Raccolta di temi di diritto amministrativo.


Le tracce dei temi ed i relativi suggerimenti proposti sono curati dal dott. Paolo Franceschetti - docente nelle scuole di applicazione forense.




TEMA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO.1
"Parlate del criterio di riparto della giurisdizione, con particolare riferimento alla rilevanza della distinzione tra interesse legittimo e diritto soggettivo nel processo amministrativo".

TEMA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO.2
"Trattate l'istituto della disapplicazione con particolare riferimento alla disapplicazione del provvedimento nel processo amministrativo".

TEMA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO.3
"La disapplicazione nel processo penale, con particolare riferimento ai reati edilizi."

MINIMI CONSIGLI:
Nei temi evitate le espressioni "caduta la tesi pietrificata dell'irrisarcibilità degli interessi legittimi".
L'espressione tesi pietrificata è stata usata per la prima volta dal Nigro e poi l'hanno sempre riportata quasi tutti gli autori (nel mare magnum della convenzione e dell'appiattimento linguistico in cui versa il nostro diritto un'espressione del genere si fa notare facilmente).
Proprio perchè la riportano tutti e in quanto è di un autore in particolare genera una spiacevole sensazione di scarsa capacità di elaborazione personale.
Allo stesso modo evitate le espressioni come "in buona sostanza" e "non già...".
Espressioni originali sono ammesse, ma non riprese da altri. E comunque vanno messe con moderazione (perchè è altissimo il rischio che il commissario sia uno poco incline all'originalità).
In pratica ad un concorso sulla risarcibilità dell'IL la metà dei concorrenti riporterebbe questa espressione.
Così evitate di scrivere che la disapplicazione è un istituto "deforme". O si precisa che lo ha detto Giannini oppure è meglio lasciar perdere.

TEMA.2 - SCHEMA - LA DISAPPLICAZIONE
A) Nozione. La disapplicazione - definita da Giannini "una figlia un po' deforme dei nostri istituti di giustizia amministrativa" - è l'istituto in base al quale il giudice, quando deve conoscere di un rapporto giuridico legato direttamente o indirettamente ad un provvedimento amministrativo illegittimo, giudica il rapporto prescindendo completamente dal provvedimento . In altre parole, se la PA emette un provvedimento illegittimo il ricorrente non può chiedere al giudice ordinario che costui giudichi la validità o l'invalidità dell'atto amministrativo; può invece chiedere al giudice il risarcimento del danno provocato dal provvedimento.
Il giudice può avvalersi della facoltà di disapplicazione in due casi:
1) quando il comportamento lesivo adottato sulla base di un provvedimento illegittimo è posto in essere direttamente dall'amministrazione (articolo 4);
2) quando il comportamento lesivo è posto in essere dal privato, il quale adduce a sua giustificazione il provvedimento emanato dall'amministrazione (articolo 5: "in ogni altro caso").
Per capire l'istituto sarà utile fare alcuni esempi.
1) Un esempio del caso 1; se Tizio viene espropriato illegittimamente di un terreno non può rivolgersi al GO perché annulli il decreto di espropriazione, ma per essere risarcito dei danni; il giudizio, cioè, non ha ad oggetto l'illegittimità del provvedimento di espropriazione, ma il diritto di Tizio ad ottenere il risarcimento.
2) Un esempio del caso 2: Tizio, proprietario di una villa, viene danneggiato dal fatto che la PA abbia rilasciato al suo vicino una concessione edilizia illegittima; costui non può chiedere al GO che annulli la concessione; può però chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa della concessione illegittima.
Come si vede il giudice non giudica direttamente l'illegittimità del provvedimento; si limita a prendere atto della sua illegittimità e a condannare la PA al risarcimento dei danni.
La disapplicazione consiste dunque nel potere di decidere una controversia come se l'atto non esistesse; il giudice, infatti, prescinde dal fatto che sia stato emanato un provvedimento e giudica solo il comportamento dannoso, per verificare se sia lecito o illecito. Il giudizio, quindi, mira ad accertare il solo comportamento (della PA o del privato) successivo al provvedimento, mentre il provvedimento è oggetto di un accertamento meramente incidentale; il provvedimento, quindi, anche se illegittimo, rimane valido ed efficace ("si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio").
Il potere di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo è un logico corollario del principio di separazione dei poteri: grazie a tale istituto, infatti, il GO, non può annullare l'atto amministrativo illegittimo, altrimenti invaderebbe la sfera di competenza che appartiene alla pubblica amministrazione; però ha il potere di disapplicarlo, cioè di decidere una controversia prescindendo dall'esistenza dell'atto.
Ovviamente, in un primo tempo, l'effettivo ambito e l'applicazione dell'istituto della disapplicazione erano molto scarsi. Infatti, una volta accolta la prospettiva secondo cui in presenza di un provvedimento amministrativo, sia pure illegittimo, non esistono diritti soggettivi, ma solo interessi legittimi, l'effettiva possibilità che al GO capitasse sotto mano una causa in cui dovesse disapplicare un provvedimento era molto limitata. Ultimamente, invece, per le ragioni già esposte, l'ambito di applicazione dell'istituto si è ampliato e si ritiene disapplicabile ogni provvedimento amministrativo affetto da qualsiasi vizio di legittimità, compreso l'eccesso di potere.
Contraddizioni dell'istituto. Tuttavia a questo punto sarà forse comprensibile perchè l'istituto si è meritato da Giannini l'appellativo di figlia deforme della giustizia amministrativa. Infatti:
a) anzitutto affermare che il giudice non può annullare l'atto, ma poi concedergli il potere di comportarsi come se questo non esistesse (cioè come se fosse annullato) equivale ad introdurre nel sistema un istituto a dir poco contraddittorio (di qui la "deformità", dell'istituto).
b) in secondo luogo nel momento in cui la legge dice che il giudice non ha alcun potere sull'atto, ma poi afferma che le amministrazione si devono conformare al giudicato dei tribunali per il caso deciso (articolo 5), è chiaro che prima afferma una cosa e poi contraddice se stessa nell' articolo successivo. Anche qui poi viene palesemente violato il principio di separazione dei poteri.
c) Contraddittorio è altresì, affermare che il giudice non abbia alcun potere sull'atto amministrativo (come sostiene la dottrina e come imporrebbe il principio di separazione dei poteri), quando poi può conoscere dei suoi "effetti" e incidere quindi sul rapporto che da esso scaturisce; perchè per conoscere degli effetti dell'atto, il giudice deve necessariamente giudicarne la legittimità.
Risulta evidente quindi che l'istituto, anche grazie all'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale che si è avuta nei decenni, si è trasformato in un istituto contraddittorio e confuso, che tra l'altro viola palesemente quel principio di separazione dei poteri che almeno in teoria dovrebbe rispettare, e che nella pratica non è mai esistito.




