OSSERVAZIONI IN TEMA DI FALSO IDEOLOGICO COMMESSO DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO EX ART. 483 C.P.
a cura di
Paola Brighi
I. Premesse
L’art.483 cp, rubricato come “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”, è collocato nel capo III del Titolo VII del codice penale, dedicato alle falsità documentali; l’oggetto giuridico tutelato dalla citata norma è quello generale comune a tutti i reati di falso, ovvero la tutela della fede pubblica, definibile come “il senso di fiducia e sicurezza nelle relazioni giuridiche”.
Occorre incidentalmente ricordare la ricostruzione di Antolisei in tema di falso, non interamente accolta in giurisprudenza, secondo cui oltre all’oggetto giuridico della fede pubblica presente in tutte le incriminazioni per falsificazione, è necessario considerare anche gli scopi ulteriori che vengono perseguiti dall’autore del falso come obiettivo finale della condotta criminosa e quindi “l’interesse specifico garantito dalla genuinità e veridicità dei mezzi di prova”. L’Autore definisce quindi i reati de quo “illeciti penali plurioffensivi”, optando per una ricostruzione ispirata dall’esigenza di intendere in modo genericamente restrittivo e selettivo le norme del codice penale; tale risultato è raggiunto tramite un’interpretazione delle stesse in conformità al canone costituzionale di offensività (in particolare rispetto ai due diversi oggetti giuridici evidenziati): in questo modo l’Autore riesce ad enucleare sia la categoria dei “falsi grossolani” (accolta anche dalla giurisprudenza che spesso applica l’art.492 cp) sia quella dei “falsi innocui”, categoria invece non recepita in giurisprudenza (ove prevale un orientamento rigoroso) riferibile alle condotte inidonee a mettere in pericolo gli interessi specifici garantiti dalla genuinità e dalla veridicità dei mezzi probatori.
L’art.483 cp è posto a tutela della veridicità sostanziale della dichiarazione ovvero della verità del fatto attestato dal dichiarante e si caratterizza, rispetto alle fattispecie di falso documentale che lo precedono, in ciò, che in tale fattispecie la falsità ideologica è mediata e indiretta, posto che la falsa dichiarazione, pur riflettendosi in un documento pubblico, non è attribuibile all’autore di questo, ossia al pubblico ufficiale (come avviene invece nella fattispecie di cui all’art.479 cp ad esempio), ma a una terza persona, ossia al privato. Nel caso disciplinato dall’art.483 cp, quindi, il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell’atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde il dichiarante in relazione a un preesistente obbligo di dire il vero, mentre il pubblico ufficiale risponde solo della conformità dell’atto alla dichiarazione ricevuta.
Nell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, le condotte di falso in atti vengono suddivise in “falsi materiali”, ove ad essere lesa è la genuinità del documento (condotte di contraffazione ed alterazione) e “falsi ideologici”, che definiscono i casi in cui il documento, né contraffatto né alterato, contiene tuttavia dichiarazioni menzognere.
La classificazione rileva anche ai fini della disciplina da applicare poiché le falsità materiali sono sempre punibili in quanto siano giuridicamente rilevanti (alla stregua del principio di offensività), mentre le falsità ideologiche, per essere sottoposte a pena, richiedono anche la condizione di punibilità della violazione di un obbligo giuridico di attestare o far risultare il vero (Antolisei).
Riassumendo, è del tutto pacifico, in dottrina come in giurisprudenza, che il bene giuridico tutelato dall’art.483 cp consiste nella pubblica fede documentale attribuita agli atti pubblici non in relazione a ciò che vi attesta, per suo fatto o per sua scienza, il pubblico ufficiale documentante, ma per quello che vi assevera, mediante la documentazione del pubblico ufficiale, il dichiarante che abbia il dovere giuridico di esporre la verità (Manzini). È opinione parimenti condivisa che l’art.483 cp non stabilisca a carico del privato un obbligo assoluto e generale di attestare il vero in ordine ai fatti dichiarati al pubblico ufficiale – anche perché qualsiasi dichiarazione attestante fatti falsi sarebbe punibile ex art.483 cp -, bensì che la norma presupponga l’obbligo del dichiarante di dire la verità, la cui violazione costituisce pertanto la fonte del rimprovero.
Il punto controverso, oggetto di un aspro contrasto giurisprudenziale e di ben due pronunce della Cassazione a sezioni unite, riguarda l’individuazione dei casi in cui sussiste l’obbligo di dire il vero, ed in particolare la necessità o meno di una specifica previsione normativa che imponga espressamente o anche solo implicitamente l’obbligo de quo, conferendo quindi valore de veritate alle dichiarazioni rese dal privato e verbalizzate dal pubblico ufficiale.
Ambedue le sentenze a sezioni unite a cui si fa riferimento (C su 15/12/99 -Gabrielli[1] e C 17/2/99 -Lucarotti[2]) danno risposta positiva a tale interrogativo.
