L’esercizio del diritto, con particolare riferimento al diritto di cronaca e al diritto di critica e all’eventuale responsabilità del giornalista in caso di intervista.
a cura di
Laura Galli

Premessa

L’argomento giuridico di cui si tratterà in questa sede è stato oggetto di annose dispute dottrinali e giurisprudenziali, essendo la materia del contendere di estrema attualità.
La tematica del diritto di cronaca giornalistica, della sua interferenza con il diritto di critica e del suo esercizio tramite il veicolo più immediato dell’attività giornalistica, ossia l’intervista, costituisce fonte di discussioni che riflettono una certa quotidianità.
Per tale motivo, in tale sede, chi scrive ha cercato di cogliere gli aspetti più salienti degli istituti de quibus, con particolare riguardo alle numerose pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite negli anni recenti dell’attività della Suprema Corte.
I contrastanti orientamenti giurisprudenziali offrono, pertanto, lo spunto per valutare gli argomenti trattati dalle più diverse angolature, ponendo particolare attenzione al filo conduttore che ha ispirato la giurisprudenza di legittimità.

1. L’art.51 c.p.
L’esercizio del diritto è disciplinato dall’art.51 c.p., primo comma, il quale dispone che "l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità".
L’istituto in esame rientra nelle fattispecie delle cause di giustificazione, dette, altresì, scriminanti od esimenti della punibilità, per cui viene meno il contrasto tra un determinato comportamento e la norma incriminatrice che lo tipicizza.
In altri termini, in presenza di una causa di giustificazione, un fatto che altrimenti sarebbe reato, tale non è perché la legge medesima lo impone o lo consente.
Ed è in riferimento a quest’ultimo aspetto che va ricercata l’individuazione della ratio normativa.
Si parla, a tal proposito, di rispetto del principio di non contraddizione all’interno di uno stesso ordinamento giuridico: costituirebbe, infatti, una palese contraddittorietà la concessione da parte dell’ordinamento di un potere d’agire, sanzionandone, allo stesso tempo, l’esercizio.
Il potere giuridico d’agire, tutelato dall’art.51 c.p., è stato oggetto di interpretazioni giurisprudenziali intese a fornire una connotazione il più estensiva possibile al concetto di "diritto".
Difatti, la giurisprudenza maggioritaria, superando un iniziale orientamento negativo, è ora esplicita nell’attribuire al termine "diritto" una portata molto vasta, facendovi rientrare tutti i comportamenti autorizzati dall’ordinamento e lasciando fuori i soli interessi legittimi e semplici, in quanto strutturalmente insuscettibili di esercizio.
Si ritiene a voce concorde che fonte del potere giuridico d’agire può essere tanto la legge in senso stretto (statale e regionale), quanto altre fonti, quali una sentenza, un contratto di diritto privato, un regolamento, un atto amministrativo, nonché, secondo alcuni, la consuetudine. Vanno, inoltre, richiamate le disposizioni contenute nell’art.10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, quale fonte di norme integrative del diritto sostanziale italiano.

2. I limiti intrinseci ed estrinseci all’esercizio di un diritto
L’efficacia scriminante dell’esercizio del diritto incontra un duplice ordine di limiti. Limiti interni, attinenti al fondamento ed alla natura dello stesso diritto esercitato, al fine di poter individuare quali sono le manifestazioni che si pongono al di fuori della scriminante, costituendo esse un abuso della medesima; limiti esterni, che presuppongono la necessità di armonizzare la scriminante de qua con altri diritti parimenti riconosciuti, operando un equo bilanciamento tra opposti interessi.
A tal proposito, si distingue tra diritti riconosciuti dalla legge ordinaria e diritti sanciti dalla stessa Costituzione. Nell’ambito di questi ultimi, assumono particolare rilevanza la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di stampa sancite e tutelate dall’art.21 della Costituzione.