TEMA.3 - SCHEMA - LA DISAPPLICAZIONE NEL PROCESSO PENALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI REATI EDILIZI
Particolarmente dibattuto è il problema della disapplicazione da parte del giudice penale. Ci si chiede, cioè: quando un reato è commesso eseguendo un provvedimento amministrativo illegittimo, la fattispecie costituisce ugualmente reato oppure l'esistenza del provvedimento esclude tale ipotesi? La dottrina è divisa, e per ogni posizione si adducono argomentazioni diverse. Buona parte della discussione verte intorno all'interpretazione dell'articolo 650 c.p. ove è detto che compie un reato "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dell'Autorità". In pratica, sembrerebbe che quel "legalmente dato" possa essere interpretato nel senso che se il provvedimento è illegittimo va considerato come se non fosse mai stato emanato; il che equivale a dire che se taluno commette un reato perché ha eseguito un provvedimento amministrativo, in caso di legittimità di esso, il fatto va imputato all'autorità che ha emanato l'ordine; mentre se il provvedimento era illegittimo, del reato risponde chi ha commesso il fatto (perché il provvedimento viene disapplicato e la fattispecie va decisa come se il provvedimento non esistesse). In linea di massima la dottrina e la giuriprudenza sono orientate come segue: Bisogna distinguere se il provvedimento è elemento esterno o interno alla fattispecie di reato; 1) un esempio di provvedimento esterno è l’oblazione con cui il reo estingue il reato; in tal caso se l’oblazione è illegittima la disapplicazione è ammessa e il reato rimane; 2) un esempio di provvedimento interno è quello che ricorre nell’articolo 650 c.p.(inosservanza dei provvedimenti dell’autorità); qui accade il contrario: se il provvedimento è illegalmente dato allora la disobbedienza non costituisce reato perchè il provvedimento viene disapplicato e considerato tamquam non esset. Nell’ambito dei provvedimenti interni, poi, occorre altresì distinguere tra provvedimenti restrittivi e provvedimenti ampliativi. a) se il provvedimento illegittimo è di tipo restrittivo il giudice lo disapplica assolvendo l’imputato perchè il fatto non costituisce reato; ad esempio, revocata (illegittimamente) una concessione, se Tizio ha continuato ad esercitare l’attività, il fatto non costituisce reato b) se il provvedimento è di tipo ampliativo (concessione illegittima) la soluzione è diversa; il provvedimento non può essere disapplicato e Tizio, esercente la concessione, non ha commesso alcun reato. In realtà, molte delle argomentazioni portate a favore della tesi negativa o positiva sono del tutto inconferenti fino a che rimangono sul piano astratto e non vengono applicate ad un caso pratico. Non sempre infatti è facile distinguere casi in cui il provvedimento è esterno o interno alla fattispecie di reato, e se trattasi di provvedimento ampliativo o restrittivo. Ad esempio se Tizio riceve l'autorizzazione a impiantare un chiosco per vendere giornali, qualora l'autorizzazione sia illegittima non può poi essere condannato per occupazione di suolo pubblico, a seguito della disapplicazione dell'atto amministrativo (in tal caso, infatti, manca del tutto l'elemento psicologico del reato). Al contrario, se il privato ha corrotto i funzionari e era a conoscenza dell'illegittimità del provvedimento, allora, oltre agli altri reati, può sicuramente essergli contestato quello di occupazione abusiva di suolo pubblico. Non si può quindi rispondere in astratto alla domanda se la disapplicazione sia sempre ammessa. In linea teorica la tesi preferibile è senz'altro quella positiva, che si basa sull'articolo 5 della LAC, ove non c'è traccia di una limitazione del principio della disapplicazione al solo giudice civile. Con la precisazione, però, che in pratica occorre andare ad esaminare la fattispecie concreta (e in particolare lo stato psicologico dell'agente) perchè si possa dare una risposta definitiva. Uno dei casi più frequenti capita in materia di reati