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Corruzione, Concussione, Peculato a cura di Antonia Messina Premessa. CORRUZIONE Alla figura di corruzione sono dedicati ben sette articoli del codice penale ( 318 – 322). Essa può essere definita come un accordo fra un pubblico funzionario ed un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo all’esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto. Il codice distingue la corruzione propria dalla corruzione impropria. Il criterio discretivo è dato dalla contrarietà ai doveri d’ufficio : la corruzione è propria se il mercimonio dell’ufficio concerne un atto contrario ai doveri d’ufficio (Cass. VI, 5 / 02 / 1998) la corruzione è impropria se la compravendita concerne un atto conforme ai doveri d’ufficio. Questa analisi verterà soprattutto sulla corruzione propria ed impropria. CORRUZIONE cd. “ PROPRIA” Sotto la rubrica “ corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio l’art 319 del codice penale statuisce: Il pubblico ufficiale, che, per omettere e ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per se o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. L’art. 320 comma 1, estende l’applicazione delle predette disposizioni “all’ incaricato di un pubblico servizio”, mentre il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che,” in ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”. A sua volta l’art. 321 sancisce la estensione delle pene stabilite negli articoli 319 e 320 “ anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”. Il delitto di corruzione propria risulta dalla combinazione delle tre norme testè riportate. La corruzione propria può essere: 1) ANTECEDENTE: quando la retribuzione è pattuita anteriormente al compimento dell’atto e al fine di compierlo; 2) SUSSEGUENTE : se la retribuzione concerne un atto contrario ai doveri d’ufficio già compiuto. La legge n. 86 del 1990 ha provveduto ad unificare le due ipotesi lasciando la struttura delle condotte incriminate invariata. BENE TUTELATO Una tesi a lungo dominante ravvisava il bene tutelato nel prestigio della P.A., prestigio che sarebbe leso da ogni comportamento scorretto del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio. Attualmente la tesi dominante ritiene che il bene tutelato sia rappresentato dai principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione indicati nell’art. 97, comma 1, Cost.: il buon andamento perché il comportamento di atti contrari ai doveri d’ufficio comporta la violazione delle regole di esercizio delle funzioni amministrative; l’imparzialità perché si viola l’obbligo della P.A. di porsi in posizione di estraneità rispetto agli interessi particolari e di trattare questi ultimi in maniera sostanzialmente uguale ( Cass. VI, 24-5-90; Cass. VI, 7-10-92). SOGGETTO ATTIVO Soggetto attivo della corruzione propria è, innanzitutto, il “pubblico ufficiale”; e per il disposto dell’art.32°, comma 2 anche “qualsiasi persona incaricata di un pubblico servizio” nonché, ex art. 321, il “privato”. Occorre che il soggetto, al momento del fatto possegga la qualifica richiesta: se il soggetto accetta un compenso in vista dell’assunzione futura della qualifica, non è punibile. NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE L’art. 357 del codice penale così definisce il pubblico ufficiale : “ AGLI EFFETTI DELLA LEGGE PENALE , SONO PUBBLICI UFFICIALI COLORO CHE ESERCITANO UNA PUBBLICA FUNZIONE LEGISLATIVA, GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA. AGLI STESSI EFFETTI E’ PUBBLICA LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA DISCIPLINATA DA NORME DI DIRITTO PUBBLICO E DA ATTI AUTORITATIVI, E CARATTERIZZATA DALLA FORMAZIONE E DALLA MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA’ DELLA P.A. O DAL SUO SVOLGERSI PER MEZZO DI POTERI AUTORITATIVI O CERTIFICATIVI”. La qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono o debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della P.A. oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi ( Cass. Sez. Un., 