Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.
a cura di
Francesca Romana Arciuli

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2002 è stato pubblicato il D.Lgs. 2 febbraio 2002 n.24, con il quale è stata data attuazione alla direttiva Ce 1999/44 in tema di vendita e di alcuni aspetti delle garanzie; tale decreto entrerà in vigore oggi 23 marzo (è riportato interamente in coda).
Si tratta di una disciplina in linea con la normativa a tutela dei consumatori che ha preso piede nel nostro ordinamento dalla fine degli anni ottanta, sulla scorta del diritto comunitario.
Anche se la legge, evidentemente, non è stata ancora oggetto di studi, né di pronunce giurisprudenziali, tuttavia un'analisi preliminare si ritiene utile.
Questo scritto, perciò, vuole dare rilievo a quei caratteri che appaiono più interessanti già ad una prima lettura del testo legislativo.
Preliminarmente, è bene soffermarsi sulla ratio delle varie normative precedenti, votate alla difesa di un soggetto contrattualmente più debole, qual è il consumatore.
Negli ultimi tempi, il commercio si presenta sempre più camaleontico, pronto a cercare nuove strade per giungere ai fruitori di beni e servizi. Così, si assiste ad una serie di contratti stipulati a distanza (si pensi alle vendite televisive, quelle telematiche) o più in generale alle vendite fuori dai locali commerciali (vendita porta a porta, ad esempio) o, ancora, si assiste ad una contrattazione in cui l'atto viene predisposto unilateralmente dall'imprenditore - venditore, anche attraverso l'utilizzo di moduli prestampati o formulari.
In questi casi, il compratore non effettua necessariamente la libera scelta di contrarre, ma può essere indotto a farlo dall'abilità e dalla persuasione del venditore; inoltre, anche quando l'acquisto è frutto di una sua determinazione, l'acquirente non sempre ha modo di prendere visione dell'oggetto del contratto che può essergli descritto in maniera invitante, ma non necessariamente corrispondente alla realtà.
Affinché il dolus bonus, insito in ogni attività commerciale, non si traduca in un inganno ovvero in una coartazione della volontà dell'altro stipulante, il legislatore è intervenuto per riequilibrare le posizioni contrattuali.
Indubbiamente, si tratta di una scelta da accogliere favorevolmente, anche se segna il passaggio da un diritto civile basato sul dogma della libertà contrattuale ad un diritto che, facendosi carico delle situazioni concrete, inevitabilmente comporta un'ingerenza nell'autonomia negoziale. Di converso, appare chiaro che un contraente assoggettato alla volontà dell'altro, non esprime una propria libera scelta, di talché, senza una tutela dello stipulante più debole, il patto non sarebbe la sintesi di diverse volontà, né la sede in cui l'autonomia contrattuale possa trovare dimora, ma sarebbe l'espressione della forza di un solo soggetto a scapito dell'altro.
Così il legislatore si fa garante di un equilibrio tra le parti, affinché i diritti di chi ha minore voce in capitolo non siano frustrati.
Accanto a leggi ad hoc, vanno menzionate le disposizioni in tema di clausole vessatorie (in alcune norme il legislatore parla di clausole abusive, in ossequio alla direttiva comunitaria) inserite nel codice civile e previste agli artt.1469 bis e ss.. Indubbiamente, questa normativa è una delle più interessanti, perché concerne tutti i contratti stipulati tra consumatore e "professionista", intendendosi come professionista sia l'imprenditore sia chi svolga un'attività libera.
La scelta di porre un capo nuovo nella materia del contratto in generale, dimostra la volontà di prevedere una disciplina trasversale che riguardi tutti i contratti stipulati tra i soggetti de quibus e rappresenta il ritorno ad una legislazione di status, di quegli status che abbisognano di una particolare tutela.
Pur non potendoci soffermare sulla disciplina delle clausole abusive, è bene sottolineare che vi sono diverse analogie tra tale disciplina e quella contenuta nel d.lgs. 24/02, oggetto del nostro studio, come avremo modo di vedere.

