invalidità del documento, ai fini della sua irrilevanza per la punibilità del falso". TEMA DI DIRITTO PENALE.8 "Premesse considerazioni generali sulla redazione del bilancio, le variazioni del reddito a fini fiscali e la questione delle valutazioni estimative nei reati tributari, il candidato tratti della detenzione o registrazione in contabilità di fatture per operazioni inesistenti, con particolare attenzione alla rilevanza penale di tale condotta alla luce della successione intertemporale di leggi tributarie e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali". TEMA DI DIRITTO PENALE.9 "Le circostanze attenuanti generiche. Discrezionalità del giudice e rapporto tra l'art. 62bis e l'art. 133 c.p. In particolare, il problema della doppia valutazione". TEMA n. 7: Sul problema proposto dalla traccia in parola, ha insistito, con soluzioni diversificate, soprattutto la dottrina. Da un lato, si annovera, chi ravvisa nella distinzione civilistica tra inesistenza e nullità (annullabilità) dell'atto la soluzione del problema, argomentando che ciò che è inesistente giuridicamente non può provocare la reazione della sanzione penale da parte dell'ordinamento (MANZINI). Altri, poi, hanno ritenuto del tutto ininfluente la invalidità dell'atto, sostenendo, invece, che, per la punibilità, sarebbe sufficiente che al momento del compimento del fatto falsificatorio apparisse verosimile che il danno derivante avesse una qualche rilevanza giuridica (MALINVERNI). Ultima concezione dottrinale, infine, pur riconoscendo la non punibilità degli atti giuridicamente inesistenti, ritiene che "l'efficacia di un documento e, per conseguenza, la punibilità del falso che lo ha ad oggetto, oltrepassa il singolo specifico rapporto giuridico che esso per sua virtù originaria mirava a provare" (in questi termini, DE MARSICO). Indicazioni bibliografiche in DE MARSICO, Falsità in atti, in Enc. del dir., 575 e ss.), in MALINVERNI, Teoria del falso documentale, e, per la Giurisprudenza, paradigmatica, Cass. 9.5.1980 in Giust. pen.81, ii, 96). TEMA n. 8: Sulla prima parte della traccia, un pertinente scritto di Gian Piero Chieppa su "Il fisco" 5/2001, nella rubrica "Diritto penale tributario". Un excursus generale della giurisprudenza si rinviene nello stesso corpo della sentenza della Cassazione a Sezioni unite, 7 novembre 2000 n.27 (rel. Canzio), che - attraverso una completa panoramica dei decisa della S.C. sul punto, fornisce la soluzione definitiva della vicenda. Leggete assolutamente questo pronunciato. TEMA n. 9: E', a dispetto dei primi due, abbastanza semplice. Ben trattato sia sul manuale di Fiandaca che su quello di Mantovani. Interessanti spunti sull'argomento nel Codice commentato di Crespi-Stella-Zuccalà, edito dalla CEDAM. Il miglior tema di questa settimana, sviluppato in tema di reati di falso, è stato scritto da Ila Valutazione personale: 12-13/20. Dopo avere analizzato il concetto di "fede pubblica" come interesse tutelato nel vigente diritto penale, il candidato si soffermi sul problema della invalidità del documento, ai fini della sua irrilevanza per la punibilità del falso. Svolgimento. Il titolo VII del libro II° del codice penale prevede i delitti contro la fede pubblica. La fede pubblica è generalmente intesa come la fiducia della collettività in determinati oggetti, simboli o documenti, sulla cui genuinità e veridicità ci si deve poter affidare per garantire la certezza e la rapidità dei traffici economici e giuridici. La fede pubblica è un bene collettivo in quanto facente capo non ad un singolo soggetto ma alla collettività, e, secondo la giurisprudenza dominante, indisponibile. Tanto è vero che nella prassi applicativa si nega, comunemente, l’efficacia scriminante del consenso ai fini di escludere la punibilità della falsità in atti, siano essi pubblici o privati. Riguardo ai beni collettivi, la dottrina ha da tempo sottolineato l’esigenza di concretizzare tali beni dandogli un contenuto più specifico affinché essi possano svolgere la funzione sistematico-interpretativa tipica del bene giuridico. Invero, quando il bene giuridico tutelato dalla norma penale è delineato in modo alquanto generico non è possibile, per l’interprete, selezionare efficacemente le modalità di aggressione penalmente rilevanti. . Parte della dottrina ha, perciò, cercato di concretizzare il concetto di fede pubblica.. A tal fine si è fatto riferimento all’interesse alla genuinità e veridicità dei mezzi probatori, tutelato dalle norme dettate in tema di falsità in atti, per elevarlo a bene protetto da tutte le fattispecie che salvaguardano la fede pubblica. Una dottrina più recente, tuttavia, rifacendosi al concetto di oggetto giuridico specifico, che indica il bene espressamente indicato dalla norma o comunque ricavabile dalla specifica attitudine offensiva della condotta, individua il bene tutelato nella fiducia della collettività circa la certezza dei rapporti economici e giuridici.. Così delineata, la fede pubblica andrà poi specificata in rapporto ai diversi oggetti sui quali si sarà diretta la falsificazione, vale a dire le monete, i sigilli, gli atti, ecc.. L’esigenza di concretizzazione del bene giuridico è molto sentita nell’ambito dei delitti contro la fede pubblica. Ciò è dovuto anche al fatto che su alcuni concetti fondamentali come il concetto di documento, di falsità ideologica, materiale, ecc, non vi sono ancora interpretazioni univoche. In particolare, mentre la giurisprudenza prevalente segue, per lo più, un’interpretazione estensiva e formalistica delle fattispecie incriminatrici che tutelano la fede pubblica, la dottrina ha cercato di circoscrivere l’ambito di operatività di tali norme per evitare il rischio che siano punite anche quelle forme di falso apparentemente tipiche ma, in realtà, inoffensive.. Si pensi, ad esempio, ai casi di falso grossolano, inutile o innocuo. Si tratta di ipotesi di falsità priva dell’idoneità offensiva alla fede pubblica, o perché immediatamente riconoscibile dai terzi, o perché avente ad oggetto atti privi di valenza probatoria, o perché incapace di incidere sulla situazione giuridica rappresentata dal documento. Con riferimento a queste ipotesi, la struttura stessa delle fattispecie incriminatrici ha favorito interpretazioni giurisprudenziali formalistiche e rigorose. Infatti, mentre il codice del 1889 richiedeva ai fini della punibilità del falso in atti pubblici che dal fatto potesse derivare un “ pubblico o privato nocumento”, nelle norme attualmente vigenti è venuto meno il riferimento al danno.. È opinione comune, infatti, che la fede pubblica venga tutelata attraverso lo schema dei reati di pericolo astratto. Se ciò consente di ricevere una tutela anticipata rispetto al verificarsi effettivo del danno, è anche vero che ha favorito interpretazioni formalistiche che hanno ravvisato la lesione della fede pubblica in ogni tipo di falsificazione degli atti pubblici, indipendentemente