II. Le due contrapposte teorie circa l’interpretazione dell’art.483 cp.
Il contrasto recentemente risolto dalla Cassazione si basava su due diverse interpretazioni dell’espressione contenuta nel testo della norma “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”:
- per la teoria sostanzialistica[3] non si richiede che l’atto sia destinato ad attestare – per espressa disposizione di legge - la rispondenza al vero dei fatti dichiarati, ritenendosi sufficiente che la dichiarazione sia in grado di produrre conseguenze giuridiche e sia incorporata in un atto la cui non rispondenza al vero possa ledere la pubblica fede.
Aderendo a questa interpretazione, l’espressione normativa “atto destinato a provare la verità”viene quindi intesa come atto precostituito per la prova del fatto dallo stesso privato dichiarante, non occorrendo invece che l’atto sia idoneo a provare il fatto stesso né che faccia fede fino a querela di falso (così anche Antolisei che afferma che “basta che il documento redatto dal pubblico ufficiale sia precostituito per la prova del fatto attestato dal privato: null’altro si richiede e in particolare né che l’atto sia idoneo a provare il fatto attestato né che faccia fede sino a querela di falso”).
Secondo questo orientamento è la stessa interpretazione letterale della norma a rendere superflua l’individuazione di una disposizione normativa che destini l’atto a provare la verità; per tale destinazione è sufficiente la libera scelta del cittadino, sempre che questi riferisca fatti giuridicamente rilevanti e che l’attestazione sia suscettibile di produrre effetti giuridici tenuto conto del contesto normativo nel quale si inserisce – ad es. l’emissione dell’atto finale del procedimento amministrativo o il dovere di attivazione di alcuni organi pubblici (si tratta della cd. destinazione soggettiva).
Se ne deduce che la rilevanza penale della condotta falsificatrice viene a dipendere non da una singola e specifica disposizione normativa che imponga al privato di dichiarare il vero, ma dal complessivo contesto normativo in cui l’attestazione è inserita.
La dimensione dell’offesa si coglie in un’ottica sostanziale, posto che il reato e l’offesa al bene giuridico ad esso connessa, si realizzano con la concreta idoneità della falsa dichiarazione a ledere la fede pubblica in considerazione del ruolo probatorio che l’atto svolge, sia per sua stessa natura, sia per la rilevanza che esso assume nei rapporti ordinari fra i soggetti.
- per l’opposta teoria formale è invece necessario, per realizzare la fattispecie di cui all’art.483 cp, il riscontro di una specifica previsione normativa che conferisca valore de veritate alla dichiarazione del privato verbalizzata dal PU, imponendo al primo di dichiarare il vero al secondo.
Una nutrita giurisprudenza[4] accoglie questo indirizzo; ad es. nella sentenza 5/5/1998 -Cocciolo si legge testualmente, “l’art.483 cp postula l’esistenza di norme extrapenali integratrici che concorrono a determinare il contenuto delle dichiarazioni del privato e attribuiscono al pubblico ufficiale il potere-dovere di documentarle in atti aventi ex lege una determinata funzione probatoria”.
Di recente questa tesi ha ricevuto importanti conferme dalla citata sentenza C su 17/2/99 - Lucarotti secondo cui il dovere di dire il vero, che comporta una restrizione della libertà del cittadino, necessita di una specifica previsione normativa esplicita o anche implicita. La sentenza cita sia l’art.14 Preleggi ai sensi del quale: “le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”, sia il principio di determinatezza e tassatività delle fattispecie incriminatrici penali.
A tale sentenza hanno fatto seguito ancora altre pronunce di segno contrastante (le già citate C 16/6/99 Monti e 176/99 Bergamaschi della V sezione) di modo che si sono rese necessarie ben tre ordinanze di rimessione alle sezioni unite e quindi tre pronunce recanti identica motivazione (tutte di pari data 15/12/99).
L’ultima pronuncia a sezioni unite ha seguito la decisione già espressa da C su 17/2/99 ampliando però l’apparato argomentativo; risulta in definitiva disattesa la teoria sostanzialistica (secondo cui la destinazione soggettiva del documento alla prova del fatto è sufficiente a far sorgere l’obbligo di dire il vero) ed accolta invece quella formale, di modo che per la rilevanza penale della falsa dichiarazione del privato occorre una specifica disposizione di legge che esplicitamente o implicitamente imprima al documento il valore di prova del fatto attestato.
Recentemente, a riprova dell’avvenuta composizione del contrasto, la sentenza 25/2/00 -Ventura della V sezione della Cassazione[5], si adegua in tutto alle indicazioni della pronuncia a sezioni unite.
III. Breve disamina degli argomenti espressi dalla sentenza SU 15/12/99 -Gabrielli a sostegno della teoria formale.
La sentenza della Cassazione a sezioni unite del 15/12/99 è corredata da un ampio svolgimento argomentativo di cui si sintetizzano i momenti salienti.