Analisi della legge

Il d.lgs. 24/2002 ha introdotto un nuovo paragrafo all'interno del contratto di compravendita, in specie, si tratta del pf.1 bis, inserito dopo quello concernente le disposizioni generali. Esso consta di otto articoli (dall'art.1519 bis all'art.1519 nonies ) ed è rubricato Della vendita dei beni di consumo.
Nonostante tale collocazione, l'art.1519 bis prevede un ambito di applicazione più ampio, poiché riguarda non soltanto la vendita, ma anche i contratti di permuta e di somministrazione, di appalto, di opera e, più in generale, tutti quei patti finalizzati alla fornitura di beni di consumo. Tale scelta legislativa è giustificata dall'esigenza di non rendere il codice ancora più ponderoso, riproducendo la stessa disciplina in ogni singolo contratto, ed inoltre la locuzione finale "gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni" evita di creare lacune al cospetto di stipulazioni atipiche e miste che si risolvano, di fatto, nel fornire beni.
Inoltre, l'art.1519 bis - seguendo la tradizione del diritto comunitario - contiene dettagliate definizioni che consentono di circoscrivere, con più certezza, l'ambito di estensione della normativa.
La prima definizione è quella di consumatore, così come avviene per le altre leggi che introducono una tutela di tale contraente debole. Tale soggetto è qualsiasi persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale svolta. Ancora una volta, per consumatore si è inteso soltanto la persona fisica e ciò induce ad un'osservazione, in quanto sarebbe stato preferibile ampliare la tutela anche alle persone giuridiche senza scopo di lucro, come le associazioni e le fondazioni che, invece, restano prive di tutela.
La disposizione definisce, poi, il significato di "beni di consumo", come qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, e analizza tutte le ipotesi di beni che non sono disciplinate dalla norma. In altri termini, la disciplina concreta dei beni di consumo si ricava per esclusione. Non sono tali, ad esempio l'energia elettrica, l'acqua ed il gas non confezionati in volumi delimitati o in quantità determinate ed ancora non rientrano in questa categoria quei beni che pur essendo mobili e soggetti al consumo, vengano sottoposti a vendita forzata o, comunque, siano venduti dall'autorità giudiziaria.
Ancora, vi sono le definizioni di venditore, produttore e importatore, cioè, tutti quei soggetti i quali rappresentano l'altra parte contrattuale, rispetto al consumatore, quella parte che definiamo forte. Anche la descrizione di tale stipulante è presente nelle normative a difesa dei consumatori; in questo caso, però, essa ci sembra più ampia ed attenta a descrivere tutti i vari soggetti che possono contrarre con l'acquirente.
La legge considera venditore la persona fisica o giuridica, pubblica o privata che, nell'esercizio dell'attività svolta, stipuli i contratti menzionati nella legge; mentre per produttore s'intende la persona fisica o giuridica, pubblica o privata che fabbrichi il bene di consumo, lo importi nel territorio dell'Unione Europea ed anche qualsiasi altra persona che appaia come produttore per aver apposto, sulla cosa oggetto di contratto, il suo nome, il marchio ovvero altro segno distintivo.
Dopo la descrizione del venditore, il decreto spiega il significato di garanzia convenzionale ulteriore; si tratta dell'impegno assunto dal venditore o produttore di riparare, sostituire il bene o rimborsare il prezzo del contratto, qualora tale bene non sia conforme alle condizioni dichiarate. Tale garanzia è ulteriore rispetto a quella imprescindibile dettata dalla stessa legge.
Si conclude con la definizione della riparazione; essa appare interessante, non perché sia difficile comprenderne il significato, ma in quanto prelude al rimedio dell'esatto adempimento, innovativo rispetto al regime tradizionale della compravendita, sul quale ci soffermeremo nel prosieguo.
Sarebbe stato preferibile che il legislatore avesse descritto prima i soggetti del contratto e dopo l'oggetto di esso, per dare maggiore organicità alla norma stessa; ma, nonostante ciò, va rilevata la puntuale descrizione di tutti gli elementi contrattuali, sì da non creare difficoltà interpretative sui singoli aspetti del contratto.
Il primo articolo, dopo la lunga serie di definizione, si chiude prevedendo espressamente che la disciplina si riferisce anche a quei contratti che abbiano ad oggetto cose usate.