dall’idoneità offensiva della condotta.. In tema di falso grossolano la giurisprudenza per escludere la punibilità richiede la presenza di determinate condizioni. Occorre che il falso sia riconoscibile ictu oculi da chiunque, in modo tale che non possa trarre in inganno alcuno. È necessario che la grossolanità sia così evidente da essere assolutamente inidonea ledere la fede pubblica. La non punibilità del falso inutile, poi, richiede che l’atto sia privo della sua capacità probatoria. In ogni caso, quant’anche si giungesse ad escludere la punibilità, la giurisprudenza si serve, generalmente, dell’art. 49 comma 2° che riguarda il reato impossibile. Si afferma, così, che la punibilità è esclusa o per l’inidoneità dell’azione a trarre in inganno alcuno (ciò avverrebbe nel falso grossolano), o per l’inesistenza dell’oggetto in quanto il falso cadrebbe su un atto privo di efficacia probatoria ( e ciò accadrebbe nel falso innocuo).. In realtà, come correttamente ha rilevato autorevole dottrina, non è necessario far riferimento al reato impossibile per escludere la punibilità nelle ipotesi di falso inoffensivo. Infatti, se è vero che la tipicità delinea il volto del reato, selezionando le modalità di aggressione al bene giuridico, nel fatto tipico è insita l’offesa al bene stesso. Pertanto, nelle ipotesi di falso inoffensivo, la punibilità è esclusa dalla stessa mancanza di tipicità del fatto.. L’esigenza di evitare interpretazioni formalistiche che possano condurre a sostenere la punibilità di falsi privi di offensività, è fortemente sentita in tema di falsità in atti. Ciò si spiega tenendo presente l’importanza dei documenti, siano atti pubblici, o scritture private, o certificati, nella nostra società. Tali atti sono importanti perché documentano in modo sicuro e durevole le situazioni giuridiche in essi rappresentati. Il legislatore, perciò, appresta la tutela penale per assicurare la genuinità e la veridicità degli atti, prevenendo e reprimendo l’inganno che può essere determinato dalla falsa apparenza circa l’esistenza o il contenuto di un dato rapporto o situazione giuridica.. Per evitare interpretazioni eccessivamente formalistiche, parte della dottrina ritiene che nella falsità in atti il bene giuridico protetto sia duplice. Da un lato, infatti, verrebbe offesa la fede pubblica genericamente intesa, dall’altro lato, invece, avrebbe autonoma rilevanza l’interesse specifico che nel caso concreto viene leso o posto in pericolo dalla falsificazione. Quest’interpretazione fa leva sul carattere di bene strumentale della fede pubblica per attribuire, però, rilevanza autonoma ai beni finali, cioè agli specifici interessi concreti.. Seguendo questa tesi, il giudice dovrebbe verificare l’idoneità lesiva del falso non solo rispetto alla fiducia della collettività ma altresì rispetto agli specifici interessi rilevanti nel caso concreto. Se è vero che così si limiterebbero i rischi della possibile punibilità di fatti solo apparentemente lesivi della fede pubblica, è anche vero che difficilmente è possibile individuare a priori gli interessi specifici garantiti dai documenti. Questa tesi, quindi, darebbe luogo ad un ruolo, eccessivo, di specificazione degli interessi concreti da parte della giurisprudenza. Inoltre, si avrebbe una forzatura del dettato legislativo posto che i delitti contro la fede pubblica tutelano gli interessi concreti posti in pericolo dalla falsificazione solo in via mediata e non diretta.. Piuttosto, la dottrina più recente suggerisce un’interpretazione teleologicamente orientata delle norme in esame. In questo senso si dovrà verificare l’idoneità offensiva della falsificazione in riferimento alle funzioni documentali dell’atto, rilevanti nel caso concreto. A riguardo, si deve tener presente che il legislatore non ha dato un concetto generale di documento ma ha fatto riferimento alle categorie degli atti pubblici e delle scritture private.. Tuttavia, dagli articoli 476 e ss. si deducono alcuni requisiti necessari per aversi documento rilevante ai fini della tutela penale. . È opinione comune che sia necessaria la forma scritta, che sia possibile la riconoscibilità dell’autore attraverso la sottoscrizione, e in alcuni casi, che sia indicata anche la data.. Inoltre, il documento deve avere un contenuto giuridicamente rilevante nel senso che sia idoneo a provare i rapporti giuridici cui si riferisce. Si ritiene, infatti, che le norme penali tutelino la genuinità e la veridicità dei documenti in virtù della loro attitudine probatoria, intesa, questa, in senso lato.. Con riferimento alla attitudine probatoria del documento, la giurisprudenza prevalente afferma che l’invalidità del rapporto giuridico rappresentato non escluda la punibilità del delitto di falso. Falso non punibile si avrebbe solo nel caso di vizi formali tali da rendere giuridicamente irrilevante, o meglio. , inesistente l’atto formato. L’atto inesistente è privo dei requisiti minimi indispensabili per poter essere identificato all’interno della categoria alla quale appartiene. In questo senso la giurisprudenza ha sostenuto la non punibilità della falsificazione avente ad oggetto un atto posto in essere da un organo collegiale nel caso in cui tale atto fosse privo della sottoscrizione del presidente o del segretario. Oppure, è stata esclusa la punibilità nel caso di un atto formato da un funzionario assolutamente privo di competenza. . Secondo la giurisprudenza, invece, la nullità o annullabilità dell’atto non sarebbe sufficiente ad escludere la punibilità in quanto l’atto mantiene, in questi casi, una sua efficacia giuridica e, quindi, conserverebbe la sua attitudine probatoria. La dottrina ha assai criticato il riferimento da parte della giurisprudenza alle categorie civilistiche dell’inesistenza, della nullità e dell’annullabilità dell’atto. È, invero, un metodo semplicistico che comporta la presunzione di inoffensività degli atti inesistenti e, viceversa, l’offensività degli atti solo nulli o annullabili. Inoltre, si deve osservare che tali categorie, anche nell’abito della dottrina civilistica non sono del tutto indiscusse. In particolare, non tutti concordano sull’ammissibilità dell’inesistenza e anche tra coloro che l’ammettono vi è discordanza nell’individuazione dei criteri distintivi della stessa rispetto alla nullità. Non solo, si discute altresì sulle cause che danno luogo all’una piuttosto che all’altra.. Pertanto, la dottrina tende ad applicare criteri di valutazione penalistici, avendo riguardo all’attitudine dell’atto invalido, indipendentemente dal fatto che sia qualificabile come inesistente, nullo o annullabile, a trarre in inganno i terzi.. Le critiche all’orientamento giurisprudenziale risultano particolarmente fondate nelle ipotesi in cui l’inesistenza dell’atto sia l’effetto della stessa falsificazione. Applicando la tesi giurisprudenziale si dovrebbe ritenere irrilevante il documento