La lettera dell’art.483 cp usa il termine “prova” che deve essere inteso nel suo significato tecnico giuridico di fatto, segno o comunque mezzo rappresentativo; il verbale di denuncia di smarrimento non documenta invece il fatto storico dello smarrimento, ma prova unicamente la dichiarazione con cui il denunciante rende noto al verbalizzante il verificarsi di quel fatto (rappresentazione di secondo grado), qualunque sia poi il valore che la prassi burocratica o contrattuale assegnano alla denuncia come presupposto per mettere in modo attività successive.
La destinazione probatoria del documento, in relazione non alle sole dichiarazioni in esso contenute ma anche ai fatti a cui si riferisce, comporta un ampliamento dell’efficacia fidefaciente dell’atto rispetto alle norme generali (artt.2700 cc e sgg) e quindi richiede un’espressa disposizione di legge, mentre non è a ciò sufficiente la mera destinazione soggettiva impressa dal privato.
La destinazione probatoria di cui all’art.483 cp insomma è cosa diversa dalla destinabilità o utilizzabilità probatoria eventuale e futura che rimangono rimesse in toto alla disponibilità della parte. Questa affermazione trova anche riscontro nel principio di stretta legalità di cui all’art.25 Cost. e 1 cp. Se da un lato, invero, è previsto e ammesso, al fine di connotare il fatto tipico, il rinvio espresso o tacito operato da una norma penale ad altre regole, dall’altro lato non è invece previsto dall’ordinamento il concorso del privato nella definizione legale della fattispecie criminosa posta a protezione di beni giuridici la cui tutela derivi la sua fonte dalla libera scelta del medesimo soggetto. Questi, infatti, verrebbe in tal modo a sostituire la propria personale valutazione circa l’offensività delle condotte individuali a quella riservata al legislatore cui è demandato in via esclusiva il potere di determinare la soglia di punibilità e i confini della norma penale, tipizzando il perimetro dell’attacco al bene giuridico protetto e le relative offese.
D’altra parte, anche alla luce dei principi che reggono il vigente sistema probatorio, la teoria cd. sostanzialista si rileva fallace: non è infatti ammessa la precostituzione di prove documentali favorevoli da parte dello stesso soggetto che dovrà poi servirsene (ove eccezionalmente tale utilizzo è ammesso, esso è caratterizzato da una limitata e precisa efficacia probatoria, vedi a questo proposito gli artt.2162, 2709, 2710, 2730, 2733, 2735 cc, 634 cpc).
Non basta, quindi, che l’atto abbia una qualsiasi ripercussione giuridica, dal momento che nella fattispecie in esame, il legislatore, a differenza di quanto avviene in altre ipotesi di falso, ha circoscritto la rilevanza della falsa dichiarazione resa dal privato al PU che redige un atto pubblico, al caso in cui detto atto debba considerarsi un mezzo istruttorio in base a una regola dell’ordinamento (civile, penale, amministrativo o processuale) e abbia in definitiva una specifica rilevanza probatoria.
Se ne deduce che, poiché lo specifico interesse protetto dalla norma dipende dalla oggettiva destinazione probatoria dell’atto, solo una specifica norma giuridica può predestinare l’atto pubblico alla prova dei fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale che li inserisce nell’atto stesso, così collegando l’efficacia probatoria dell’atto stesso al dovere del dichiarante di affermare il vero.
In definitiva, ritenere integrato il reato sulla base del riscontro della mera presenza di effetti giuridicamente rilevanti prodotti dall’atto (e per lo più rimessi alla libera disponibilità della parte dichiarante o alla prassi) significa confondere in modo erroneo il piano degli effetti della denuncia come mezzo di segnalazione del fatto e quello della prova del fatto di smarrimento.
IV. Le fattispecie applicative specifiche dell’art.483 cp.
-falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari.
In premessa, occorre dire che la denuncia di smarrimento dell’assegno non è obbligatoria agli effetti della procedura di ammortamento del titolo disciplinata agli artt.69 e sgg del RD 1736/1933. Inoltre, essa non vanifica neppure l’effetto liberatorio del pagamento eseguito dal debitore al detentore del titolo prima della notifica del decreto di ammortamento.
A seconda della teoria accolta, si giunge a soluzioni esattamente opposte circa l’applicabilità dell’art.483 cp: secondo la teoria sostanzialista, dato che è sufficiente che l’atto produca effetti giuridicamente rilevanti (tenuto conto del contesto normativo in cui esso si inserisce), la falsa denuncia di smarrimento dell’assegno è idonea a ledere la pubblica fede. Infatti, i carabinieri o la polizia, ricevuta la denuncia del privato, devono comunicare il fatto alla banca trattaria che bloccherà qualsiasi pagamento dell’assegno, al fine di impedire successivi reati tra cui la falsificazione di assegni o truffe da parte di chi avesse ritrovato l’assegno perduto e intendesse utilizzarlo illegalmente. Della denuncia si tiene poi ovviamente conto sia negli accertamenti della polizia giudiziaria sia della procedura di ammortamento eseguita dalla banca trattaria[6].