Prima della stesura definitiva della norma, i compilatori della legge, si sono interrogati, circa la necessità o meno di fare riferimento alle cose usate. Alcuni affermavano che i beni usati sarebbero, necessariamente, affetti da vizi e, dunque, non potessero essere contemplati nella legge. E' prevalsa, però, la scelta di comprendere, nel testo legislativo, anche questi beni, in quanto il deterioramento è cosa diversa dal difetto di un oggetto che ne impedisca l'utilizzo.
Naturalmente, in caso di beni usati, si tiene conto della fisiologica usura ed il metro di valutazione sarà differente rispetto ad un bene mai usato. Quindi, anche tali oggetti possono presentare difetti che non dipendono dalla normale fruizione del bene stesso e si rende ugualmente necessaria la protezione dell'acquirente.
Ci sembra di dover porre l'accento, ancora, sul fatto che nel contratto di permuta, generalmente, si scambiano beni usati, o almeno uno di essi lo è; poiché la legge richiama espressamente tale contratto, sarebbe apparso superfluo citarlo e poi inibirne la tutela.
Con l'art.1519 ter si entra nel vivo della disciplina. Esso statuisce che il venditore ha l'obbligo di consegnare beni conformi al contratto di vendita.
Tale norma rivoluziona la materia delle garanzie, nonché dell'inadempimento ciò che si deduce anche dall'articolo successivo, imponendosi, pertanto, una lettura congiunta delle due norme.
Soffermandoci sul contratto di compravendita, rammentiamo che esso è un contratto consensuale con effetti traslativi; ciò vuol dire che, in ossequio al generale principio stabilito nell'art.1376 c.c., esso si perfeziona con il semplice consenso manifestato dalle parti. In tale momento, il compratore acquista il bene oggetto del contratto, mentre il venditore ha il solo dovere di consegnarlo: l'obbligo primario del contratto, dunque, consiste nella semplice consegna della cosa che già appartiene alla sfera patrimoniale dell'acquirente.
Nel testo del d.lgs. n. 24/02, invece, il venditore ha sempre l'obbligo di consegnare quel bene acquistato dal consumatore, ma, tale bene dev'essere conforme al contratto.
All'evidenza, la legge già prevedeva che il venditore consegnasse una cosa immune dai vizi (art.1490 c.c.) e che avesse determinate qualità (art.1497 c.c.), ma si trattava (e, diremo meglio, si tratta) di un obbligo ulteriore e secondario, rispetto a quello della consegna. La disciplina passata non è stata abrogata dal d.lgs.24/02, anche se l'ambito di applicazione di quella sembra essersi notevolmente ridotto: infatti, sono esigue le ipotesi di contratti che non intervengano tra consumatori e venditori ed inoltre è nella disponibilità delle parti, quelle che non appartengano alle suddette categorie, fare riferimento alla disciplina di cui al decreto in questione.
Non è chi non veda un mutamento di estremo interesse, capace di assicurare maggiore tutela, ma, almeno secondo un massiccio orientamento dottrinario, difficile da collocare in un sistema consensualistico come il nostro.
Tuttavia, la direttiva CE non ha preso in considerazioni questioni teoretiche, ma, come avviene di consueto nell'ordinamento comunitario, ha effettuato una scelta pratica che fosse la più consona a tutelare il consumatore. Di conseguenza, anche il diritto interno ha dovuto adeguarsi, nonostante, come si è detto, le difficoltà di coniugare questa scelta con la nostra concezione del contratto che si perfeziona con il mero consenso e non già con la traditio.
Il II comma dell'art.1519 ter prevede una serie di ipotesi - che devono coesistere - in presenza delle quali il bene si considera conforme all'uso: si tratta di presunzione iuris tantum. Tra le varie circostanze, la più interessante sembra quella prevista alla lett. c) la quale si riferisce alle qualità ed alle caratteristiche che il consumatore può ritenere sussistenti sulla base della pubblicità del bene effettuata dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, nonché sulla scorta delle etichette impresse sulle cose. Questa norma, implicitamente, induce ad un comportamento leale del produttore e degli altri soggetti richiamati, affinché gli stessi non facciano cadere in errore i consumatori con una pubblicità ingannevole. Così, in mancanza di tale conformità, oltre alla normale azione di annullabilità ( a cui la norma non fa riferimento, ma che all'evidenza potrà esperirsi) il consumatore potrà esercitare le azioni di esatto adempimento, risoluzione del contratto o riduzione del prezzo che analizzeremo in seguito.