inesistente e non punibile la falsificazione nonostante che l’inesistenza sia stata causata dalla stessa falsificazione e nonostante che falsificazione abbia tratto in inganno i terzi. Pertanto, parte della dottrina ha rilevato come possono aversi cause di invalidità, che danno luogo a nullità o inesistenza dell’atto, le quali, non essendo evidenti al momento della falsificazione. sono idonee a trarre in inganno i terzi e, invece, cause di invalidità che, seppur relative e sanabili, apparivano evidenti al momento della falsificazione e quindi erano prive di inoffensività.. Quindi, anche nelle ipotesi di invalidità dell’atto causata dalla stessa falsificazione, appare preferibile il criterio suggerito dalla dottrina che si basa sull’attitudine offensiva della condotta, vale a dire, sulla capacità dell’atto falso a trarre in inganno i destinatari dell’atto ed i terzi.. TEMA DI DIRITTO PENALE.10 "Premesse considerazioni di carattere generale sulla concezione unitaria del reato, il candidato si soffermi sulla aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, in particolare considerando il regime derogatorio alle norme sul concorso di reati e sul reato continuato". TEMA DI DIRITTO PENALE.11 "La responsabilità a titolo di concorso degli acquirenti di lotti frazionati nel reato di lottizzazione abusiva negoziale, con particolare riferimento alla rilevanza - agli effetti della fattispecie - delle iniziative di tipo edificatorio". EMA DI DIRITTO PENALE.12 "Dopo avere analizzato per linee generali la distinzione delle posizioni di garanzia sulla base del loro contenuto nei reati omissivi impropri, il candidato affronti precipuamente la tematica delle posizioni di garanzia aventi ad oggetto la protezione dei beni giuridici; in particolare, tratti distintamente delle posizioni nascenti dal diritto di famiglia, di quelle derivanti dal ruolo sociale disimpegnato dal garante e, infine, di quelle nascenti da un atto di autonomia privata". TEMA.10: Dopo l'introduzione generale, va focalizzata l'attenzione sull'art. 219 del R.D. 267/1942, partendo dal principio della c.d. unitarietà della bancarotta - che si esprime nell'affermazione secondo cui la pluralità dei fatti criminosi non fa venire meno il carattere unitario del reato, che resta unico pur se posto in essere attraverso una molteplicità di azioni tipiche - è un chiaro retaggio dell'antica concezione che considerava il fallimento quale evento del reato. La disciplina specificamente prevista dall'art. 219, comma secondo, n.1, l. fall. dimostra che la pluralità dei fatti di bancarotta costituisce semplice circostanza aggravante dei reati previsti dagli artt. 216 e 217, e dunque che le diverse violazioni sono considerate come un solo reato. L'articolo suddetto, pertanto, rappresenta una deroga alle norme sul concorso di reati e sul reato continuato, considerando naturalmente l'art. 15 c.p. e il criterio di specialità. La ratio della disposizione della legge fallimentare è chiaramente dettata dalla finalità di attenuare il rigore delle norme di diritto comune sul concorso di reati. E deve considerarsi, altresì, che la norma dell'art. 219 n.1 è a tutti gli effetti unificante non solo della pluralità di fatti di bancarotta dello stesso tipo, ma anche di quella di fatti diversi, purchè questi e quelli siano egualmente previsti in ciascuno degli artt. 216 e 217, anche se in commi diversi. Sul punto, segnalo ANTOLISEI, nel volume sui reati extracodicistici, ANTONIONI - La bancarotta semplice, PUNZO - Il delitto di bancarotta, Pagliaro - in Riv. it. d. proc. pen. 76, 705 e ss. Per la giurisprudenza, Cass. pen. 24.3.1972; Cass. pen. 21.11.1980; Cass. pen. 21.8.1984; Cass. pen. 15.9.1988; Cass. pen. 25.3.1992; Cass. pen. 15.4.1998; Cass. pen. 14.7.1998; Sul rapporto con la continuazione tra reati, in particolare, Cass. pen. 4.5.1992. TEMA.11: Si tratta di un tema tipicamente giurisprudenziale. La trattazione andrebbe incentrata sull'art. 20 della legge 47/1985. In particolare, la tematica richiama una precisa sentenza della Cassazione sul problema dell'eventuale concorso degli acquirenti dei lotti frazionati (Cass. III sent. 10061 del 30.9.1995). Sulle iniziative di tipo edificatorio, occorre, invece, attenzionare altro pronunciato della Suprema Corte (Cass. III sezione, n.4954 del 30.4.1994). TEMA.12: Questo, invece, è un tema prettamente dottrinario. Pedissequamente la tematica in questione è stata affrontata nell'eccellente monografia del prof. Giovanni Grasso sul reato omissivo improprio (testo che, se aveste un po' di tempo a disposizione, dovreste leggere tutti, in quanto fornisce sull'argomento una conoscenza perfetta). Dopo la chiesta introduzione generale, occorre distinguere tra posizioni di garanzia aventi ad oggetto la protezione di certi beni giuridici, posizioni di garanzia aventi come contenuto il controllo di fonti di pericolo e posizioni di garanzia riguardanti l'impedimento di fatti di reati di terzi. Poi, incentrando l'attenzione sul primo gruppo, andrebbe, appunto, preso in considerazione il gruppo di situazioni di garanzia che hanno ad oggetto la protezione di beni giuridici e che trovano il lro fondamento direttamente nella legge, in particolare considerando il diritto di famiglia. Dopo, vanno esaminate le posizioni aventi ad oggetto la protezione di certi interessi derivanti dalla legge in collegamento con un particolare ruolo svolto dal garante, cioè con la particolare posizione giuridica da lui ricoperta (norme di riferimento: ord. pen., legge 833/1978, 328 c.p.). Infine, le posizioni di protezione nascenti da un atto di autonomia privata (si pensi al classico caso di manualistica memoria della baby sitter, oppure alla guida alpina nel corso dell'escursione), in particolare attenzionando il problema del se la posizione di protezione possa trovare la propria origine, inoltre, nell'assuzione volontaria e al di fuori di qualunque preesistente dovere dei compiti di protezione di un certo interesse, con annessa ulteriore implicazione del problema dell'eventuale liberazione del garante originario, nel caso di affidamento ad un altro soggetto da parte di un preesistente garante dei compiti di protezione di un determinato interesse sulla base di un contratto concluso. TEMA DI DIRITTO PENALE.13 "L'efficacia esimente della verità putativa nell'ipotesi di erroneo esercizio del diritto di cronaca nel delitto di diffamazione". TEMA DI DIRITTO PENALE.14 "Premessi cenni di carattere generale sulla natura giuridica del reato continuato, si soffermi il candidato sulla problematica relativa alla ammissibilità della continuazione criminosa fra reati puniti con pene eterogenee". TEMA DI DIRITTO PENALE.15 "Dopo avere analizzato il criterio discretivo tra connivenza non punibile e concorso nel delitto di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, il candidato tratti della fattispecie della codetenzione, soffermandosi, in particolar modo, sulla