Al contrario, seguendo l’impostazione formale, il verbale stilato dal pubblico ufficiale che riceve la denuncia del privato non può essere considerato come prova agli effetti dell’art.483 cp perché non documenta il fatto dello smarrimento ma solo la dichiarazione con cui il denunciante rende noto al verbalizzante il verificarsi di quel fatto. Il documento costituisce quindi solo una rappresentazione di secondo grado del fatto dichiarato, a prescindere da quale sia poi il valore che la prassi burocratica o contrattuale assegnano alla denuncia come presupposto per iniziare attività successive; conseguenze che peraltro restano del tutto svincolate dalla qualità di prova del fatto dello smarrimento (considerato anche che questi “effetti giuridicamente rilevanti” della denuncia si producono anche a seguito di dichiarazione di smarrimento resa con diverse modalità). Verrebbe a mancare, insomma, la destinazione dell’atto di denuncia a provare il fatto attestato, requisito essenziale ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art.483 cp[7].
Ai fini della sussistenza del reato, inoltre, non vale invocare l’obbligo del pubblico ufficiale di ricevere la denuncia, visto che non ogni volta che il pubblico ufficiale deve ricevere un atto lo stesso prova o è destinato a provare la verità dei fatti dichiarati.
Infine, le stesse norme sulla procedura di ammortamento impongono al giudice di effettuare i necessari accertamenti al fine di acclarare la verità dei fatti e il diritto del portatore prima di emettere il provvedimento richiesto, che sia intervenuta denuncia o meno.
La giurisprudenza[8] che esclude l’applicabilità del reato di cui all’art.483 cp al caso della falsa denuncia di smarrimento di assegno bancario ritiene invece integrato, nello stesso caso, il reato di calunnia ex art.368 cp a carico del denunziante, il quale, tramite la falsa denuncia, accusa implicitamente il detentore del titolo di furto o di ricettazione (anche se ovviamente il giudice del merito deve sempre accertare l’elemento soggettivo del reato de quo, composto, come è noto, dall’intenzione di incolpare qualcuno di un fatto di reato e dalla conoscenza certa e priva di alcun dubbio dell’innocenza dell’incolpato[9]).
Si ricorda, da ultimo, che la falsa dichiarazione del privato può essere rilevante anche in base al combinato disposto degli artt.48 e 479 cp qualora sia finalizzata ad ottenere l’adozione di un atto pubblico da parte del pubblico ufficiale e costituisca lo strumento per l’attestazione del pubblico ufficiale ideologicamente falsa poiché formulata inconsapevolmente sulla base della dichiarazione inveritiera del privato[10].
-falsa denuncia di smarrimento di carta d’identità
In questo caso, il contrasto giurisprudenziale sembra permanere. Secondo alcune pronunce[11], infatti, non si rinviene nel nostro ordinamento giuridico alcuna disposizione che, nel prevedere espressamente tale atto (la denuncia di smarrimento) come necessario al fine di ottenere il duplicato del documento, gli riconosca (neppure ad altro fine) l’attitudine probatoria essenziale per la configurabilità del reato di cui all’art.483 cp (per lo meno secondo l’interpretazione da ultimo autorevolmente avvallata dalla Cassazione a sezioni unite)
In materia, l’art.2913 RD 635/1940 nulla prevede in merito alla procedura da osservare per ottenere il duplicato della CI, e non vale ai fini dell’incriminazione ex art.483 cp la diffusa prassi, invalsa in molti comuni, di richiedere all’interessato, all’atto di rilascio del duplicato, l’esibizione della denuncia stessa presentata all’autorità di pubblica sicurezza.
D’altra parte, secondo altre sentenze[12], la falsa denuncia di smarrimento di documento di identità integra il reato di cui all’art.483 cp; tali pronunce richiamano la giuridica rilevanza (generica e non specificamente probatoria) dell’atto di denuncia in quanto indispensabile ai fini del rilascio di un duplicato del documento stesso.
-falsa denuncia di smarrimento di carta di credito
In tale materia la Cassazione[13] ha recentemente deciso per la sussistenza del reato di cui all’art.483 cp, osservando che i principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di falsa denuncia di smarrimento di assegno bancario non sono trasferibili all’ipotesi in esame, per l’obiettiva diversità di disciplina della carta di credito rispetto all’assegno.
Nel caso della falsa denuncia di smarrimento dell’assegno, come si è visto, manca una specifica norma ordinamentale che imponga al privato l’obbligo di attestare il vero nella dichiarazione resa al p.u, poiché, al verbale che raccoglie la denuncia, la legge non riconosce effettiva rilevanza ai fini della procedura di ammortamento.
Qualora, invece, il titolare smarrisca la carta di credito, gli è fatto obbligo di corredare l’immediata informazione all’emittente con la denuncia resa alla competente autorità di polizia (ai fini della sospensione della funzione della carta e della caducazione degli effetti tipici); questo comporta che il privato non ha una libera scelta nell’attribuire valore de veritate all’atto pubblico ricettivo della denuncia, che deve quindi ricollegarsi a una dichiarazione veridica.