11-7-1992; Cass. VI, 13-1-1999). Si prescinde, ai fini della individuazione della qualifica di pubblico ufficiale dal fatto che il soggetto intrattenga un rapporto con un ente avente natura pubblicistica, essendo necessaria e sufficiente l’esercizio di una pubblica funzione. (Cass. VI, 5-10-1992). Per pubblica funzione si intende il complesso di pensiero, di volontà e di azione, che, si esplica, con attributi di autorità, nelle sfere di organi legislativi, amministrativi e giudiziari. NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO Anche la nozione di incaricato di pubblico servizio è contenuta nel codice penale all’art. 358. In una importante sentenza la Corte di Cassazione ha affermato che : “ E’ persona incaricata di pubblico servizio colui che, pur agendo nell’ambito di una attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non ha i poteri tipici di questa, purchè non svolga semplici mansioni di ordine, né presti opera meramente materiale” ( Cass. Sez. Un., 11-7-1992). In un'altra sentenza la Corte ha stabilito che : “ Per pubblico servizio si intende un’attività non autoritaria, accessoria o complementare ad una pubblica funzione, che non si risolva in un lavoro meramente manuale” ( Cass. VI, 16-1-1991). SOGGETTO PASSIVO Soggetto passivo è sempre lo Stato o il diverso ente pubblico per il quale il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio svolgono le proprie funzioni. CONDOTTA La condotta incriminata, che ha carattere bilaterale ( Cass. VI, 24-9-1988), consiste per il pubblico ufficiale nel ricevere o nell’accettare la promessa e per il privato nel dare o nel promettere denaro o altra utilità. Le due prestazioni devono essere legate da un vincolo di corrispettività, secondo un rapporto di proporzionalità da valutare in base a parametri di adeguatezza sociale ( Cass.VI, 19-4-1996). Ciò vale ad escludere il reto nell’ipotesi di cd. Piccoli donativi, o nel caso di palese e grossolano squilibrio tra le due prestazioni. La condotta deve essere compiuta per ottenere o ritardare un atto dell’ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio. Si deve avere riguardo non ai singoli atti, ma all’insieme del servizio reso al privato. Pertanto anche se ogni atto singolarmente considerato corrisponde ai requisiti di legge, è l’asservimento della funzione per denaro o altra utilità agli interessi del privato che concreta il reto in questione, realizzando la violazione del dovere di imparzialità ( Cass. VI, 14-7-1998). OGGETTO MATERIALE Oggetto materiale della condotta è “il denaro o altra utilità”. Nel termine utilità va inteso tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale e morale, patrimoniale e non, consistente tanto in un dare , quanto in un facere, e ritenuto rilevante alla consuetudine comune ( Cass. Sez. Un., 11-5-1993). Non rientrano nel concetto di altra utilità le cd. Regalie e, in genere i donativi di pura cortesia quando, in ragione della loro manifesta sproporzione rispetto all’atto del pubblico ufficiale, cui sono destinati, siano del tutto inidonei ad assumere valore e significato di retribuzione, posto che nel concetto di retribuzione è sempre insita una idea di adeguatezza e di corrispettività ( Cass. VI, 3-11-1998). ELEMENTO SOGGETTIVO L’elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di ricevere per se o per un terzo una dazione o una promessa di danaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto d’ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio ( Cass. I, 30-4-1991). CONSUMAZIONE Il reato è istantaneo e si perfeziona nel momento e nel luogo in cui il pubblico ufficiale riceve il compenso o la promessa di compenso per compiere l’atto contrario ai suoi doveri. ( Cass. VI, 10-7-1990). Non è necessaria l’effettiva dazione di ricompensa, ma è sufficiente il raggiungimento del mero accordo ( Cass.VI, 16-2-1994). CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Le aggravanti per la corruzione propria sono previste dall’art. 319 bis. Questo articolo dispone che : “ LA PENA E’ AUMENTATA SE