problematica relativa alla destinazione della droga all'uso di gruppo con riferimento alla rilevanza di tale condotta in relazione all'attenuante del fatto di lieve entità previsto dalla fattispecie incriminatrice". Pubblico il migliore tema della settimana. Valutazione personale: 13/20. L'elaborato è stato redatto dal dott. Giorgio Murru. L'efficacia esimente della verità putativa nell'ipotesi di erroneo esercizio del diritto di cronaca nel delitto di diffamazione. IL DELITTO DI DIFFAMAZIONE.PROFILI GENERALI. Il delitto di diffamazione, previsto dal vigente Codice Penale all'art. 595, sotto il capo II, "Dei delitti contro l'onore", del titolo XII, relativo ai delitti contro la persona, rientra tra i reati comuni di danno a dolo generico e si configura nei casi in cui taluno "comunicando con più persone offende l'altrui reputazione". A tale ipotesi si aggiunge, tra le altre, quella aggravata, concernente l'offesa alla reputazione di persona non presente, arrecata col mezzo della stampa mediante l'attribuzione di un fatto determinato, ricavabile dal combinato disposto dei primi tre commi del cennato articolo 595 c.p. oltre che dalla Legge n.47 del 8-2-1948 in tema di disposizioni sulla stampa. Il maggior disvalore penale di quest'ultima fattispecie delittuosa, rilevabile già sul piano della risposta sanzionatoria statuale, discende dalla peculiare pubblicità e persistenza nel tempo assicurata all'espressione lesiva dell'altrui reputazione, dal mezzo comunicativo utilizzato. Tale concetto, riconducibile alla nozione di onore dell'individuo come complesso dei valori etico-morali connotanti la persona umana nella sua dimensione sociale, consente di evidenziare l'emersione, a livello costituzionale, di due contrapposti diritti: da una parte il diritto all'immagine, lato sensu intesa, consacrato dall'art. 2 della Legge fondamentale, dall'altra parte il diritto alla libera manifestazione del pensiero comprensivo, tra gli altri, del diritto di cronaca e del consimile diritto di critica, riconosciuti dal successivo articolo 21. Ad essi può, ragionevolmente, aggiungersi, argomentando ex-artt. 2 e 3 del dato costituzionale, il diritto all'informazione, rispetto al quale il diritto di cronaca assume una valenza di tipo strumentale. I LIMITI DEL DIRITTO DI CRONACA. Anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana l'esercizio del diritto di cronaca risultava confinato, sotto il profilo penalistico, all'interno di limiti particolarmente rigorosi. Invero l'art. 596 c.p. consentiva la cd. "exceptio veritatis", ossia la prova liberatoria con efficacia esimente circa la verità dei fatti riportati dal cronista, solo in particolari casi e, comunque, richiedeva il consenso dell'offeso, sia nel caso di deferimento del giudizio ad un giurì d'onore ai sensi del comma 2, sia nella differente ipotesi della querela con ampia facoltà di prova ai sensi del successivo comma 3 n. 3). Cionondimeno, laddove fosse stata raggiunta la prova della verità di quanto affermato dal cronista questi poteva incorrere in sanzione penale ex- art 596 c.p. ultimo comma, laddove i modi usati, ossia le modalità espositive, trascendessero i limiti della correttezza e della lealtà professionale. Con l'entrata in vigore, nel 1948, della Carta Costituzionale tre fattori modificativi intervengono nella disciplina finora tratteggiata. Il primo concerne il riconoscimento all'art 21, come già visto, di un autonomo diritto di cronaca, sovraordinato al livello della normazione primaria e tale da integrare, con le opportune precisazioni che si esporranno, un'autonoma ipotesi di causa di giustificazione sub specie di esercizio di un diritto ex-art. 51 c.p.. Il secondo, relativo all'intervento della Consulta, che amplia il ventaglio di casi, poc'anzi lumeggiati, di esperimento della cd. exceptio veritatis, ritenendo che la rilevanza sociale delle notizie diffuse a mezzo stampa renda possibile, anche a prescindere dal consenso dell'offeso, la prova della verità di quei determinati fatti lesivi siccome esposti dal cronista. Il terzo elemento innovativo, infine, si sostanzia nella fitta elaborazione giurisprudenziale, volta a fissare i limiti di un corretto esercizio del diritto di cronaca, contemperandosi in tal modo i confliggenti valori della personalità dell'individuo e della libertà di stampa. In particolare i giudici della Suprema Corte, con molteplici coincidenti pronunciamenti, hanno ritenuto scriminata, ai sensi dell'art. 51 c.p. l'offesa arrecata con notizie: a) correlate (cd. pertinenza della notizia) ad un sicuro interesse pubblico alla diffusione delle notizia medesima, in quanto afferente a situazioni o accadimenti di rilievo per la vita dell'intera collettività. Si è, peraltro, evidenziato come tale interesse debba correlarsi con la posizione sociale rivestita dall'offeso. Con il che per i personaggi ricoprenti un ruolo pubblico comportante notorietà, per es politici, sportivi etc., risulta ampliata la soglia di rilevanza dell'offesa scriminata; b) esposte (cd. continenza della notizia) in modo corretto, sia sotto il profilo formale mediante terminologia aderente al fatto descritto, sia sotto l'aspetto sostanziale, dovendosi riferire solamente quegli aspetti necessari alla completezza espositiva, esclusi, quindi, apprezzamenti del tutto personali, rientranti al più nel diritto di critica, ovvero valutazioni del tutto gratuite all'interno del contesto cronistico di riferimento; c) obiettiva corrispondenza a verità dei fatti esposti. Tale ultimo profilo, risulta interessato da un'evoluzione giurisprudenziale caratterizzata da una progressiva messa a fuoco del presupposto della "veritas" della notizia riportata. LA RILEVANZA DELLA VERITA' PUTATIVA DELLA NOTIZIA. Il cennato atteggiamento evolutivo della giurisprudenza parte un orientamento più tradizionale, che leggendo in modo rigoroso il requisito della autenticità della notizia, considera tale, solo ed esclusivamente, il dispaccio obiettivamente conforme alla realtà. La mancanza di tale conformità tra fatto descritto e fatto realmente accaduto vale, quindi, ad escludere efficacia esimente all'esercizio del diritto di cronaca. Tale visione rigorosa lascia progressivamente il campo, anche sulla scorta dei suggerimenti della dottrina più attenta, ad un più moderno orientamento che interpreta il concetto di verità della notizia in assonanza con una visione della società tesa a favorire, per quanto possibile, la diffusione dell'informazione su tematiche di interesse comune, evitando di imporre, come propugnato dall'orientamento più tradizionale, agli operatori della comunicazione difficoltose verifiche preliminari circa la veridicità di date notizie potenzialmente offensive. In particolare si è ritenuto gravare su tutti gli operatori del mondo dell'informazione non già un compito di accertamento incontrovertibile di quanto reperito, dacchè quasi nessuna notizia, se non quelle prive di qualunque