L’abrogazione dell’art 341 c.p. (oltraggio a p.u.)
Un caso di abolitio criminis o di successione di leggi penali nel tempo?

a cura di
Jorge Amado

Premessa

E’noto che la l. 205 del 1999 ha abrogato la fattispecie dell’oltraggio a pubblico ufficiale (art 341 cp), scatenando uno dei dibattiti più appassionanti per chi, negli ultimi tempi, abbia avuto modo di confrontarsi con lo studio del d. penale, prima dell’inondazione dei quiz, intendo…

Ci si è chiesti, infatti, in dottrina non meno che in giurisprudenza, se la cancellazione della fattispecie di oltraggio a p.u. abbia dato luogo ad una piena "abolitio criminis" del reato oppure, invece, ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, questione che assume decisiva importanza al fine di stabilire la disciplina applicabile ai reati commessi antecedentemente l’entrata in vigore della legge.

Infatti, qualora si propendesse per la prima soluzione (abolitio criminis ex art 2 comma 2 cp.), ne deriverebbe la non perseguibilità dei fatti commessi sotto il vigore dell’art 341 cp, divenuti irrilevanti penalmente e dunque leciti, con la necessità di revocare i giudicati nel frattempo formatisi, in base all’art 673 c.p.p.

All’incontro, le conseguenze della seconda opzione ermeneutica (successione di leggi nel tempo) sarebbero più gravose perché i fatti già commessi sarebbero "riqualificati" ai sensi della legge penale ritenuta più favorevole, segnatamente ai sensi dell’art 594 e 61 n. 10 cp (ingiuria aggravata) la quale fattispecie si riespanderebbe sino a ricomprendere condotte in precedenza rientranti nella previsione speciale dell’oltraggio a p.u, fatto salvo, ovviamente, il limite derivante dal giudicato. Secondo la suddetta opzione interpretativa, dunque, l’eliminazione del reato in questione rientrerebbe, de plano, in un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo (art 2 comma 3 cp), laddove alla più grave fattispecie incriminatrice subentra, riespandendosi, la lex mitior et generalis, di cui all’art. 594 e 61. n. 10 (ingiuria aggravata).

Esaminiamo, adesso, gli argomenti a favore dell’una e dell’altra tesi, entrambi sviluppati da recenti decisioni della giurisprudenza di legittimità.

1.

In punto di applicabilità, in subiecta materia, del meccanismo della successione di leggi penali nel tempo, un primo orientamento rileva che l’art 2 comma 3 cp, nello scolpire i presupposti di tale successione, stabilisce che "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le "posteriori" sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo[…]" . Orbene, afferma la Cassazione, la norma non menziona le leggi "coeve" a quella del tempo in cui fu commesso il reato, ma unicamente le leggi "posteriori". Pertanto, laddove si ritenesse applicabile la norma dell’art 594 cp (coeva) ai fatti commessi sotto il vigore del 341 cp, si forzerebbe il dato letterale dell’art 2 c 3 cp, e, ciò che sarebbe inaccettabile, dandone una lettura in contrasto, altresì, con l’art 25 cost e 2 cp, (norme che stabiliscono il fondamentale principio di irretroattività della lex penalis) poiché "una legge, inapplicabile al fatto all’epoca del suo venire in essere, è applicata successivamente al fatto stesso […]", in violazione del principio di irretroattività che informa l’ordinamento penalistico. (Cass. 28.1.2000 ricorrente Marini).

Pertanto, secondo tale indirizzo, a seguito dell’abolizione dell’art 341 c.p., l’antigiuridicità del pregresso comportamento delittuoso sarebbe stata dissolta, in modo pieno e assoluto, ad opera di una vera e propria abolitio criminis, regolata ai sensi dell’art 2. comma 2 cp.

Schierandosi in contrapposto all’orientamento sopra sintetizzato, altra parte della giurisprudenza di Cassazione, sulla scorta di quanto osservato dalla migliore dottrina, ha opinato che il fenomeno della successione di leggi incriminatrici viene in rilievo anche quando, pur mancando una lex "posterior et mitior", tuttavia esista una legge coeva a quella abrogata, che si ponga, rispetto a questa, in rapporto di genere a specie, cosicché, una volta eliminata la lex specialis (nel nostro caso l’art 341 c.p.), la lex generalis (594 cp) "vede ampliata e dilatata la propria sfera di operatività, in quanto l’oggetto già sussumibile nella fattispecie speciale, rifluisce automaticamente in essa". (Cass 11.4.2000 ric. PM in Speranza). Ad avviso della suprema corte, non si tratta, nel caso di specie, di applicare retroattivamente una legge (in violazione dell’art 25 Cost e 2 cp), ma di prendere atto dell’avvenuta automatica "riespansione" della fattispecie generale, rappresentata dalla norma sull’ingiuria (art 594), che torna a sanzionare un comportamento, quale è l’oltraggio, di cui residua la carica di disvalore penale in quanto lesivo dell’"onore" della persona offesa.