Il IV comma, tuttavia, pone un temperamento della responsabilità del soggetto forte della contrattazione, poiché questi non sarà vincolato alle dichiarazioni pubbliche, comprese quelle pubblicitarie, qualora dimostri che: I) non era a conoscenza di tali dichiarazioni, né poteva conoscerle adoperando l'ordinaria diligenza; II) la dichiarazione era stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto, così da essere conoscibile dal consumatore acquirente; III) la decisione dell'acquisto non dipendeva da tali dichiarazioni.
Queste tre circostanze sono alternative e trasferiscono l'onere della responsabilità (la conoscenza o conoscibilità delle dichiarazioni correttive delle precedenti) sul consumatore.
Tale capoverso va letto con favore, poiché tutela quei soggetti che, pur essendo venditori, possono non essere a conoscenza di dichiarazioni ed etichette di cui non sono responsabili. Non sempre, infatti, il contraente alienante può ritenersi più forte dell'acquirente; ciò non avviene nel caso di piccoli venditori o imprenditori soggetti anch'essi alle regole stabilite da quelle imprese di notevole peso sulla scena economica.
Accade che, spesso, gli stessi venditori abbiano bisogno di una protezione, poiché costretti a porre determinate condizioni contrattuali imposte dai produttori o da chi rappresenta l'anello più forte della catena commerciale. Attraverso una tutela delle imprese e dei venditori maggiormente deboli, per i quali l'attività stessa è fonte di sostentamento, si assicura la correttezza del mercato e, di conseguenza, gli stessi consumatori si giovano di questa maggiore garanzia di trasparenza e concorrenza leale.
D'altro canto, la norma garantisce anche quegli imprenditori - alienanti che, essendo a capo di imprese di grandi dimensioni, non possono avere un effettivo controllo sull'attività svolta, per loro conto, dai rappresentanti o dagli agenti, sempre che ai primi non si possa imputare una responsabilità per non aver effettuato i necessari controlli, secondo l'ordinaria diligenza.
In questo senso, perciò, il comma in questione ci appare innovativo e capace di evitare sperequazioni. In verità vi sono anche altre leggi che prevedono una tutela del venditore, ma eccetto quella sulla subfornitura (l.192/98), le altre sono eccessivamente laconiche e poco inclini ad assicurare concrete garanzie.
Il punto focale della legge è nell'art.1519 quater la cui rubrica è intitolata "Diritti del consumatore"; esso rappresenta la logica conseguenza dell'art.1519 ter in cui si contempla l'obbligo, per il venditore, di consegnare il bene conforme all'uso.
Nell'art.1519 quater si dispone che il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità del bene al momento della consegna.
Conseguentemente, perché sia rispettato l'obbligo principale del contratto, non è sufficiente consegnare la cosa, ma è necessario che questa abbia le caratteristiche di conformità.
Dalla lettura dell'articolo in questione, il quale fa riferimento alla responsabilità dell'alienante, in combinato disposto con l'art.1519 ter che stabilisce l'obbligo di consegnare il bene conforme all'uso, deriva che la garanzia circa la conformità del bene non opera oggettivamente, bensì debba valutarsi secondo il criterio della responsabilità del venditore.
Questa scelta legislativa si discosta dalla prevalente concezione delle garanzie, secondo la quale esse sono dovute per il solo fatto oggettivo della sussistenza dei vizi o, più in generale, perché il bene non è conforme a quanto pattuito nel contratto, senza verificare la responsabilità del venditore. Rileva pertanto, solo il raggiungimento del risultato che si vuole conseguire, a prescindere dalla valutazione soggettiva.
La norma de qua, invece, fa proprio un indirizzo più recente, secondo il quale è necessario accertare la responsabilità del venditore: in sostanza se vi sia colpa o dolo dello stesso.
Qualora manchi questo elemento soggettivo dell'alienante - usando una terminologia prettamente penalistica, ma efficace ed utile ai nostri fini - nonostante la difformità del bene, non potrà essere imputata alcuna responsabilità al soggetto e, conseguentemente, non si potrà far valere la garanzia suddetta. In tal modo quest'ultima si ricollega all'inadempimento; tuttavia tale legge va oltre l'interpretazione dottrinaria più innovativa, infatti quest'ultima considera la garanzia un obbligo esecutivo secondario e il d.lgs. 24 la delinea come obbligo principale dell'alienante.