carica offensiva verrebbero pubblicate, bensì un preciso onere di seria e diligente verifica della attendibilità di tutte le notizie riportate. E' altresì da rilevare come un certo orientamento giurisprudenziale applichi tale canone anche alla particolare ipotesi della pubblicazione di un'intervista mediante l'utilizzo dei cd. virgolettati, ossia delle virgolette ad indicare la pedissequa traslazione del dictum dell'intervistato. In tal caso i Giudici nostrani confermano la necessità per il giornalista di procedere, prima della pubblicazione, al dovuto riscontro della veridicità di quanto riportato, ipotizzandosi, altrimenti, un concorso nel reato di diffamazione tra intervistatore, che quantomeno seleziona le domande da porre, ed intervistato. Se, quindi, resta esclusa, in via assoluta, la configurabilità di fonti informative "privilegiate", ossia connotate da un intrinseca attendibilità che giustifichi l'omissione della predetta verifica, nondimeno consente di integrare la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca la notizia che, oltre a conformarsi a già detti canoni della cd. pertinenza e della cd. continenza, si connoti per la sua ragionevole verosimiglianza, all'esito dell'adempimento dell'onere di verifica prima tratteggiato. Ulteriore profilo sul quale manca, ancora, una uniforme visione giurisprudenziale, è quello relativo alla cd. efficacia esimente della verità putativa del fatto riportato dal cronista. Tale è il caso che si verifica laddove il giornalista, operata la dovuta rigorosa verifica sull'attendibilità delle proprie fonti di informazione e acquisita la convinzione di avere a che fare con una notizia vera, decida per la pubblicazione, pur rivelandosi in seguito la notizia medesima totalmente o parzialmente falsa. La più recente giurisprudenza accoglie la tesi per cui è scriminata la diffamazione a mezzo stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, poi rivelatosi non vero, qualora il cronista abbia compiutamente assolto l'onere di rigoroso vaglio preliminare sulla attendibilità dei canali informativi. Pare potersi aggiungere che tale vaglio debba configurarsi, in modo più o meno esteso ed approfondito, in proporzione con la gravità dell'offesa e con la rilevanza pubblica della persona cui il fatto pubblicato è ascritto. Se, infatti, è ben vero che la reputazione quale bene personalissimo ha identica estensione per ciascun individuo, è anche vero che, soprattutto sul piano civilistico, le conseguenze dannose per l'offeso non sono le medesime. Si pensi alla lesione della reputazione di un noto uomo politico ovvero di un alto prelato. E' noto che, giusta la novella introdotta ex-lege n. 19 del 1990, l'erroneo convincimento di trovarsi in presenza di una situazione di fatto integrante un'ipotesi scriminante rende, ex-art. 59 comma 4 c.p., lecito un fatto altrimenti penalmente sanzionato, residuando, al più, in caso di errore determinato da colpa, una responsabilità penale, laddove, e non è il caso del delitto di diffamazione, il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo. E' opportuno evidenziare come l'esercizio del diritto di cronaca e, conseguentemente, i presupposti ad esso inerenti, si pongano, sotto il profilo dogmatico, al di fuori degli elementi costitutivi del delitto di diffamazione ex-art. 595 c.p.., integrando, al più, un elemento esterno alla fattispecie di reato "de qua" sussumibile sotto la causa di giustificazione ex-art. 51 c.p. Ciò significa che l'eventuale errore sulla veridicità della notizia riportata, non ricadendo sugli elementi costitutivi di fattispecie, non vale ad integrare un ipotesi di errore sul fatto costituente reato ex-art. 47 c.p., ma la diversa ipotesi di errore sulle circostanze di esclusione della pena ex-art. 59 comma 4 c.p. Non pare, quindi, condivisibile quell'indirizzo giurisprudenziale che parla, nelle ipotesi di pubblicazione di notizie erroneamente ritenute vere e quindi non offensive, di assenza del dolo per mancanza di rappresentazione e volontà su tutti gli elementi tipici di fattispecie. Quanto ora evidenziato, assume peculiare rilievo in sede processuale, laddove, ai sensi dell'art. 530 comma 3 c.p.p., il dubbio sulla effettiva sussistenza di una causa di giustificazione vale, da solo, a fondare una sentenza assolutoria, laddove nell'ipotesi interpretativa ex-art 47 c.p. deve essere fornita, invece, una più rigorosa prova, anche in chiave di dolo eventuale, degli elementi che hanno convinto l'agente della verità della notizia riportata. Alla luce di quanto finora esposto può rilevarsi come l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca risulta invocabile non solo nei casi in cui la notizia oltre che essere rispettosa degli anzidetti canoni di continenza e pertinenza risulti, altresì, obiettivamente vera, ma anche laddove, pur obiettivamente falsa, sia stata preliminarmente verificata mediante una rigorosa analisi dell'attendibilità delle fonti informative, così da apparire, ex-ante, come ragionevolmente verosimile e rientrare nei limiti del penalmente lecito esercizio del diritto di cronaca. Non può non rilevarsi, in conclusione, come il recente riconoscimento, in via espressa, di diritti personalissimi come il diritto alla riservatezza, ex-lege n. 675 del 31-12-1996 ponga nuovi problemi nella delimitazione dell'area scriminante del diritto di cronaca , atteso che tale diritto è specificamente richiamato ad opera dell'art 25 della predetta legge, come limite al corretto esercizio dell'attività giornalistica. TEMA DI DIRITTO PENALE.17 "Premesse considerazioni di carattere generale sull’apparenza nel concorso di reati e sul principio di specialità unilaterale previsto nel sistema penalistico vigente, il candidato analizzi la problematica concernente l’ammissibilità del delitto di ricettazione nella condotta dell’acquirente o del ricevente beni o prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti". In questa tornata di temi, sono stati "consegnati" ventiquattro elaborati, di cui sei sono stati giudicati idonei. Un candidato ha riportato la votazione di quattordici/ventesimi, cinque candidati hanno riportato la votazione di dodici/ventesimi. Questa volta, ci trovavamo di fronte ad una traccia tipicamente giurisprudenziale: Devo dire che, salvo particolari "sbandate", lo schema preferito per la trattazione è stato seguito un po' da tutti, e quasi nessuno ha peccato di "poca proporzione" nelle parti da trattare. La traccia richiedeva, innanzitutto, un'analisi del principio di specialità, in comparazione antitetica con il principio del concorso di reati; (andavano assolutamente evitati approfondimenti su teorie varie o sulla continuazione tra reati, che non avevano alcuna rilevanza per il resto del tema). Opportuna, poi, la disamina del concetto di "stessa materia" alla luce dell'art. 15 c.p., magari con un richiamo a quella che, sul punto, appare ancora oggi la "sentenza-guida", e