La sentenza a cui si sta facendo riferimento osserva, inoltre, che il fatto che tale obbligo di denuncia (e quindi di denuncia veritiera) sia previsto da fonte contrattuale non ostacola l’applicabilità dell’art.483 cp poiché tale dovere del titolare della carta si pone in rapporto di essenziale strumentalità alla piena tutela che l’ordinamento statuale assegna al documento, nel prevedere la specifica ipotesi delittuosa dell’indebito utilizzo della carta di credito (vedi art.12 l.n.197/91). Tra le condotte ivi elencate, infatti, rientra anche quella abusiva del titolare della carta che, dopo la revoca – conseguente anche a una falsa denuncia di smarrimento -, rimane fraudolentemente in possesso della carta e ne dispone illegittimamente.
Da ultimo si rileva anche che, a differenza di quanto accade per l’assegno, la denuncia di smarrimento di carta di credito resa all’ufficiale di polizia giudiziaria assume una rilevanza essenziale e immediata ai fini del blocco della carta, che così perde il suo valore di mezzo solutorio, non necessitando della successiva verifica giudiziale. In definitiva, nel caso della carta di credito, dalla specifica disciplina di riferimento si evince che la denuncia resa agli organi di polizia assume ex se una effettiva destinazione probatoria, sia pure al fine del blocco della carta, e ciò comporta che la denuncia stessa debba avere un contenuto veritiero
La stessa C su 15/12/99 esemplifica poi i casi in cui è possibile ravvisare l’esistenza di una precisa norma di legge che riconosca efficacia probatoria all’atto e che conseguentemente stabilisca a carico del privato l’obbligo di dichiarare il vero.
Si citano ad es. gli artt.3 l.n.127/97 e 21 l.n.241/90 in tema di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione dell’attività amministrativa, gli artt.2 e 4 l.n.15/68 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà[14], le ipotesi aggravate di cui agli artt. 4832 e 4512.
Si devono aggiungere anche gli artt.2 DPR 9/3/2000 n.104 e 2 DPR 9/3/2000 n.105 in tema di rilascio del duplicato della patente di guida e della carta di circolazione, norme che prevedono espressamente l’obbligo per il privato di denunciare la sottrazione-distruzione-smarrimento entro 48 ore agli organi di polizia[15].
-falsa denuncia di smarrimento di targhe e documenti di circolazione
Si è sostenuta la sussistenza del reato[16] di cui all’art 483 c.p., sulla base della circostanza che la denuncia ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria costituisce presupposto per il rilascio del duplicato del documento.
In giurisprudenza si è poi applicato l’art.483 cp al caso di falsa attestazione, in una dichiarazione ai carabinieri, dello smarrimento del contrassegno di assicurazione del proprio autoveicolo[17]; di falsa dichiarazione di paternità naturale in atto ricevuto da notaio[18]; di falsa denuncia di smarrimento di libretto di risparmio[19]; di falsa dichiarazione del difensore, contenuta nel verbale di udienza civile, di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari al fine di ottenere la distrazione delle spese in suo favore ex art.93 cpc[20]; di falsa dichiarazione di professore universitario al dirigente dei servizi amministrativi dell’Università di non svolgere attività professionale privata al fine di conseguire l’indennità dei tempo pieno[21]; di domanda di condono edilizio contenente dichiarazioni false in ordine all’epoca dei lavori, alla consistenza delle opere e ai materiali impiegati[22]; di falsa dichiarazione di non essere proprietario di beni immobili al dine di ottenere il gratuito patrocinio[23].
È evidente, comunque, che d’ora innanzi la giurisprudenza sarà tenuta a decidere i casi di dichiarazione ideologicamente falsa del privato trasfusa in atto pubblico, abbandonando i vari e ambigui criteri precedentemente utilizzati e applicando invece i principi enucleati nella pronuncia a sezioni unite sopra esaminata.
Raccolta di alcune delle massime citate nel testo
Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico è configurabile nel solo caso in cui una specifica disposizione di legge (non importa se civile, penale, amministrativa o processuale) attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l’efficacia probatoria dell’atto stesso al dovere del dichiarante di affermare il vero; da ciò consegue che non può integrare il delitto de quo l falsa denuncia di smarrimento di assegno bancario, posto che nessuna norma giuridica attribuisce alla denuncia stessa l’idoneità a provare né la verità del fatto denunciato, né la preesistenza del documento asseritamene smarrito.
CASS - Cass., sez. un., 15/12/1999
Gabrielli
Per la sussistenza del delitto di cui all'art. 483 c.p. è necessario che l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato, per effetto di una specifica disposizione di legge, a provare la verità del contenuto della dichiarazione; poiché tale effetto non è previsto per la denuncia di smarrimento di un assegno bancario che sia stata ricevuta a verbale da un ufficiale di polizia giudiziaria, qualora la denuncia non risponda al vero il privato non commette il reato di falsità ideologica in atto pubblico.