Al II comma si legge che in caso di difformità della cosa, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene, attraverso riparazione o sostituzione di esso.
La disposizione in parola contiene una rilevante novità, collegata, concettualmente
e teleologicamente, alle altre a cui si è fatto cenno, ed introduce, a vantaggio del consumatore, l'azione di esatto adempimento.
Come si è detto, nel contratto di compravendita, il principale obbligo dell'alienante consiste nella consegna del bene. La consegna, tuttavia, rappresenta solo un obbligo esecutivo della vendita, mentre l'effetto traslativo della proprietà, in capo all'acquirente, si realizza attraverso la manifestazione del consenso. In considerazione del fatto che sul venditore grava solo un obbligo di "dare", ovvero l'obbligo strumentale di consegna del bene, il legislatore ha previsto, in caso di mancanza di qualità dello stesso, i rimedi di riduzione del prezzo o risoluzione del contratto per inadempimento, oltre al risarcimento del danno.
La giurisprudenza ha, inoltre, costantemente negato l'ammissibilità dell'azione di esatto adempimento, cioè di quell'azione con la quale il compratore pretende l'adempimento in natura, in conformità al bene oggetto del contratto e con la quale, in sostanza, l'acquirente chieda, su ordine del giudice, che l'alienante ripari o sostituisca, a sue spese, il bene viziato. L'esatto adempimento che, in ogni caso, può costituire oggetto di espressa pattuizione tra le parti, infatti, implica, necessariamente, un comportamento dello stipulante che consiste nella riparazione della cosa o nella sua sostituzione. Tuttavia, tale contegno dell'alienante si risolve, appunto, in un facere , incompatibile con il carattere obbligatorio della vendita; questo contratto, invece, comporta soltanto un obbligo di dare, poiché, come affermato poc'anzi, l'effetto traslativo è stato raggiunto al momento del reciproco consenso manifestato dalle parti.
Diversamente avviene nel caso di contratto di appalto, in virtù della differente condotta richiesta all'appaltatore: il facere, sicché in questo caso è consentita l'azione per ottenere l'esatto adempimento, come deriva dall'art.1668 c.c..
Il decreto legislativo de quo ha operato, pertanto, una modifica di ampio respiro, poiché contempla espressamente il rimedio dell'esatto adempimento, che diviene la prima forma di garanzia, precedente la risoluzione del contratto e l'azione di riduzione del prezzo.
Tale rimedio innovativo si concretizza nella riparazione del bene o nella sostituzione dello stesso.
Così facendo, il legislatore ha scelto di considerare come inadempiente il venditore che non consegni il bene conforme a quanto pattuito, come già accennato nell'analisi del precedente articolo.
Si è detto che le disposizioni in esame si applicano anche ad altri contratti; per alcuni di essi l'azione di esatto adempimento era già prevista dal codice (così, per l'appalto a cui abbiamo fatto cenno), in quanto ontologicamente ammissibile.
Attraverso la novella legislativa, si è giunti ad un regime omogeneo per tutti quei contratti dei consumatori che consistano nella dazione di una cosa.
L'esatto adempimento si traduce, dunque, nel ripristino ovvero nella sostituzione del bene, a scelta del consumatore, purché il rimedio richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente gravoso rispetto all'altro. Onde evitare l'incertezza di una locuzione quale "eccessivamente oneroso", adoperata al III comma del suddetto articolo, è lo stesso legislatore che spiega cosa bisogna intendere con quelle parole. Al IV comma, infatti, definisce eccessivamente oneroso quel rimedio che imponga al venditore spese irragionevoli tenendo conto del valore del bene, dell'entità del difetto, nonché della circostanza che l'altro possa esperirsi senza arrecare notevoli disagi al consumatore.
Il V comma, inoltre, prevede le modalità della riparazione o sostituzione, così da non provocare ulteriori difficoltà all'acquirente, anche in considerazione del fine che ha spinto il consumatore all'acquisto. Sicché, in caso di beni necessari o di particolare rilievo, si evitano disagi, oltre quelli determinati dalla mancata conformità della cosa.
Nelle bozze del decreto, era stata prevista anche l'ipotesi in cui la riparazione fosse effettuata da un terzo; si è scelto, invece, di omettere quest'ulteriore rimedio, onde evitare di rendere più macchinoso il contenuto della legge.