cioè Cass., Sez.un., 12 maggio 1995, Grassi e altro (invece, mi sembra che questo pronunciato non sia stato citato da nessuno; sono queste, poi, quelle peculiarità che consentono di valutare, ad esempio, un tema 16 o 17/20...). Sarebbe stato adeguato un raffronto tra la specialità unilaterale e quella bilaterale (sulla specialità bilaterale, illuminante - a dispetto del tempo trascorso - è Cass., Sez. un., 24 aprile 1976, Cadinn). Dopo avere esposto questa prima parte, per così dire generale, della traccia, andava affontato il problema dell'ammissibilità del concorso tra il 648 e il 474 c.p. MA SENZA SOFFERMARSI SU BENE GIURIDICO, ELEMENTO SOGGETTIVO, ELEMENTO OGGETTIVO, ETC...DI OGNUNA DELLE DUE FATTISPECIE INCRIMINATRICI! Sarebbe stato opportuno ripercorrere soltanto il controverso (ma non troppo!) cammino giurisprudenziale sull'argomento, citando soprattutto i due diversi orientamenti della giurisprudenza, e sottolineando, in particolare, che generalmente la Suprema Corte è stata quasi sempre propensa ad ammettere il concorso tra i detti reati. In senso inverso, si è espressa, invece, sopratutto qualche isolata giurisprudenza di merito (in particolare, assai controcorrente fu Trib. Firenze, 24 ottobre 1983, Carcame). L'unica voce veramente discordante levatasi dalla Suprema Corte sul punto è stata quella consacrata nella recente sentenza della Quinta sezione (n.5525 del 14 gennaio 2000) che andava sicuramente citata. Anche perchè è stato proprio questo pronunciamento che ha indotto la Cassazione a prendere definitivamente posizione sul punto con la sentenza a Sezioni Unite del giugno 2001. La Quinta sezione aveva, infatti, ammesso che intercorresse un rapporto di specialità tra il 474 e il 648 c.p. sulla base della considerazione che la prima norma, avendo natura plurioffensiva, è posta a tutela, oltre che della fede pubblica, anche del patrimonio. La norma incriminatrice - sempre secondo la detta sentenza -mira anche ad assicurare la protezione del monopolio sull'opera e sul marchio; con la conseguenza che le condotte di ricezione e di acquisto di prodotti con marchi e segni distintivi contraffatti costituissero un antefatto non punibile, in quanto presupposto necessario della detenzione per la vendita, condotta quest'ultima che il legislatore ha ritenuto sufficiente incriminare, per assicurare la tutela penalistica dei consumatori e, ad un tempo, dei titolari dei diritti patrimoniali. Stigmatizzata questa isolata (ma importante) voce della Cassazione, che però aveva lievemente crepato, per le brillanti e innovative argomentazioni sostenute dall'estensore, dott. Providenti, la funzione nomofilattica dello stesso Organo giurisdzionale di legittimità sul punto, si doveva evidentemente attenzionare il recente e dirimente intervento della Cassazione a Sezioni Unite (sent.23427/01), sceverando compiutamente le argomentazioni fatte proprie dalla Corte. Questo è tutto. TEMA DI DIRITTO PENALE.18 "Dopo avere esposto, per linee generali, il fondamento giuridico e la ragione ispiratrice della disposizione normativa del sistema codicistico penale che consente il rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità del condannato, facendo particolare riferimento ai dettami costituzionali posti a fondamento del predetto principio, il candidato si soffermi sulla rilevanza del concetto di sofferenza aggiuntiva derivante dalla privazione della libertà personale, in specie considerando l'enucleazione del parametro della inevitabilità del predetto concetto in relazione all'esigenza di esecuzione della pena stessa". Un tema insolito e, proprio per questo, complesso. Qualche battuta per dare un certo ordine allo schema che andava seguito. Partendo dal dato normativo (art. 147, comma 2°, n.1, c.p.), avrei inizialmente sottolineato le numerose questioni di costituzionalità sollevate sulla norma e il fatto che la stessa, in ragione delle riforme sull'ordinamento penitenziario medio tempore intervenute, possa attualmente ritenersi un po' superata; quindi, sarei passato ad analizzare la ratio ispiratrice della previsione di legge (evitare al condannato trattamenti inumani e la sua sottomissione ad una pena di fatto più grave di quella irrogatagli). Andava attenzionato, poi, il criterio della valutazione oggettiva della gravità dell'infermità fisica, passando in rassegna i dettami costituzionali inerenti all'argomento (artt. 3, 27, commi 2° e 3°, 32 Cost., in particolare), per, poi, affrontare i limiti di applicabilità dell'art. 147 (revisione del processo, domanda di grazia, detenzione domiciliare...ad esempio). Occorreva anche addentrarsi nell'analisi della nozione di "grave infermità fisica", attenzionando in particolar modo il principio di tutela della salute e il senso di umanità in relazione all'esigenza di indefettibilità della pena. Infine, andava esposta la giurisprudenza della Suprema Corte che, recentemente, con una sentenza della Prima Sezione del 1999, ha enucleato il concetto di sofferenza aggiuntiva, che fa sì che l'esecuzione della pena risulti incompatibile con i principi costituzionali posti a fondamento (vedi, in specie, senso dell'umanità e tutela della salute). Sono stati "consegnati" quindici elaborati, di cui quattro sono stati giudicati idonei: un candidato ha riportato la votazione di 13/20, due quella di 12.5/20, uno quella di 12/20. Ho voluto premiare il tema di Lènor con il voto di 13/20, in quanto la trattazione mi è apparsa originale, ordinata e svolta criticamente TEMA DI DIRITTO PENALE.19 "Violenza o minaccia esercitata per costringere taluno a ritirare la querela per un reato perseguibile d'ufficio. Si soffermi il candidato sulle relative valutazioni di carattere penalistico.". Sono stati inviati dodici elaborati, di cui cinque sono stati giudicati idonei; tutti i candidati ritenuti idonei hanno riportato la votazione di 12/20. Trattavasi di una traccia non troppo difficile, e che imponeva un'attenta analisi della fattispecie prospettata, senza addentrarsi in considerazioni troppo processualpenalistiche. Generalmente tutti coloro che si sono cimentati nel tema hanno fatto abbastanza bene e, salvo due casi, anche i non idonei si sono di molto avvicinati alla sufficienza. Peraltro, tutti quanti gli elaborati ritenuti sufficienti sembrano redatti seguendo una schema piuttosto stereotipato. La traccia traeva spunto dalla sentenza della Corte di Cassazione che si riporta di seguito: SEZ. 5 SENT. 11890 DEL 18/12/1997 (UD.22/10/1997) RV. 209645 PRES. Consoli G REL. Cicchetti N COD.PAR.314 IMP. Guidozzi M PM. (Conf.) Viglietta G 609131 REATO - REATO IMPOSSIBILE - Inidoneita' dell'azione o inesistenza dell'oggetto - Necessita' - Impossibilita' giuridica del raggiungimento dello scopo -Irrilevanza - Violenza o minaccia esercitata per costringere qualcuno a ritirare la querela per un reato perseguibile d'ufficio - Reato impossibile - Esclusione. 