IL FATTO DI CUI ALL’ART. 319 HA PER OGGETTO IL CONFERIMENTO DI PUBBLICI IMPIEGHI O STIPENDI O PENSIONI O LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI NEI QUALI SIA INTERESSATA L’AMMINISTRAZIONE ALLA QUALE IL PUBBLICO UFFICIALE APPARTIENE “. CORRUZIONE cd. IMPROPRIA La corruzione impropria si ha quando il mercimonio ha ad oggetto un atto conforme ai doveri d’ufficio. Questa può essere ANTECEDENTE se il fatto di corruzione si riferisce ad un atto che il funzionario deve ancora compiere (art. 318 comma 1); SUSSEGUENTE se il fatto di corruzione si riferisce ad un atto che il funzionario ha già compiuto (art.318 comma 2). Ci occuperemo singolarmente delle due tipologie di corruzione impropria. CORRUZIONE IMPROPRIA ANTECEDENTE E’ prevista dall’art. 318 comma 1 e dall’art 321, che estende al corruttore le pene previste per il funzionario corrotto. Soggetto attivo del reato La corruzione impropria antecedente è un reato plurisoggettivo, precisamente un reato a concorso necessario. Del reato rispondono sia il corrotto che il corruttore, cioè sia il pubblico ufficiale che il privato. Condotta Il delitto di corruzione impropria antecedente è un reato di mera condotta, a forma libera. La condotta incriminata si sostanzia in un accordo tra soggetto intraneus e privato avente ad oggetto la compravendita di un atto conforme ai doveri d’ufficio, con retribuzione pattuita prima del compimento dell’atto stesso. La condotta del pubblico ufficiale consiste nel ricevere una retribuzione non dovuta o accettarne la promessa ; quella del privato nel dare o promettere la retribuizone medesima. ( Cass. VI, 29-10-1985). Soggetto passivo Soggetto passivo è lo Stato o altro ente pubblico da cui dipenda il p.u. o l’incaricato di pubblico servizio. Consumazione Il delitto si consuma nel luogo e nel momento il cui il p.u. o l’incaricato di pubblico servizio riceve o accetta la promessa della retribuzione indebita; la consegna di essa va considerata come esecuzione dell’illecito contratto ( Cass. VI, 4-7-1984). Elemento soggettivo E’ costituito dal dolo specifico, consistente “ nella coscienza e volontà del privato di dare o promettere la retribuzione del funzionario di accettarla, con la consapevolezza che tale retribuzione non è dovuta e che viene prestata per ottenere il compimento di un atto d’ufficio “ ( Cass. V, 2-5-1983). CORRUZIONE IMPROPRIA SUSSEGUENTE Questo delitto è previsto dall’art. 318 comma 2, per il quale “ se il p.u. riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a seicentomila”. Il reato può essere commesso anche dall’incaricato di pubblico servizio se riveste la qualità di pubblico impiegato ( art. 320). A sua volta l’art. 321 esclude la punibilità del corruttore per corruzione impropria susseguente. Tale forma di corruzione si distingue da quella antecedente : 1) Sia perché la condotta criminosa è limitata alla ricezione di denaro o di altra utilità ( con esclusione quindi dell’accettazione della promessa). 2) Sia perché l’atto d’ufficio è regolarmente compiuto senza alcuna interferenza esterna. Soggetto attivo Soggetto attivo è unicamente il p.u. o l’incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato il quale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio già compiuto. E’ necessario che il soggetto possegga, al momento del fatto la qualifica richiesta. Consumazione La corruzione impr. susseguente si consuma con la consegna della retribuzione, intesa come ricompensa per l’atto già compiuto. Condotta A differenza del reato di corruzione impr. antecedente qui la condotta criminosa è limitata alla ricezione di denaro o di altra utilità ( con esclusione, quindi della promessa). Non occorre una presa di contatto diretta tra il p.u. ed il privato, in quanto il patto corruttivo può essere stretto anche tramite l’attività di terzi intermediari che realizzano il collegamento e portano ad esecuzione il pactum sceleris, purchè risulti che anche il p.u. sia consenziente al patto corruttivo ( Cass. II, 14-11-1988). Elemento soggettivo E’ costituito dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di ricevere la retribuzione, con la consapevolezza che essa è data come corrispettivo dell’atto già compiuto. REATO DI CONCUSSIONE L’art. 317 c.p. così dispone: “ IL PUBBLICO UFFICIALE O L’INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO, CHE, ABUSANDO DELLA SUA QUALITA’ O DEI SUOI POTERI, COSTRINGE O INDUCE TALUNO A DARE O PROMETTERE INDEBITAMENTE, A LUI O AD UN TERZO, DANARO O ALTRA UTILITA’, E’ PUNITO CON LA RECLUSIONE DA QUATTRO A DODICI ANNI” BENE TUTELATO Trattandosi di reato plurioffensivo, il bene-interesse tutelato è individuabile sia nell’esigenza che venga assicurato il regolare funzionamento della P.A., sotto il profilo del buon andamento e dell’imparzialità, sia dalla necessità di tutelare la libera determinazione del singolo cittadino a disporre del patrimonio in piena libertà e senza alcuna forma di coazione ( Cass. VI, 10-10-1992; Cass. Vi, 3-3-1993). SOGGETTO ATTIVO Data la natura di reato proprio, soggetto attivo può essere solamente il p.u. o l’incaricato di un pubblico servizio. “Possono rispondere del reato anche i privati purchè esercitino una pubblica funzione o un pubblico servizio” ( Cass. VI, 11-12-1994). Il delitto di concussione è legato alla obiettiva qualifica di p.u. dell’autore del reato e non alla convinzione soggettiva che la parte lesa ne abbia ( Cass. VI, 15-4-1993). SOGGETTO PASSIVO Soggetto passivo è, oltre la P.A., anche la persona fisica destinataria della condotta di costrizione o di induzione ( Cass. VI, 27-2-1992). CONDOTTA La condotta tipica è costituita dall’abuso, cioè dall’attività posta in essere dall’agente ed idonea a provocare la dazione o la promessa indebita attraverso l’induzione o la costrizione ( Cass. VI, 24-2-2000). Con riferimento alla condotta il reato di concussione si articola in due tipologie: 1. CONCUSSIONE PER COSTRIZIONE : dove per costrizione, si intende l’uso da parte del p.u. di violenza o minaccia per esercitare una pressione su un soggetto al fine di determinarlo a compiere un atto positivo o negativo che incide sul suo patrimonio, prospettandogli in modo univoco anche se non esplicito, un male ingiusto, ponendolo di fronte all’alternativa di accettarlo o evitarlo con l’indebita promessa o la dazione ( Cass. VI. 5-10-1998). Essa implica la prospettazione di un male ingiusto alla vittima che, però rimane libera di aderire alle richieste o di subire il male minacciato. Non è necessario, quindi che la coartazione della volontà del privato sia assoluta, ma è sufficiente che tale volontà non si sia liberamente formata a causa della condotta del p.u. ( Cass. VI, 5-2-1996). 2. CONCUSSIONE PER INDUZIONE : L’induzione consiste nell’utilizzo, da parte del soggetto attivo di mezzi suggestivi idonei a generare nell’animo della vittima il convincimento che è essa stessa ad offrire l’illecita utilità e non lui ad imporla ( Cass. VI, 29-11-1998). Questa si realizza sia attraverso comportamenti non vincolati a forme determinate o tassative, sia attraverso l’attività dialettica del p.u. ed anche mediante la frode e l’inganno. ELEMENTO SOGGETTIVO Consiste nel dolo generico, cioè nella coscienza e volontà di costringere o indurre taluno, abusando dei poteri o delle qualità, ad una promessa o ad una dazione indebita. Il reato è configurabile anche quando il p.u. abbia agito con dolo eventuale, cioè avendo dubbi sull’abusività o sull’indebito. CONSUMAZIONE Il delitto di concussione si consuma nel momento e nel luogo in cui avviene la dazione o la promessa. La dazione successiva alla promessa costituisce un post-factum non punibile, salvo sia il frutto di una nuova attività coartatoria che da vita ad un altro reato di concussione ( Cass. Sez. Un. 1-2-1992). CIRCOSTANZE DEL REATO E’ applicabile al reato in oggetto la circostanza attenuante speciale ex art. 323bis c.p. ( fatto di particolare tenuità), solo quando nella condotta non assuma primaria importanza il diritto individuale disconosciuto e non appaia notevole la lesione arrecata al buon andamento della P.A. ( Cass. VI, 