In seconda istanza, il consumatore può richiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo; in tal modo è stato capovolto, come già detto, l'ordine previsto dalle garanzie di cui agli artt.1490 e 1497 c.c. Anche in questo caso, la norma configura le ipotesi in cui esperire tali strumenti contrattuali ed esclude che possa chiedersi la risoluzione del contratto in caso di difetto di lieve entità, qualora non siano stati possibili la sostituzione o la riparazione; sicché, in tale evenienza, si avrà soltanto la diminuzione del prezzo. (art.1519 quater X comma).
L'art.1519 quinquies prevede un diritto di regresso, nei confronti del produttore o di precedenti venditori, da parte del venditore che sia responsabile verso il consumatore, qualora il vizio del bene dipenda dalla condotta dei primi. Nell'ottica di una tutela concreta che non imputi automaticamente una responsabilità all'alienante ultimo, la norma prevede espressamente i casi di vendita a catena e tutte le altre ipotesi in cui più soggetti siano coinvolti in un'operazione commerciale. In tal modo, saranno colpite solo le responsabilità effettive ed il venditore da cui non dipenda direttamente il vizio della cosa, vedrà tutelata la sua posizione.
Si tratta di una specificazione della difesa del venditore debole ed irresponsabile a cui si è già fatto cenno.
L'art.1519 sexies riguarda i termini entro cui il consumatore può denunciare la mancata conformità del bene ed esperire l'azione nei confronti del venditore. Tale termine appare ampliato rispetto alla normativa già contemplata nel codice civile, in quanto il consumatore deve denunciare i vizi entro due mesi dalla scoperta, a pena di decadenza, mentre l'azione per far valere gli stessi si prescrive in ventisei mesi dalla consegna del bene.
E' da accogliere con favore l'ampliamento temporale, pur considerando opinabile la sussistenza del limite, da cui far decorrere l'azione, che resta pregiudiziale per il consumatore. Infatti, così come prevede anche l'art.1495 c.c. - il quale, però, contiene termini molto più brevi (otto giorni per la decadenza del diritto e prescrizione in un anno) - l'art.1519 sexies stabilisce che la decorrenza del dies a quo, per esperire l'azione, parte dal momento della consegna del bene e non dalla scoperta del vizio, come sarebbe apparso preferibile.
Certamente questa scelta è dettata dalla necessità di rendere più sicuri i traffici commerciali conferendo agli stessi una maggiore certezza, tuttavia non sempre tempi ristretti consentono che un vizio possa venire alla luce.
In ogni caso, il prolungamento previsto dal d.lgs. 24/02, dovrebbe assicurare maggiori garanzie e colmare le lacune dell'altra disciplina.
Inoltre, il comma III statuisce che, salvo prova contraria, si presumono già esistenti al momento della consegna, i difetti della cosa che si manifestino entro sei mesi dalla consegna stessa, eccetto che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con il genere di difformità della cosa.
Per il resto, la norma appare aderente alla sua omologa, prevista dal codice e più volte richiamata, l'art.1495 c.c.
L'art.1519 septies si riferisce, poi, alla garanzia convenzionale, a quella cioè che eventualmente le parti abbiano pattuito, in aggiunta a quella legale.
Si tratta di una garanzia contenuta nella pubblicità o in una dichiarazione pattizia.
L'articolo esordisce richiedendo che la garanzia contenga un riferimento esplicito a questa legge ed ai diritti che la stessa prevede.
Il mancato rispetto di tale indicazione, nella pubblicità o nel contratto, non esime il venditore da tutti i suoi obblighi, anche convenzionali.
La scelta legislativa è mossa dalla necessità di evitare che l'alienante eccepisca la mancanza dei requisiti formali, per non ottemperare all'impegno assunto.
L'altra norma che merita di essere oggetto di attenta riflessione, è l'art.1519 octies.
Esso statuisce che le disposizioni contemplate nella legge sono imperative ed è nullo qualsiasi patto, anteriore alla dichiarazione con cui il consumatore rende noti i vizi al venditore, che miri ad eludere la normativa de qua.
La nullità può essere fatta valere soltanto dall'acquirente e rilevata d'ufficio dal giudice.
Si tratta di un'ipotesi di nullità speciale, in sintonia con la disciplina delle clausole abusive ex art.1469 bis e ss.