edilizi; in particolare ci si è chiesti se integra il reato di costruzione abusiva la fattispecie in cui un privato costruisce un immobile e la concessione edilizia sia illegittima. Anche qui non si può dare una risposta positiva o negativa. In linea di massima hanno ragione quelli che sostengono la tesi negativa, i quali affermano che il reato sussiste solo in assenza di concessione edilizia e non anche quando la concessione esiste ma è illegittima; e ipotizzare l'esistenza di un reato in una simile fattispecie equivarrebbe ad ammettere l'analogia in malam partem (che, com'è noto, nel processo penale è inammissibile perché contraria al principio di tassatività). Tuttavia non può escludersi che il privato si sia volutamente adoperato per ottenere la concessione illegittima, e che fosse a conoscenza dei vizi. Nel qual caso il reato è sicuramente ravvisabile (essendo presente l'elemento psicologico)
B) La disapplicazione nel processo amministrativo. Per lungo tempo l'istituto della disapplicazione non ha trovato ingresso davanti al GA. Questo per vari motivi:
- anzitutto si sosteneva che tale potere era esplicitamente riconosciuto al GO, e quindi non poteva essere arbitrariamente esteso anche al giudizio amministrativo;
- in secondo luogo l'istituto della disapplicazione nel processo amministrativo si sarebbe tradotto in una ingiustificata elusione dei perentori e brevi termini propri del processo amministrativo; in pratica - era il ragionamento delle Corti - o l'atto viene impugnato nei sessanta giorni, oppure non è più possibile sottoporlo all'esame del GA, anche se sono ai fini della disapplicazione;
- infine, il potere di disapplicare l'atto ma di conoscere degli effetti di esso è il potere di sindacare il rapporto giuridico che scaturisce dall'atto; ora il processo amministrativo, si affermava, è un processo d'atto, e non può avere ad oggetto il rapporto, così come invece avviene davanti al GO.
Progressivamente - a partire dal 1992 - questo orientamento restrittivo è cambiato.
In primo luogo si è evidenziato il fatto che il potere di disapplicazione è dato al GO in quanto costui non ha alcun potere sull'atto, a differenza del GA, il quale invece, relativamente al provvedimento amministrativo, può esercitare un potere molto penetrante; ora sembrerebbe assai strano che, con riferimento ad un provvedimento amminsitrativo, il GO possa fare qualcosa che al GA non è concesso, cioé che abbia un potere maggiore rispetto a quest'ultimo;
In secondo luogo, se è vero che il potere di disapplicazione è dato al GO in virtù del fatto che questo è giudice del rapporto e non dell'atto, allora lo stesso potere deve essere dato al GA in sede di giurisdizione esclusiva, dato che, in tale ipotesi, il GA è giudice anche del rapporto.
Inoltre, quando la controversia ha ad oggetto un diritto soggettivo, ammettere la disapplicazione davanti al GO e non davanti al GA significa introdurre un disparità di trattamento tra i due processi a tutto svantaggio del privato; questo argomento, poi, è particolarmente valido oggi, che le controversie devolute al GA in sede di giurisdizione esclusiva sono aumentate a dismisura, perchè tale situazione andrebbe a detrimento della tutela dei singoli.
La giurisprudenza. A partire dal 1992, il Consiglio di Stato ha ammesso nelle materie di giurisdizione esclusiva il potere di disapplicazione del provvedimento.
Tuttavia questo potere secondo la Corte, non sarebbe indiscriminato, ma riferito solo agli atti normativi, come i provvedimenti e non agli atti amminsitrativi generali. Questo perchè, quando la controversia ha ad oggetto un atto normativo, agli argomenti già detti se ne aggiunge un altro, e cioè il fatto che l'atto normativo illegittimo è contra legem, e dunque deve essere disapplicato perchè contrastante con una norma di rango superiore.
Successivamente, però, nel 1995 il CDS ha sostenuto l'applicabilità dell'istituto della disapplicazione anche alle materie di giurisdizione di legittimità, e anche gli atti amministrativi generali.