3-10-1997). Sono applicabili anche le attenuanti ex art. 62, n4 e n.6 c.p.. L’attenuante della riparazione del danno, applicabile – qualora ne sia derivato un danno risarcibile- anche al reato di concussione, può essere concessa solo quando l’intervenuto risarcimento sia integrale ( Cass. VI, 11-3-1992). DIFFERENZA FRA CONCUSSIONE E CORRUZIONE Cass. pen., Sez.VI, 19/10/2001, n.1170 Il criterio per distinguere la concussione dalla corruzione propria è quello del rapporto tra le volontà dei soggetti. In particolare nella corruzione esso è paritario e implica la libera convergenza delle medesime verso un comune obiettivo illecito ai danni della p.a.; mentre nella concussione il pubblico agente esprime una volontà costrittiva o induttiva che condiziona il libero esplicarsi di quella del privato, il quale, per evitare maggiori pregiudizi, deve sottostare alle ingiuste pretese del primo. Elemento necessariamente comune alle due figure è l'esistenza di una indebita erogazione del privato al pubblico agente. Elemento eventualmente comune (e necessario solo nella corruzione propria) è un esercizio antigiuridico dei propri compiti da parte del pubblico agente. Elemento, infine, discriminante tra le due figure è la presenza, nella concussione (e l'assenza, nella corruzione), di una volontà prevaricatrice e condizionante da parte del pubblico agente. Ne consegue che, in presenza dei primi due elementi - il mancato accertamento del terzo conduce necessariamente, ad escludere che il fatto oggetto di valutazione possa essere considerato come concussione. PECULATO Il delitto di peculato è stato significativamente modificato dalla riforma della l. 86 del 1990. Tale riforma ha da un lato comportato l’abrogazione del reato di malversazione a danno di privati come figura autonoma assorbendolo nel peculato; dall’altro lato ha limitato il reato di peculato alla sola condotta di appropriazione, espungendo la condotta distrattiva, che può attualmente ricondursi nell’ambito applicativo del nuovo abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. BENE – INTERESSE TUTELATO Il bene – interesse tutelato dalla norma è ravvisato sia nella difesa del patrimonio mobiliare della P.A. dai comportamenti disonesti di funzionari che agiscono al fine di procurare ingiusti vantaggi a se o ad altri, sia nella tutela della legalità, imparzialità e buon andamento nella gestione del patrimonio della P.A. ( Cass. VI, 24-8-1993). Tuttavia si richiede che le cose oggetto di peculato abbiano valore economico, per cui il reato non sussiste se le stesse ne siano prive o abbiano un valore talmente esiguo da non configurare alcuna lesione del patrimonio dalla P.A. (Cass. VI, 21-1-2000). SOGGETTO ATTIVO Data la natura di reato proprio, soggetto attivo può essere solo il p.u. o l’incaricato di pubblico servizio, ma non anche l’esercente di un servizio di pubblica necessità. PRESUPPOSTO DEL REATO Presupposto del reato è il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui. Nella nozione di possesso rientra non solo la disponibilità materiale della cosa (cd. possesso immediato), ma anche la disponibilità giuridica ( cd. possesso mediato) (Cass. VI, 4-6-1997). Il possesso deve comunque collegarsi all’ufficio o al servizio cui il p.u. o l’incaricato di pubblico servizio è preposto ( Cass. 15-12-2000). CONSUMAZIONE Il delitto, monosoggettivo e a forma libera, si consuma nel momento in cui si perfeziona l’appropriazione, mentre non è richiesto per la configurabilità del delitto il danno arrecato alla P.A. ( Cass. Vi, 7-6-1989). Il peculato è un reato istantaneo la cui perfezione coincide con l’intervento dell’agente che comincia a comportarsi nei confronti della cosa uti dominus. DOLO e CIRCOSTANZE DEL REATO Il dolo è generico consistendo nella coscienza e volontà dell’appropriazione. E’ applicabile al peculato l’aggravante ex art. 61 n. 7 ( danno patrimoniale di rilevante gravità) Si applicano – se il fatto criminoso è di particolare tenuità- le circostanze attenuanti ex art.323bis e art. 62 n.4 e n. 6 . |