In verità, queste ultime disposizioni si riferiscono all'inefficacia, ma, poiché essa non è una forma di invalidità, bensì l'epifenomeno dell'invalidità, si è ritenuto che il legislatore, all'art.1469 quinquies, volesse riferirsi alla nullità relativa.
Si ricordi, incidentalmente, che anche un contratto valido può non spiegare effetti, quando, ad esempio, sussista una condizione, un termine ovvero in caso di revoca di una precedente stipulazione che renda quest'ultima priva di effetto; quindi, più in generale, può affermarsi che l'inefficacia rappresenti l'inettitudine di un contratto a produrre effetti il che può essere determinato anche da una causa d'invalidità, ma non necessariamente da essa.
Tornando a noi, possiamo affermare che la nullità di cui all'art.1519 octies, rappresenti una forma di nullità relativa, poiché soltanto un soggetto può eccepirla ovvero il consumatore, più specificamente, essa incarna un'ipotesi di nullità di protezione.
Al fine di proteggere l'anello debole della contrattazione, infatti, il legislatore si serve di questa patologia contrattuale la quale consente ad un determinato soggetto di avvalersi dell'invalidità del contratto.
Solitamente, la disciplina della nullità relativa segue quella dell'annullabilità, proprio perché una sola parte può sollevare il vizio contrattuale, ma nel d.lgs.24/02, non diversamente da quanto avviene per le clausole abusive, è previsto che la stessa possa anche essere rilevata d'ufficio dal giudice, secondo il regime della nullità.
Tale apparente disarmonia con la generale disciplina della nullità relativa è, invece, frutto di una corretta scelta legislativa; infatti l'interesse del consumatore a concludere un patto secondo la normativa predisposta, nonché la protezione di questo soggetto, sono questioni che non riguardano esclusivamente il singolo individuo, ma che, più ampiamente, concernono l'intero ordinamento.
Un contratto stipulato in dispregio alle regole predette è, infatti, contrario all'ordine pubblico. Si tratta, cioè, di una stipulazione che non ha rispettato l'ordine pubblico economico e quei criteri di trasparenza che assicurano una concorrenza leale sul mercato; perciò, alla luce degli artt.1343 e 1418 c.c., il patto in questione è nullo e, per le dette ragioni, tale nullità è rilevabile d'ufficio.
Quanto al regime della prescrizione, a fronte di chi sostiene che, secondo le regole della nullità, l'azione dovrebbe essere imprescrittibile, altri ritengono che, in caso di nullità relativa, si segua la disciplina propria dell'annullabilità: prescrizione in cinque anni.
Sembra da preferire la tesi che ritiene imprescrittibile l'azione, poiché in questo modo si segue il regime della nullità assoluta a cui quella relativa s'ispira e con cui vi sono maggiori similitudini, di quante non siano presenti con l'annullabilità.
L'art.1519 octies è, dunque, norma imperativa per i contratti tra venditore e consumatore, mentre negli altri casi - cioè in quei contratti stipulati tra soggetti differenti rispetto a quelli descritti - si potrà ugualmente fare riferimento all'art.1519 octies, con funzione non già imperativa, ma dispositiva. E, quindi, poiché la vecchia normativa non viene travolta, coesistono i due rimedi di cui agli artt. 1490 e1497 c.c. da un lato e 1519 octies dall'altro e si è al cospetto del così detto "doppio binario".
Mentre il legislatore ha previsto la nullità di qualunque accordo precedente alla comunicazione al venditore dell'esistenza del vizio, viene ammesso un accordo successivo alla dichiarazione del consumatore, qualora esso abbia un fine transattivo e ciò si deduce dalla lettera della norma che si riferisce, espressamente ed esclusivamente, ai patti anteriori alla denuncia del difetto di conformità. Questa scelta legislativa si giustifica con il favore accordato alle transazioni, proprio per la loro idoneità ad assorbire le liti che intercorrono o potrebbero sorgere tra le parti.
Terminiamo con l'art.1519 nonies, l'ultimo contenuto nel decreto, che non presenta difficoltà interpretative Esso si limita a disporre che tale legge non limita, né esclude i diritta presenti nelle altre disposizioni che tutelano il consumatore. Ciò significa che le norme de quibus possono armonizzarsi con le altre normative contenenti garanzie per il consumatore e, cioè, a mero titolo esemplificativo, con la materia delle clausole abusive, quella della pubblicità ingannevole, della normativa per l'informazione del consumatore ed in particolare con la legge in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi .

Conclusioni

Il decreto legislativo n.24/2002, sommariamente analizzato, appare in sintonia con la legislazione a tutela dei consumatori che lo ha preceduto e dallo stesso fatta salva; tuttavia appare il frutto di una scelta legislativa più matura che ha superato le incertezze e colmato i vuoti di tutela di altre leggi in materia.
In primo luogo, è rilevante la previsione di garanzie anche per i venditori ultimi i quali, spesso, non hanno alcuna voce in capitolo, ma sono condizionati dalle scelte effettuate, a monte, da precedenti alienanti o produttori. In questo senso, ripetiamo, alcune leggi in materia sono state carenti.
In secondo luogo, la scelta di richiamare espressamente la nullità ed alla quale non si deve giungere attraverso una intricata esegesi normativa, come si è dovuto fare, di converso, per la disciplina delle clausole abusive.
In terzo luogo, il prolungamento dei termini per esercitare l'azione per far valere i vizi che garantisce una tutela più concreta del consumatore.
Infine, la possibilità di promuovere il rimedio dell'esatto adempimento, anzi di considerare questo la prima azione esperibile dal consumatore, nonostante le difficoltà di coniugare tale disciplina con il principio del contratto consensuale. Proprio in virtù delle innegabili difficoltà ermeneutiche che l'art.1519 quater pone, si deve accogliere con favore la decisione di mantenere in vita la vecchia disciplina, per tutti quei contratti che non intervengano tra consumatore e venditore.
Si tratta di un ambito residuale, come è facile constatare e come già si è detto, dunque le vecchie disposizioni non verranno applicate che in casi sporadici, ma il riferimento al doppio binario consente di non recidere l'assetto normativo precedente, dotato di una ragione dogmatica di fondo: quella, ribadiamo, secondo cui in un contratto consensuale l'obbligo primario dell'alienante non potrebbe che consistere nella consegna di una determinata cosa divenuta di proprietà dell'acquirente, al momento in cui si è concluso l'accordo.
Ci sembra che su questo punto vada soffermata l'attenzione, poiché è su di esso che la legge esprime la sua maggiore novità, così come crediamo che su tale aspetto si soffermerà, in maniera più massiccia, l'attenzione della giurisprudenza.
Le poche osservazioni critiche che si sono rilevate nell'analisi delle varie disposizioni, non tolgono, dunque, pregio al decreto che aggiunge un nuovo tassello alla normativa di garanzia dei contraenti più deboli e che concorre a disegnare in modo ancora più evidente questa nuova concezione di contratto in cui l'autonomia negoziale sembra scalzata dalla necessità di predisporre una tutela di determinati soggetti.




Art. 1. Disciplina della vendita dei beni di consumo

Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile e' inserito il seguente paragrafo: "1-bis. - Della vendita dei beni di consumo. 1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni).

  • Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
  • Ai fini del presente paragrafo si intende per:
    1. consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
    2. beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
      1. i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
      2. l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;
      3. l'energia elettrica;
    3. venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
    4. produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
    5. garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';
    6. riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
    Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.

    1519-ter (Conformita' al contratto).

    - Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
    Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
    1. sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
    2. sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
    3. presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;
    4. sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
      Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
      Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
      1. non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
      2. la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
      3. la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione.

      Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'.
      Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

      1519-quater (Diritti del consumatore).

      Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
      In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.
      Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
      Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
      b) dell'entita' del difetto di conformita';
      d)dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
      Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
      Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

      Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
      1. la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
      2. il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
      3. la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
      Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
      Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
      1. qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
      2. qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

      Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.

      1519-quinquies (Diritto di regresso).

      Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
      Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

      1519-sexies (Termini).

      - Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
      Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.
      La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.
      Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
      L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

      1519-septies (Garanzia convenzionale).

      - La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.
      La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
      1. la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
      2. in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
      A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
      La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
      Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

      1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni).

      - E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo.
      La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
      Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
      E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

      1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni).

      - Le disposizioni del presente paragrafo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".