603038 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - Violenza o minaccia esercitata per costringere qualcuno a ritirare la querela per un reato perseguibile d'ufficio -Impossibilita' giuridica del raggiungimento dello scopo di evitare le conseguenze giuridiche del primo reato - Reato impossibile - Esclusione. COD.PEN ART. 49 COD.PEN ART. 610 Puo' parlarsi di reato impossibile solo quando l'evento risulta impossibile in ragione della inidoneita' dell'azione o della inesistenza dell'oggetto mentre in ogni altro caso in cui barriere o ostacoli di tipo materiale o giuridico impediscono l'evento, non potra' parlarsi di una sua "impossibilita'" in senso tecnico e di conseguenza invocare la impunita'. E' percio' del tutto irrilevante che le violenze o le minacce esercitate per indurre un soggetto a ritirare la querela non possano, per la procedibilita' d'ufficio del reato originario, sortire alcun effetto processuale favorevole per l'autore o il mandante della violenza. VEDI 9003745 186770 VEDI 9205450 190322 VEDI 9608171 205559 E' chiaro che prima di addentrarsi nel problema affrontato dalla suddetta sentenza, andava dettagliatamente tratteggiata la fattispecie delittuosa del caso (art. 610 c.p.), analizzandola, però, senza eccessiva dovizia di particolari e prescindendo da comparazioni con altri reati più o meno similari (ad esempio, con gli artt. 611 o 612 c.p.). Le rimanenti considerazioni sul punto sono agevolemente evincibili dalla lettera del pronunciamento della Corte di legittimità. In realtà, e concludendo, nessuno dei cinque candidati ritenuti idonei ha svolto un lavoro che possa ritenersi paradigmatico, e quindi, pubblicandone uno anzichè un altro mi sembrerebbe di fare un torto a qualcuno. Ecco perchè ho deciso di non pubblicare "un tema migliore". S. TEMA DI DIRITTO PENALE.20 ""Premessi cenni introduttivi sulla divergenza tra il voluto e il realizzato e sulla conseguente problematica concernente i criteri di attribuzione della responsabilità penale in relazione ai normali principi di imputazione dolosa dell'evento realizzato, il candidato analizzi il profilo della configurabilità della partecipazione, a titolo di concorso morale, nell'omicidio di persona diversa da quella cui l'aggressione era diretta, soffermandosi in particolare sull'incidenza dell'errore "in executivis" sull'elemento soggettivo del partecipe morale". La traccia imponeva, innanzitutto, una analisi generale sul concetto di errore-inabilità (debitamente e succintamente da distinguere rispetto all'errore che incide sul momento formativo della volontà) con particolare riferimento all'aberractio ictus c.d. "monolesiva" (quella plurilesiva e l'aberractio delicti andavano soltanto accennati; si poteva, invece, evitare qualsiasi riferimento all'aberractio causae, guardata con diffidenza dalla giurisprudenza maggioritaria). Occorreva, poi, rilevare che l'aberractio ictus solleva complessi problemi per ciò che concerne i criteri di attribuzione della responsabilità, e cioè se l'art. 82, comma 1°, c.p. introduca o meno una deroga al principio della imputazione dolosa. Qui andavano analizzate le due teoriche più importanti sul punto: la maggioritaria, che ritiene l'art. 82 addirittura norma superflua, in quanto perfettamente conforme ai principi generali sull'elemento psicologico del reato (questa impostazione fa riferimento al parametro della equivalenza normativa tra l'offesa realizzata e quella in concreto voluta). Questa prima corrente di pensiero, secondo la dottrina dominante, va decisamente criticata in quanto per avere un fondamento ben saldo e giuridicamente inattaccabile dovrebbe presupporre una reale coincidenza tra ciò che è voluto e ciò che, poi, sostanzialmente viene realizzato. Coincidenza che, invece, stando alla lettera dell'art. 82 c.p., sembra far difetto, dal momento che, in effetti, l'evento realizzato non può essere considerato come un'effettiva concretizzazione della volontà dell'agente. Il rischio finale di tutta questa prospettazione sarebbe quello di contaminare la norma sull'aberractio ictus di risvolti afferenti alla responsabilità oggettiva. L'altra teorica sul punto di cui si sarebbe dovuto parlare è quella che, invece, tende ad una reinterpretazione dell'istituto il più possibile compatibile con il principio di colepvolezza, così come cristallizzato dalla sentenza n.364/1988. Dopo questo approfondimento, peraltro richiesto dalla parte generale della traccia, occorreva affrontare la parte più specifica, relativa alla partecipazione a titolo di concorso morale nell'omicidio di persona diversa da quella inizialmente presa di mira. Andava naturalmente fatto (ma non troppo diffusamente il raccordo con gli artt. 115 e 116 c.p.). La sentenza che andava attenzionata è una recentissima pronuncia della prima sezione penale della Cassazione, che non commento in quanto particolarmente esplicativa. La riporto di seguito. SEZ. 1 SENT. 40513 DEL 14/11/2001 (CC.21/09/2001) RV. 220238 PRES. D'Urso G REL. Riggio G COD.PAR.314 IMP. Anastasio PM. (Conf.) Palombarini G 609118 REATO - REATO ABERRANTE - OFFESA DI PERSONA DIVERSA DA QUELLA ALLA QUALE L'OFFESA ERA DIRETTA ("ABERRATIO ICTUS") - Omicidio - Morte di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta - Concorso morale - Configurabilita'. COD.PEN ART. 82 E'configurabile la partecipazione, a titolo di concorso morale, nell'omicidio di persona diversa da quella cui l'aggressione era diretta ("aberratio ictus"), in quanto l'errore esecutivo non ha alcuna incidenza sull'elemento soggettivo del partecipe morale, essendosi comunque realizzata l'azione concordata con l'autore materiale, il cui esito aberrante e' privo di ogni rilevanza ai fini della qualificazione del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo(nel caso di specie, l'imputato, appartenente ad una associazione criminale, era gravemente indiziato di essere il mandante dell'omicidio di una coppia di coniugi, sopravvissuti all'aggressione, nella quale, invece, aveva trovato la morte la figlia minorenne). VEDI 198917098 182751 VEDI 199112556 191096 DOCUMENTO: 1 PAG. 1 TEMA DI DIRITTO PENALE.21 "Concorso di persone nel reato di cui all'art. 609 bis c.p. e violenza sessuale di gruppo. In particolare, tratti il candidato dei profili differenziali tra le suddette ipotesi delittuose, soffermandosi sulla rilevanza dell'effettivo compimento di atti di violenza sessuale da parte dei componenti del gruppo o dei compartecipi nel reato di violenza sessuale commessa in concorso ". Hanno inviato l'elaborato ventitrè candidati, di cui sei hanno riportato il giudizio di idoneità. Un candidato ha conseguito la votazione di quattordici/ventesimi, due candidati quella di tredici/ventesimi, tre candidati quella di dodici/ventesimi. Sostanzialmente, però, devo dire che anche quasi tutti gli altri candidati che hanno riportato un giudizio di insufficienza si sono molto avvcinati alla piena idoneità del tema. Quindi, un livello abbastanza elevato, dovuto