3. Il diritto di cronaca
Il diritto di cronaca giornalistica è autentica espressione della libertà di manifestazione del pensiero, attributo indefettibile della personalità umana.
Tale diritto nasce dall’esigenza di tutti i consociati di essere informati circa le notizie concernenti la vita pubblica, attraverso l’ opera dei mass – media, opera annoverabile, pertanto, nella più ampia libertà di stampa.
L’esercizio di siffatto diritto può essere potenzialmente lesivo di altri beni costituzionalmente garantiti, quali il decoro, la reputazione e finanche la riservatezza di un individuo (Cass. Civ. Sez. III sent. 09/06/98 n. 5658).
A salvaguardia di tali valori costituzionali, la giurisprudenza, pressoché consolidata, impone, al fine di non integrare gli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa (previsto e punito dall’art.596 bis c.p.), l’osservanza scrupolosa di tre condizioni:
la verità del fatto narrato o esposto (limite della pertinenza);
l’interesse pubblico, ossia l’utilità sociale della notizia;
la forma civile dell’esposizione (limite della continenza).
(Cass. pen. Sez. V sent. 10/12/97 n. 1473; Cass. pen. Sez. V sent. 04/12/96 n. 891; Cass. pen. Sez. I sent. 07/02/96 n. 978; Cass. pen. 31/08/92 n. 9264; Cass. pen. 27/08/92 n. 9104).
Il primo elemento si riferisce alla veritiera esposizione dei fatti narrati (c.d. verità storica).
Essa deve essere intesa nel senso di una corrispondenza e coincidenza perfette al dato rilevato.
Quindi, il requisito in esame è soddisfatto solo mediante l’esatta e rigorosa correlazione tra i fatti accaduti (res gestae) ed i fatti narrati (historia rerum gestarum), non essendo sufficiente, al riguardo, la mera somiglianza . La giurisprudenza ha parlato, a tal proposito, di "adaequatio" (Cass. pen. sent. 06/07/92 n. 7632).
Ne consegue che il cronista deve attenersi alla verità storica dei fatti risultanti dalla fonte di informazione. Fonte la cui attendibilità, egli ha l’obbligo di controllare scrupolosamente, al fine di poter invocare la scriminante di cui all’art.51 c.p.
Al fine predetto, non è sufficiente presumere l’attendibilità della notizia in base al presupposto della natura qualificata della fonte (ad esempio una fonte pubblica). La giurisprudenza nega, infatti, l’esistenza di fonti privilegiate a cui ricollegare una presunzione di veridicità.
Ne discende che il giornalista non è assolto dall’onere di controllo e verifica della fonte informativa (Cass. sent. 21/02/94 n. 2173).
Egli, pertanto, deve dimostrare di aver posto in atto la diligenza più accurata nella scelta di tali fonti, esplicando un penetrante controllo sulla rispondenza al vero della notizia diffusa (Cass. sez. V sent. 01/09/99 n. 10372).
L’eventuale discrepanza tra il fatto narrato e quello effettivamente accaduto consente l’applicazione dell’esimente, qualora, nonostante sia stato adempiuto il dovere di controllo delle fonti, il giornalista abbia conseguito una errata percezione della realtà e quindi sia stato indotto in errore non colpevole (Cass. pen. Sez. V sent. 21/02/00 n. 1952; Cass. civ. sez. I sent. 24/09/97 n. 9391; Cass. pen. Sez. V sent. 04/12/96 n. 891).
Il limite consistente nella verità della notizia è, altresì, superato allorché siano impiegati termini tecnici, non trasmessi, consapevolmente, nel loro preciso significato lessicale (Cass. sez. V 24/04/96).
Secondo la giurisprudenza più recente, infine, caratterizza l’assenza del principio della pertinenza la distorsione della realtà, a cui si contribuisce con l’omissione di notizie favorevoli al soggetto. Quindi, l’articolista che abbia pubblicato notizie incomplete si pone al di fuori del diritto di cronaca (Cass. civ. sez. III sent. 25/05/00 n. 6877).
Ulteriore limite all’esercizio del diritto di cronaca attiene alla rilevanza sociale della notizia propalata, ossia al soddisfacimento di un pubblico interesse.
La rilevanza sociale della notizia opera allorché essa è in grado di contribuire alla formazione di un’opinione pubblica sui fatti oggettivamente rilevanti per la collettività, in riferimento, altresì, a vicende private di persone impegnate nella vita politica e sociale.
Solamente in tal senso, il diritto di cronaca giustifica le intromissioni nella sfera privata dei cittadini, escludendo la soddisfazione di una semplice curiosità del pubblico (Cass. pen. sez. V sent. 11/03/98 n. 5772; Cass. sez. V sent. 10/02/97 n. 1473).
La finalità di pubblico interesse deve essere contenuta nell’ambito di una critica misurata ed obiettiva e non deve essere assunta quale modalità di aggressione alla sfera morale altrui.
Essa, cioè, non deve assurgere a mero pretesto per offendere l’altrui reputazione (Cass. sez. I sent. 12/01/96 n. 2210) o sfociare in un gratuito attacco personale nei confronti della persona oggetto della notizia (Cass. 02/10/92).
In tale contesto, si inserisce il terzo requisito fondamentale: la forma civile dell’esposizione dei fatti, il linguaggio utilizzato nella loro valutazione che deve sempre essere improntata a serena obiettività e correttezza, senza degenerare in espressioni volgari e boccaccesche, prive di ogni rispetto per la dignità ed l’individualità della persona di cui trattasi.
L’esercizio del diritto di cronaca non deve, quindi, trasmodare in espressioni denigratorie, insinuazioni, disprezzo da parte del giornalista, esulando da quella obiettività di esposizione che rende legittimo l’esercizio del diritto stesso (Cass. sez. I sent. 07/02/96 n. 978; Cass. 4871/95).