2.

Il secondo argomento a favore della tesi dell’abolitio criminis è ricavato, inoltre, dalla affermata eterogeneità dei beni-interessi protetti dalle distinte fattispecie dell’oltraggio a p.u. e dell’ingiuria, poste a tutela, rispettivamente, del prestigio e decoro della pubblica amministrazione l’una, e dell’onore e libertà personale l’altra. Tale diversità di tutela rappresenterebbe, secondo la Cassazione, un ulteriore ostacolo all’operatività della successione di leggi penali nel tempo, non potendosi ravvisare, in difetto del requisito della "stessa materia" richiesto dall’art 15 c.p., alcuna relazione di "genere a specie" tra le fattispecie in questione.

Anche tale obiezione, tuttavia, è diligentemente smontata dall’orientamento rivale, che non trascura di analizzare, con prospettiva storica, il mutato modo d’intendere il bene-interesse sotteso alla fattispecie di cui all’art 341 c.p. (v. nota)

Afferma la Cassazione, invero, che "quel che conta, perché possa operare fra le norme in concorso il principio di specialità di cui all’art 15 c.p., è che, pur non avendo le plurime disposizioni la medesima obiettività giuridica, sussista tuttavia tra i beni tutelati […] un rapporto di omogeneità che [ne] esclusa l’applicabilità congiunta[…]". Sembra, quindi, che la suprema corte abbia abbracciato una posizione intermedia fra la tesi che richiede, ai fini della configurabilità di un concorso di norme, "l’identità del bene tutelato" e la tesi che, attribuendo natura "logico-formale" al rapporto di specialità, esclude che ad esso siano attinenti eventuali giudizi di valore, del tipo di quelli necessari ai fini dell’individuazione del bene tutelato (v. per tutti: FIANDACA-MUSCO).
Ciò posto, la Cassazione osserva come, dal raffronto delle fattispecie in questione, emerga una netta affinità delle stesse condotte offensive, le quali "finiscono per differenziarsi unicamente in considerazione della eterogeneità degli interessi giuridici protetti". E tale estrema affinità tra le fattispecie vale senza dubbio a giustificare la configurazione di un classico caso di concorso apparente di norme, regolato dal principio di specialità.

3.

Ulteriore freccia all’arco della tesi dell’abolitio criminis, consiste nell’obiezione che, procedendo alla riqualificazione dei comportamenti di oltraggio in ingiuria aggravata, la norma penale coeva (art. 594 c.p.) risulterebbe applicata in violazione dell’art 112 Cost.

Tale norma prevede, infatti, l’esercizio obbligatorio dell’azione penale, che ovviamente non potrebbe avvenire, con la conseguenza che all’imputato non sarebbe contestato il reato di ingiuria aggravata, se non in sede di esecuzione, con conseguente grave lesione del d. di difesa costituzionalmente riconosciuto.

Nel ribattere a tale obiezione, l’opposto indirizzo della Cassazione gioca d’astuzia, ritenendo del tutto destituita di fondamento qualunque pretesa violazione dell’art 112 Cost, giacché "l’azione penale risulta essere stata a suo tempo correttamente esercitata per l’illecito speciale più grave, contenente ed assorbente quello generale e meno grave, per il quale vi era addirittura il divieto del "bis in idem" sostanziale" (Cass 11.5.2000 cit.).

4.

Infine, l’operazione di riqualificazione del comportamento criminoso sarebbe impedita, altresì, dalla asserita inapplicabilità dell’art 19 l. 205/99 circa la rimessione in termini per la presentazione della querela nei giudizi in corso.