CASS - Cass., sez. un., 17-02-1999
Lucarotti
Nel caso di denuncia di smarrimento di un assegno bancario l'atto-documento di verbalizzazione della denuncia non è anello della procedura di ammortamento né il verbale di denuncia ha rilevanza ostativa al pagamento dell'assegno; non è pertanto configurabile il delitto di falso ideologico del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) in quanto l'atto dell'autorità che recepisce la falsa denuncia non è destinato a provare la verità del fatto che il privato dichiara.
CASS - Cass., sez. V, 04-05-1999
Vanaria
Diversamente da quanto accade per l’ipotesi della falsa denuncia di smarrimento di un assegno presentata all’autorità di polizia, è ravvisabile il reato di cui all’art.483 cp nell’ipotesi in cui la falsa denuncia riguardi ilo smarrimento di una carta di credito.
CASS - Cass., sez. V, 27-06-2000
Boldrin
Integra il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico, di cui all'art. 483 c.p., la falsa denuncia, verbalizzata da un ufficiale di polizia giudiziaria, di smarrimento di un assegno bancario, trattandosi di dichiarazione resa verbalmente e trasfusa in un atto che, per la sua indubbia natura pubblica, è destinato a provare la verità.
CASS - Cass., sez. V, 19-11-1997
Piso
In tema di falso ideologico del privato in atto pubblico, non è necessario che l'atto di cui si ipotizza la falsità sia previsto da una specifica disposizione di legge, ma è sufficiente che esso sia destinato a provare la verità, e cioè che la falsa attestazione abbia una qualche efficacia probatoria, da accertare di volta in volta; integra, pertanto, il delitto di cui all'art. 483 c.p. la falsa denuncia, fatta ai carabinieri, di smarrimento di un assegno bancario (fattispecie nella quale la sussistenza del reato è stata ritenuta, osservando che la denuncia aveva lo scopo di togliere efficacia al titolo, quando ne fosse stato richiesto il pagamento presso il trattario).
CASS - Cass., sez. V, 04-12-1995
Pellecchia
Il privato che dichiari falsamente al pubblico ufficiale lo smarrimento di un assegno non risponde del delitto di falsità ideologica commessa da privati in atto pubblico, ma, in quanto accusa implicitamente il portatore di essersi fraudolentemente procurato il titolo, risponde di calunnia.
CASS - Cass., sez. VI, 11-10-1996
Maimone
Nessuna disposizione di legge prevede che l'attestazione relativa alla denuncia di smarrimento di un assegno sia destinata a provare la verità del fatto denunciato; né la detta attestazione costituisce presupposto essenziale per la procedura di ammortamento, in quanto l'art. 69 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, contempla per tale procedura la denuncia al trattario e, a seguito di ricorso all'autorità giudiziaria, appositi accertamenti ad opera della medesima relativi proprio alla verità dei fatti; ne consegue che il privato che dichiari falsamente al pubblico ufficiale lo smarrimento di un assegno non risponde del reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.
CASS - Cass., sez. VI, 23-04-1993
Paiewski
Integra l'ipotesi di reato prevista all'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) la falsa dichiarazione del docente universitario al dirigente dei servizi amministrativi dell'università, ai sensi dell'art. 12 l. 1º ottobre 1973, n. 580, di trovarsi nelle condizioni richieste per aver diritto all'assegno speciale, e cioè di non svolgere attività professionale privata o di consulenza professionale con reddito annuo superiore a 2.000.000 di lire; tale dichiarazione ha infatti per oggetto un «fatto» storicamente certo, ossia l'ammontare del reddito conseguito nell'anno immediatamente precedente quello per il quale è prevista l'erogazione dell'assegno, di cui l'atto pubblico è destinato a provare la verità.
CASS - Cass., 03-03-1980
Russo
In tema di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, non è necessario, per la sussistenza del reato, che l'atto nel quale la dichiarazione è stata recepita sia destinato ad attestare - per espressa disposizione di legge - la rispondenza al vero dei fatti dichiarati, essendo sufficiente che detta dichiarazione, frutto di libera scelta del suo autore, sia in grado di produrre conseguenze giuridiche e sia incorporata in un atto redatto dal pubblico ufficiale, la cui non rispondenza al vero sia idonea a ledere la pubblica fede; non è dunque necessario che esista una norma giuridica che, con riferimento al contenuto della specifica dichiarazione del privato, obblighi quest'ultimo a riferire il vero, ma basta che il suddetto atto, precostituito per la prova del fatto attestato dal privato, abbia - a seguito della falsa dichiarazione di costui - un contenuto non veritiero (fattispecie in tema di falsa dichiarazione di smarrimento di assegni bancari; la corte, nell'enunciare il principio di cui sopra, ha osservato che la denuncia ha indubbiamente rilevanza giuridica e che la polizia giudiziaria, che ha l'obbligo di riceverla, è tenuta ad una serie di adempimenti, finalizzati sia ad impedire la commissione di reati che potrebbero conseguire allo smarrimento dei titoli, sia ad influire sulla procedura di ammortamento).