TEMA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO.4
"Dopo aver trattato la natura giuridica e la struttura del contratto di diritto pubblico, trattate la natura giuridica degli accordi tra privati e amministrazione e dei contratti di diritto privato tra PA e privato, con particolare riferimento alla tutela del contraente nei confronti della PA."

IL CONTRATTO DI DIRITTO PUBBLICO

a) Nozione e rapporti con il contratto di diritto privato.

Una delle categorie più controverse, nebulose, e dai confini incerti è quella del contratto di diritto pubblico. E' una categoria importantissima, secondo alcuni autori, ma di cui taluno ne contesta addirittura l'ammissibilità, mentre altri la ignorano del tutto.
Il contratto di diritto pubblico è difficilmente definibile. In linea di massima questa figura può definirsi come il contratto disciplinato unicamente o prevalentemente dal diritto pubblico.
In pratica si tratterebbe di una fattispecie consensuale che presenterebbe alcune grosse analogie con il contratto di diritto civile, pur discostandosene in modo rilevante per quanto riguarda l'oggetto e la disciplina.
L'analogia con il contratto di diritto civile sarebbe costituita dal fatto di essere un accordo tra due o più parti per costituire, regolare, o estinguere un rapporto giuridico, così come recita l'articolo 1321.
Per il resto, però, le differenze fondamentali sarebbero le seguenti.
In primo luogo l'oggetto, costituito da un bene o un servizio nella disponibilità della sola Pubblica amministrazione e quindi indisponibile per il privato.
In secondo luogo la disciplina del rapporto, quasi interamente sottratta al diritto civile, e regolata prevalentemente dal diritto pubblico; il che si tradurrebbe in un diverso regime giuridico, particolarmente nella previsione di un potere unilaterale di recesso da parte della PA.
Infine, in determinate ipotesi, potrebbe anche mancare il requisito della patrimonialità.

B) Il dibattito sulla categoria. La tesi negativa.

Di questa categoria è stata contestata la stessa ammissibilità.
Si è detto che se l'oggetto di tale accordo è un bene indisponibile, parlare di contratto è una contraddizione in termini, perché il privato non avrebbe alcun potere su di esso; solo la PA potrebbe disporre di esso, e se ciò è vero allora verrebbe meno una delle caratteristiche fondamentali del contratto, che è la posizione di tendenziale parità delle parti.
Nè si potrebbe lasciare alla volontà privata la possibilità di influire su di un rapporto concernente un bene pubblico, perchè i fini pubblici sono curati e perseguiti istituzionalmente solo dalla Pubblica amministrazione.
D'altro canto parlare di contratto per una fattispecie dominata interamente dal diritto pubblico sarebbe fuori luogo e sarebbe preferibile il termine accordo, o convenzione; l'unico contratto conosciuto dal nostro ordinamento, infatti, è quello regolato dal diritto civile e se una fattispecie consensuale è regolata dal diritto pubblico non può qualificarsi come contratto .

C) La tesi positiva.