Il problema nasce dal fatto che, a differenza dell’abrogato oltraggio a p.u., il reato di ingiuria, quantunque aggravata, risulta procedibile a querela della persona offesa, (ma, secondo i principi generali, i termini per la presentazione della querela risulterebbero "scaduti"). Ci si è chiesti, dunque, se sia applicabile a tale ipotesi l’art 19 L. 205/99, che stabilisce una particolare scansione cronologica dei termini, applicabile a quei reati che, proprio a seguito della legge stessa, siano stati trasformati da reati procedibili d’ufficio a reati procedibili a querela di parte.

Secondo una interpretazione letterale, quindi, l’art 19 non sarebbe applicabile al caso che ci occupa, dal momento che, tecnicamente, l’oltraggio è stato abrogato e non trasformato in reato procedibile a querela. Secondo la tesi preferibile, invece, l’art 19 sarebbe applicabile non solo ai reati la cui procedibilità è stata introdotta "esplicitamente" dalla legge, ma anche ai casi in cui, per effetto della abrogazione operata dalla legge stessa, un comportamento conservi la propria carica lesiva e sia sussumibile sotto altra fattispecie perseguibile a querela.

5.

L’ultimo profilo che merita un cenno riguarda, in particolare, la sostanziale "iniquità" che discenderebbe dall’accoglimento della tesi della successione di leggi nel tempo. Infatti, in tal caso, sarebbe interdetta la revoca delle sentenze di condanna già passate in giudicato, in quanto l’art 673 c.p.p. prevede tale possibilità soltanto in caso di "abolitio criminis" vera e propria (art 2. comma 2 c.p.).

Dunque, una conseguenza alquanto gravosa per coloro che siano già stati condannati con sentenza irrevocabile, passata in giudicato, che non potrebbero beneficiare degli effetti propri della successione di leggi incriminatrici, cioè dell’applicabilità della "lex mitior". Purtuttavia, l'orientamento che appare preferibile oppone, a questa rilevante obiezione, che il principio della stabilità del giudicato, sebbene considerato da alcuni autori in contrasto con la regola della retroattività delle legge più favorevole, è "stato positivamente scrutinato dalla Corte Costiuzionale (sent. n.74/1980), trovando esso ragionevole giustificazione nell’esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici esauriti". (Cass. 11.5.2000 cit.).

 

Nota
Innanzitutto, si afferma che la ritenuta eterogeneità dei beni-interessi protetti dalle disposizioni di cui agli artt. 341 e 594 cp è stata attenuata dalla più moderna interpretazione di dottrina e giurisprudenza, le quali, protese a rendere compatibile l'art 341 cp con i valori democratici che ispirano la costituzione repubblicana, ne hanno in corso di tempo operato una revisione esegetica costituzionalmente orientata, condannando come antistorico frutto della tramontata visione politica autoritaria e illiberale del fascismo, l'idea che il decoro ed il prestigio della pubblica amministrazione meritino una tutela più accentuata rispetto all'onore dei semplici cittadini, quasi che l'attività dei pubblici poteri sia permeata da una sacralità inviolabile, ed i rapporti con i cittadini improntati ad uno spirito di sudditanza.
E fu per merito delle indagini condotte dalla migliore dottrina (BRICOLA, PAGLIARO), che cominciò lentamente ad affermarsi, fino a ricevere, in tempi recenti, l'autorevole sanzione della Corte Costituzionale (n. 341/1994: la Corte dichiarava l'illegittimità dell'art 341 c.p., per contrasto con gli artt. 3 e 27 3 comma Cost, nella parte in cui prevedeva come minimo edittale di pena sei mesi di reclusione), la democratica convinzione che la relazione fra privati cittadini e pubblica amministrazione debba essere intesa, in forza del fondamentale principio di eguaglianza enunciato dall'art 3 della costituzione, come fondata su un piede di parità.
Di tale copernicana rivoluzione dei rapporti fra p.a. e cittadini ha fatto le spese, pertanto, proprio la concezione classica del bene-interesse protetto dalla fattispecie dell'oltraggio a p.u., che, non potendo più essere individuato esclusivamente nella tutela del decoro e del prestigio dell'amministrazione, fu filtrato attraverso il prisma della plurioffensività in una pluralità di valori giuridici, affiancandosi alla tutela dell'onorabilità del singolo pubblico impiegato anche la più ragionevole tutela del "buon andamento" della pubblica amministrazione (art. 97 Cost) (Cass, 15.5.1997, Fiorelli - Cass 28.9.95, Pulella - Cass 29.9.89, Bellini).