CASS - Cass., sez. V, 16-06-1999
Monti
Il delitto di falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato è ravvisabile quando la attestazione non veritiera del privato sia destinata ad essere riportata nell'atto pubblico e cioè a costituirne l'oggetto, e non già quando la formazione dell'atto pubblico derivi dal pubblico ufficiale il quale abbia utilizzato le notizie e le indicazioni false ricevute dal privato (in motivazione, in riferimento a questione non afferente al decisum, è stato affermato che non è ravvisabile il delitto di cui all'art. 483 c.p. in ipotesi di falsa dichiarazione alla polizia di smarrimento di libretto di assegni bancari poiché la denuncia alla polizia non conferisce a detto rinvenimento effetti giuridici i quali conseguono solo alla denuncia sporta all'istituto bancario).
CASS - Cass., sez. V, 20-01-1998
Rachel
In materia di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, deve affermarsi che il verbale di denuncia di smarrimento di assegni attesta sino a querela di falso che essa è stata ricevuta dall'ufficiale di p.g. che lo redige, e attesta altresì la non disponibilità dei titoli da parte del dichiarante, a far data certa da un certo momento storico; pertanto, se la denunzia è falsa il riversamento del suo contenuto dichiarativo in un atto pubblico integra comunque il reato di cui all'art. 483/1 c.p., né rileva l'uso dell'atto pubblico falso, poiché esso non rientra tra gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 483 c.p.
CASS - Cass., sez. V, 30-01-1997
Tangorra
La falsa denuncia, fatta ad una stazione di carabinieri, dello smarrimento di un libretto di risparmio, integra il reato di cui all'art. 483 c.p.; ciò perché tale denuncia, richiesta dall'art. 6 l. 30 luglio 1951 n. 948 (recante disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari) e sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 17 di detta legge, è destinata a provare lo smarrimento del libretto e la relativa attestazione è resa ad un pubblico ufficiale (fattispecie nella quale è stata ritenuta irrilevante la circostanza che la denuncia non sia stata fatta, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge suindicata, all'istituto emittente).
CASS - Cass., sez. V, 01-12-1995
Nuzzarello
Nel delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la punibilità non è subordinata ad una specifica previsione normativa che stabilisca il valore probatorio de veritate del fatto denunciato dal privato; risponde, pertanto, del delitto il privato che denunci falsamente ai carabinieri lo smarrimento di alcuni titoli di credito.
CASS - Cass., sez. V, 26-09-1995
Scansa
In tema di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, sussiste l'elemento materiale del reato contestato in caso di denunzia - ricevuta da ufficiale di polizia giudiziaria - di smarrimento di targhe e documenti di circolazione; invero detta denuncia, costituendo presupposto necessario nel procedimento amministrativo per il rilascio dei duplicati, ed attestando, sia la provenienza della dichiarazione della persona legittimata ad ottenere i duplicati stessi, sia il dato oggettivo della perdita dei documenti e delle targhe, integra una dichiarazione a contenuto probatorio convenzionale, giuridicamente rilevante ai fini amministrativi, la cui natura vincola il denunciante all'obbligo di dichiarare il vero.
CASS - Cass., sez. V, 11-06-1999
De Salve
Si configura il reato di cui all'art. 483 c.p., ogniqualvolta il privato abbia l'obbligo di attestare un fatto in un atto pubblico che sia destinato, per disposizione di legge, a provare la veridicità delle asseverazioni in esso raccolte; conseguentemente, risponde del delitto in questione colui che attesti falsamente, in una denuncia sporta ai carabinieri, lo smarrimento del contrassegno di assicurazione del proprio autoveicolo, così determinando la sospensione del relativo contratto ad opera della compagnia assicuratrice.
CASS - Cass., sez. V, 02-02-1995
Carè
Il riconoscimento di figlio naturale costituisce una dichiarazione di scienza rivolta a conferire certezza al fatto della procreazione, di cui è destinato a provare la verità; commette, pertanto, il delitto di falsità ideologica in atto pubblico (art. 483 c.p.) il privato che effettui falsa dichiarazione di paternità naturale in un atto ricevuto da notaio.
CASS - Cass., sez. II, 24-10-1994
Fieno
La falsa dichiarazione della paternità naturale, ricevuta in un atto pubblico notarile, integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.); invero, l'atto di riconoscimento è destinato non solo a permettere a chi opera il riconoscimento di assumere i doveri e i diritti di genitore, ma anche a provare la verità della procreazione; a tal fine l'ordinamento ha previsto, inoltre, una specifica azione giudiziaria per mezzo della quale il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità (art. 263 c.c.).
CASS - Cass., sez. V, 24-10-1994
Albanese
La dichiarazione dell'interessato, su fatti da lui direttamente conosciuti, e dei quali essa è destinata a provare la verità, quando per disposizione di legge sia resa ad un funzionario, il quale provveda all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere considerata come resa al pubblico ufficiale, onde la configurabilità del delitto di cui all'art. 483 c.p. in caso di mendacio (fattispecie in tema di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale, per ottenere il beneficio del gratuito patrocinio, di non essere proprietario di beni immobili).