Per quanto riguarda la prima critica essa è facilmente smontabile alla luce dei più recenti indirizzi del diritto amministrativo; come abbiamo più volte ripetuto, attualmente prevale nettamente la tendenza ad attribuire anche ai privati il compito di influire sulle scelte dell'amministrazione; basti pensare agli accordi sostitutivi e integrativi previsti dalla legge sul procedimento amministrativo, indizio sicuro del fatto che anche il legislatore, ormai, permette al cittadino di intromettersi in un'area che per decenni è stata tradizionalmente riservata alla sola amministrazione. D'altro canto è sempre più presente la consapevolezza che fine pubblico significa fine della collettività, cioè di tutti i cittadini; ed è per questo che in uno stato democratico non c'è alcuna contraddizione nel fatto che i cittadini partecipino al procedimento amministrativo e concorrano alla determinazione e all'attuazione dei fini pubblici.
Quanto all'argomento che, trattandosi di beni pubblici essi sono sottratti alla disponibilità dei privati ciò che si verifica non è diverso da quello che succede in ogni altro contratto tra privati; se io sono proprietario di una casa, questa è indisponibile da parte di altri soggetti; se poi decido di venderla, l'acquirente negozia con me il contenuto del contratto; la stessa cosa vale per i beni pubblici, che appartengono allo stato, ma quando poi devono essere ceduti o dati in concessione non c'è nulla di strano nel fatto che il privato possa negoziare il contenuto dell'accordo.
Infine, rimane l'argomento per cui non si potrebbe parlare di contratto per un accordo che è regolato interamente dal diritto pubblico; ma l'argomento si smonta da sé, perchè l'ostacolo, in tal caso, è solo teorico, trattandosi di etichettare una fattispecie che l'interprete può chiamare come vuole. Non esistono ostacoli concettuali, cioé, ad ammettere che possa esistere un tipo contrattuale diverso da quelli disciplinati dal codice civile, e che si possa qualificare contratto di diritto pubblico proprio per il fatto che non sono ad esso applicabili le norme del diritto civile.
Né può dirsi, come pure è stato sostenuto, che la categoria del contratto di diritto pubblico non rivesta alcuna utilità. Invece una sua utilità specifica, se non altro teorica, la riveste, perchè consente di sistemare agevolmente alcune figure, come quelle degli accordi sostitutivi e integrativi (ma anche altre, come quella degli accordi di programma) che altrimenti non sarebbero inquadrabili.
La teoria che nega l'esistenza di questa figura, cioé, pare quasi che consideri le figure del contratto e del provvedimento amministrativo come sufficienti per spiegare tutta la fenomenologia giuridica, senza considerare, invece, che esistono figure un po' ambigue, di incerta collocazione, e per le quali è necessario andare alla ricerca di istituti diversi.




TEMA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO.5
"Parlate della natura della responsabilità extracontrattuale della PA con particolare riferimento alla responsabilità della PA per l'esercizio di attività pericolose."

Pubblico il tema migliore di questa settimana, con queste osservazioni.
Il tema è praticamente perfetto. Scritto in stile chiaro ed essenziale individua praticamente tutti gli orientamenti possibili.
Forse è superflua la parte in cui l'autrice accenna alla sentenza 500/1999 e la parte finale, in cui tratta la discrezionalità tecnica. Peraltro si tratta solo di accenni, e molto corretti, che quindi non avrebbero disturbato un commissario (anzi, magari qualcuno, valutando diversamente da me, avrebbe ritenuto i rpedetti accenni del tutto opportuni, con un conseguente aumento del voto).
Il tema è di Salima Tajè.