possibilmente alla non particolare difficoltà della traccia. Il tema imponeva, nell'introduzione, un'analisi comparativa tra il concorso nella commissione del reato di cui all'art. 609 bis c.p. e il nuovo delitto di "violenza sessuale di gruppo", disciplinato dall'art. 609 octies. Una breve disamina sul reato necessariamente plurisoggettivo poteva senz'altro essere fatta, essendo di certo pertinente. L'excursus sulla ratio della modifica legislativa del 1996 e sulle più significative novità apportate dalla stessa, invece, andava debitamente evitato, in quanto non richiesto specificamente dalla traccia. Occorreva, quindi, andare subito in medias res, senza eccessive elucubrazioni, specie a carattere strettamente sociologico. Il primo passaggio obbligato nella trattazione era quello di analizzare 1) se fosse ammissibile un concorso di persone nel reato di cui all'art. 609 bis c.p., senza che per ciò ricorressero gli estremi del reato di violenza sessuale di gruppo; indi, 2) se potesse, poi, ammettersi un concorso di persone nel reato (plurisoggettivo) di cui all'art. 609 octies c.p. Sotto il primo profilo (punto 1), andava considerato che la commissione del delitto di cui all'art. 609 octies c.p. non si identifica con un'ipotesi generica di concorso ex art. 110 c.p. nel reato previsto e punito dall'art. 609 bis c.p., poichè l'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto non è di per sè sufficiente a far ritenere realizzati in concreto gli elementi costitutivi del reato di violenza sessuale di gruppo, al cui fine è necessaria la simultanea ed effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento di consumazione di quest'ultimo reato, in inequivocabile rapporto causale con la stessa (così, Cass. 11.10.1999 n.11541). Il secondo punto, invece, imponeva di considerare che la partecipazione eventuale nel reato di cui al 609 octies c.p. si può certamente configurare da parte di soggetti diversi dai concorrenti necessari (si pensi, ad esempio, al caso del soggetto che istiga alla commissione della violenza sessuale la pluralità di soggetti che successivamente, riuniti e simultaneamente presenti sul luogo del delitto, commetteranno materialmente il fatto. Prima di addentrarsi in tutte queste considerazioni sarebbe stato, però, pertinente affrontare il significato terminologico della parola "gruppo", comparandolo all'aggravante della riunione nei delitti di rapina e di estorsione (la ratio sottesa è identica). Anche la disamina delle circostanze speciali di cui ai commi 3 e 4 del 609 octies sarebbe stata adeguata, solo se però contenuto nei giusti limiti. L'approfondimento specifico che, poi, imponeva la traccia sarebbe stato brillantemente risolto sulla base delle argomentazioni fatte proprie dalla Cassazione nella sentenza che di seguito riporto. SEZ. 3 SENT. 06464 DEL 01/06/2000 (UD.05/04/2000) RV. 216978 PRES. Avitabile D REL. Rizzo A COD.PAR.333 IMP. Giannuzzi F ed altro PM. (Conf.) Fraticelli M (Rigetta, App. Roma, 11 giugno 1999). 603001 REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE - Delitti contro la liberta' in- dividuale - Contro la liberta' sessuale - Violenza sessuale di gruppo - Configurabilita' del reato per i componenti del gruppo non autori materiali degli atti di violenza - Sussistenza - Assistenza agli atti di violenza compiuti da uno o piu' componenti del gruppo - Necessita' - Esclusione - Presenza sul luogo e nel momento del compimento dei suddetti atti - Sufficienza - Fondamento. ®L. DEL 15/2/1996 NUM. 66 COD.PEN ART. 609 OCTIES Ai fini della configurabilita' del reato di violenza sessuale di gruppo, previsto dall'art. 609 octies cod. pen., e' necessario che piu' persone riu- nite partecipino alla commissione del fatto; non e' tuttavia richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, ne' e' necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche da uno solo dei compartecipi, atteso che la determinazione di TEMA DI DIRITTO PENALE.22 "Premessi cenni di riferimento generale sull'istituto della continuazione tra reati nel delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, dica il candidato della distinzione tra programma associativo concordato e disegno criminoso unico, quale presupposto essenziale - quest'ultimo - per la configurabilità della continuazione tra i reati-fine commessi; si soffermi, poi, in particolare sul se la partecipazione alla predetta associazione possa, di per sè sola, costituire o meno prova dell'unicità di disegno criminoso tra i reati commessi per il perseguimento degli scopi prefissati dall'associazione stessa". Hanno consegnato l'elaborato sedici candiati, di cui sei candidati hanno riportato un giudizio di idoneità. Un candidato ha riportato la votazione di 15/20, un altro candidato quella di 12.5/20 e, infine, quattro candidati quella di 12/20. Non spendo molte parole sulla traccia, piuttosto lineare pur nella sua difficoltà: un po' tutti, devo dire, vi siete avvicinati al giudizio di sufficienza, seguendo quello che era lo schema più corretto. Occorreva non cadere nella trappola che, inducendo a trattare in apertura troppo diffusamente l'istituto del reato continuato, rischiava di condurre "fuori tema". Per il resto, particolarmente illuminante mi è apparsa la trattazione di Simona G., candidato che ha riportato la valutazione assai elevata di 15/20 con un tema davvero completo, approfondito e denso di riflessioni assai pertinenti e mirabilmente collegate da ottima capacità logico-argomentativa dal punto di vista giuridico. Di seguito riporto la sentenza della Cassazione da cui ho tratto spunto per l'assegnazione della traccia, e che, invero, pochi hanno preso in considerazione. SEZ. 1 SENT. 03834 DEL 31/01/2001 (CC.15/11/2000) RV. 218397 PRES. La Gioia V REL. De Nardo G COD.PAR.314 IMP. Barresi PM. (Conf.) (Dichiara inammissibile, App. Messina, 28 febbraio 2000). 609122 REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - Partecipazione a un sodalizio criminoso - Automatica unicita' dei disegni criminosi tra i reati-fi- ne del sodalizio - Configurabilita' - Esclusione - Fondamento - Fat- tispecie. COD.PEN ART. 81 COD.PEN ART. 416 COD.PEN ART. 416 BIS Il programma associativo di un'associazione per delinquere va tenuto distinto dal disegno criminoso la cui unicita' costituisce presupposto essenziale per la configurabilita' della continuazione fra piu' reati, atteso che quest'ultima richiede la rappresentazione, fin dall'inizio, dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali, e pertanto e' ravvisabile solo quando risulti che l'autore abbia gia' previsto e deliberato in origine, per linee generali, l'iter criminoso da percorrere e i singoli reati attraverso i quali si snoda; ne consegue che la partecipazione ad un'associazione per delinquere non puo' costituire, di per se' sola, prova dell'unicita' di disegno criminoso fra i reati commessi per il perseguimento degli scopi dell'associazione. |