4. Il diritto di critica
Il diritto di critica si differenza da quello di cronaca poiché esso non si concretizza nella descrizione materiale di un fatto ma nella sua ricostruzione storica.
Esso si manifesta in un giudizio o opinione che non si può pretendere rigorosamente obiettivo, in quanto l’interpretazione della verità storica è necessariamente soggettiva (Cass. sez. V sent. 17/03/00 n. 3477; Trib. Pen Milano sez. V 13/04/99).
Nonostante vi sia un’evidente discrepanza tra diritto di cronaca e di critica, l’orientamento giurisprudenziale prevalente sembra accogliere una sostanziale compatibilità tra i due diritti, purché essi siano esercitati nel rispetto dei limiti per ciascuno previsti, i quali, in riferimento al diritto di critica, sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell’argomento e dalla correttezza delle espressioni utilizzate (Cass. sez. V 23/09/97).

5. La responsabilità del giornalista in caso di intervista
L’intervista costituisce il mezzo tipico ed immediato di svolgimento dell’attività giornalistica, attraverso cui vengono raccolte e diffuse notizie ed opinioni di altre persone (intervistati), considerate importanti od interessanti.
La propalazione delle notizie è sollecitata dalle domande del giornalista – intervistatore, attraverso una sorta di "provocazione".
Il tema della responsabilità del giornalista – intervistatore è stato oggetto di numerose interpretazioni giurisprudenziali.
La giurisprudenza di legittimità è sempre stata orientata nel ritenere che la pubblicazione delle dichiarazioni rese ad un giornalista costituisce, in re ipsa, un mezzo di divulgazione dell’offesa, qualora le affermazioni rilasciate siano lesive dell’altrui reputazione.
In tal caso, l’intervento del giornalista, che ha dato causa all’evento offensivo attraverso la formulazione di domande suggestive o provocatorie, diventa causalmente determinante e quindi concorrente nel reato ai sensi dell’art.110 c.p.
Egli diviene, pertanto, coautore consapevole di eventuali dichiarazioni diffamatorie (Cass. sez. V 05/03/97).
Al giornalista è imposto, dunque, l’obbligo di riportare testimonianze od opinioni corredate dal triplice requisito previsto per la configurabilità del diritto di cronaca. Oltre la veridicità della notizia riportata, quindi, occorrono anche la sussistenza dell’interesse pubblico e della continenza.
Sotto quest’ultimo profilo, il giornalista non può limitare il suo intervento alla riproduzione diligente ed esatta di quanto riferito dall’intervistato ma deve accertare, svolgendo un ruolo censorio, che le dichiarazioni rilasciate non consistano in espressioni volgari, umilianti o dileggianti (Cass. 15/03/99; Cass. 16/12/98).
Non essendo, tuttavia, concepibile una censura formale sul contenuto delle affermazioni dell’intervistato, può ritenersi sufficiente la riproduzione fedele di queste, opportunatamente virgolettate. Riproduzione che deve sempre essere accompagnata da un atteggiamento obiettivo e neutrale mantenuto dal giornalista (Cass. sez. V sent. 27/06/00 n. 7498).
Tale posizione da ultimo assunta dalla Cassazione rappresenta, indubbiamente, una conferma dell’orientamento seguito sin ora dalla stessa Corte ma, al contempo, un indiscutibile passo indietro rispetto ad una recente presa di posizione, ancorché voce isolata, dei giudici di legittimità con la sentenza 23/02/00 n. 2144.
Tale sentenza ha avuto il merito di fare chiarezza sulla materia del contendere, distinguendo nettamente la posizione di chi rilascia l’intervista da quella di chi la effettua e ritenendo applicabile al primo, ricorrendone i presupposti, l’esimente del diritto di critica ed al secondo l’esimente del diritto di cronaca.
Con la sentenza in esame si era, dunque, aperto uno spiraglio al giornalista che avrebbe potuto vedersi riconoscere la scriminante, qualora avesse divulgato i fatti di cui era a conoscenza, riportando fedelmente il contenuto di quanto profferito dalla persona intervistata.
Un’ultima breve considerazione merita la configurabilità di un’eventuale responsabilità in capo al direttore di una testata giornalistica circa l’omesso controllo sul contenuto della pubblicazione (art.57 c.p.).
Esso è ritenuto reato distinto ed autonomo rispetto a quello di diffamazione. Tale ultima fattispecie incriminatrice è, infatti, caratterizzata dall’elemento soggettivo del dolo, in particolare dolo commissivo.
L’ipotesi dell’omesso controllo configura, invece, una responsabilità a titolo di colpa, per aver trascurato una doverosa verifica sul contenuto della pubblicazione e per non averne impedito, conseguentemente, la stessa.
Si tratta, in particolare, di una colpa specifica, per la carica rivestita dal direttore responsabile, a seguito dell’inosservanza di regole di condotta legalmente imposte (Cass. sez. V sent. 12/05/00 n. 5611).