Prima dell'affermarsi dello Stato di diritto, si escludeva a priori la possibilità di ravvisare in capo alla PA una responsabilità per fatto illecito, poiché era impensabile che lo Stato "creatore di legalità", al contempo potesse agire contra legem. Con l'avvento della divisione dei poteri e con l'enunciazione del connesso principio di legalità, il quadro normativo è radicalmente mutato: è infatti lecito ipotizzare che lo Stato-amministrazione ponga in essere condotte contrarie ai precetti normativi emessi dallo Stato-legislatore. Ciò ha comportato, come immediato riflesso, l'affermarsi di una responsabilità in capo alla PA , ed il prospettarsi di un correlato obbligo risarcitorio.
Il fondamento normativo della responsabilità extracontrattuale della PA si rinviene negli artt. 28 e 113 Cost. e nell'art. 2043 c.c., se si vuole seguire un'interpretazione che considera la norma de qua norma generale di responsabilità aquiliana, come tale applicabile a qualsivoglia soggetto, pubblico o privato, persona fisica o giuridica.
Occorre premettere che la condotta illecita che cagiona il danno ingiusto, è sempre posta in essere da una persona fisica, funzionario, agente o dipendente della PA; il problema è stabilire se quest'ultima debba rispondere del fatto illecito direttamente, cioè per fatto proprio, o indirettamente, per fatto commesso da altri.
Non è infatti pacifica in dottrina l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. agli enti pubblici, per un duplice ordine di motivi. In primis, si ritiene che, poiché gli enti pubblici non hanno capacità di agire, essi sono costretti a mutuarla dalle persone fisiche che sono direttamente responsabili del fatto illecito compiuto, sebbene agiscano quali funzionari della PA. In secondo luogo, e a conferma del primo assunto, si sottolinea come la norma del c.c. parli esplicitamente di "fatto doloso o colposo", e quindi di elemento soggettivo riconducibile solo ad una condotta umana, mai riferibile ad una persona giuridica. Così ragionando, la teoria della RESPONSABILITA' INDIRETTA, nelle ipotesi de quibus, riconosce in capo all'ente pubblico una responsabilità per fatto altrui ex art. 2049 c.c., che troverebbe fondamento nel rapporto che lega il funzionario alla PA.
La teoria della RESPONSABILITA' DIRETTA, prevalente in dottrina e seguita dalla giurisprudenza dominante, considera invece l'ente pubblico direttamente responsabile del fatto illecito compiuto dal funzionario agente, facendo leva sul rapporto di immedesimazione organica che lega l'organo agente all'ente pubblico di appartenenza. In sostanza, quando agisce il funzionario, è come se agisse la PA stessa.
Una terza teoria INTERMEDIA, distingue la natura della responsabilità - diretta o indiretta - a seconda che l'atto sia posto in essere nella formale esplicazione di una funzione (diretta) ovvero derivi da un'attività materiale del dipendente (indiretta). In quest'ultimo caso, sarebbe però necessario, per attribuire una responsabilità alla PA, un nesso di occasionalità fra pubblica funzione e danno.
La Cass. S. U., respingendo la teoria appena riportata, ha accolto in pieno la tesi della responsabilità diretta della PA, basata sul rapporto di immedesimazione organica tra funzionario agente ed ente pubblico, con un limite: la responsabilità non sussiste quando il dipendente ha agito al di fuori delle sue funzioni, per scopi personali estranei all'ente. Residuerebbe un'ipotesi di responsabilità indiretta in caso di danni causati da un soggetto operante per conto della PA senza essere alla stessa legato da un rapporto di immedesimazione (ad esempio, un contratto di trasporto).
Con la sent. 500/99, la Cass ha consolidato i suesposti principi, facendo assurgere l'art. 2043 c.c. a vera e propria clausola generale di responsabilità. La pronuncia richiamata, ha inoltre precisato che l'obbligo risarcitorio in capo alla PA come apparato non è più limitato ai diritti soggettivi, potendo riguaradre anche posizioni di interesse legittimo. Caduta la tesi pietrificata dell'irrisarcibilità degli interessi legittimi, si è posto però il problema dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2043 c.c. La giurisprudenza antecedente scorgeva l'elemento soggettivo in re ipsa, nella stessa illegittimità dell'atto, senza necessità di indagare sull'aspetto psicologico della condotta. Con la pronuncia del 99, i giudici di legittimità ritengono invece inevitabile compiere un'indagine approfondita per verificare se la PA abbia agito almeno con colpa, cioè se l'esecuzione dell'azione sia avvenuta con violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione.
Alcuni autori ritengono che, così procedendo, la Cass. abbia voluto <> in materia di colpa, ciò che aveva <> in fatto di responsabilità e risarcimento. Si è fatto notare che, data l'obiettiva difficoltà di imputazione dolosa o colposa in capo ad un ente pubblico, l'interpretazione della Corte costituirebbe un escamotage per esonerare la PA dalla responsabilità per fatto illecito, e quindi per vanificare, in concreto, la riconosciuta risarcibilità dei danni cagionati.
Un'ipotesi particolare di responsabilità extracontrattuale è quella prevista dall'art. 2050 c.c. La norma prevede una presunzione di colpa a carico di chi, svolgendo attività pericolosa, cagiona un danno ad altri.