CASS - Cass., 16-01-1984
La Barbera
L'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) postula, di norma, l'esistenza di disposizioni extrapenali integratrici che concorrono a determinare il contenuto delle dichiarazioni del privato e attribuiscono al pubblico ufficiale il potere-dovere di documentarle in atti aventi, ex lege, una determinata funzione probatoria; in tale ambito rientra la l. 4 gennaio 1968 n. 15 che agli art. 2 e 4 facultizza il privato alla dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, la quale diventa atto pubblico per il solo fatto della sottoscrizione autenticata dal «funzionario competente a ricevere l'atto, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco» e che all'art. 26, 1º e 2º comma, stabilisce che tali dichiarazioni «sono considerate come fatte a pubblico ufficiale»; di conseguenza è dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rientrante nella previsione dell'art. 483, anche quella allegata alla domanda di concessione edilizia in sanatoria, diretta al sindaco, ma ricevuta dal funzionario competente o da altro pubblico ufficiale appositamente incaricato (fattispecie relativa alla falsa attestazione che la costruzione era stata eseguita in un determinato anno).
CASS - Cass., sez. V, 05-05-1998
Cocciolo
In tema di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, l'obbligo giuridico di veridicità per il privato deve ritenersi sussistente ogni qual volta una norma giuridica ricolleghi specifici effetti a determinati fatti, allorché essi vengano da un privato attestati a un pubblico ufficiale che documenti l'attestazione.
CASS - Cass., sez. V, 20-01-1998
Victorino
L'attestazione al pubblico ufficiale di circostanze non veritiere in una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa al pubblico ufficiale, integra il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico, di cui all'art. 483 c.p., pure nel caso in cui quanto dichiarato possa essere altrimenti verificato dal successivo destinatario dell'atto; in tale ipotesi, invero, deve escludersi la configurabilità del falso innocuo, atteso che l'innocuità del falso in atto pubblico non va ritenuta con riferimento all'uso che si intende fare del documento - che non è necessario ad integrare la condotta incriminata, e può altrimenti integrare estremi di reato diverso - ma solo se si esclude l'idoneità dell'atto falso ad ingannare comunque la fede pubblica.
CASS - Cass., sez. V, 30-09-1997
Brasola
La valutazione di innocuità del falso commesso dal privato in atto pubblico, di cui all'art. 483 c.p., non può essere rapportata alla funzione che l'atto assume, quale elemento o requisito di valutazione per un diverso procedimento amministrativo, per la destinazione occasionale datagli dal privato a questo fine, giacché la tutela del falso concerne l'attestazione per se stessa e cioè la pubblica fede che, in ogni caso, si può riporre nel documento, a stregua della funzione rappresentativa riconosciutagli dalla legge; l'uso dell'atto non è infatti necessario per la perfezione del reato di falso, mentre può integrare la condotta di un reato ulteriore, quale quello previsto dall'art. 640 c.p.
CASS - Cass., sez. V, 29-05-1997
Maimone
La dichiarazione sostitutiva regolata dalla l. 4 gennaio 1968 n. 15 può attenere, oltre che a stati e qualità personali, ai quali fa riferimento l'art. 2, anche a fatti, cioè a ogni situazione concreta ed obbiettiva attinente a persone o a beni, di cui il dichiarante affermi di essere direttamente a conoscenza, poiché l'ambito di operatività previsto dall'art. 4 è più ampio di quello previsto dall'art. 2; né ha alcun rilievo che il funzionario che riceve l'atto e vi appone la autenticazione della sottoscrizione, non sia competente o espressamente delegato a tale funzione, o che i timbri posti in calce al documento non facciano alcun riferimento a tale delega potendosi escludere la falsità solo quando, essendo l'organo o l'ente nell'ambito del quale il funzionario stesso opera del tutto sfornito di competenza in tal senso, debba parlarsi di inesistenza dell'atto medesimo (nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha precisato che integra gli estremi dell'art. 483 c.p. la falsa dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà presentata al capo dell'ufficio tecnico del comune con la quale l'interessato attesta l'esistenza pluriventennale di un manufatto edilizio).
CASS - Cass., sez. V, 30-09-1996
Trevisan
La falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico di cui all'art. 483 c.p. si configura allorché la falsa attestazione contenuta nell'atto pubblico sia riferibile a fatti che l'attestante ha il dovere giuridico di esporre veridicamente (false attestazioni contenute in un atto notorio) e dei quali l'atto è destinato a provare la verità, e non quando, come nella specie, relativa alla presentazione di una mendace dichiarazione in ordine all'entità del proprio reddito, la falsa attestazione ha portato alla formazione di un autonomo atto pubblico falso, consistente in una graduatoria di persone da avviare al lavoro, in base a una ingannevole rappresentazione della realtà che ha tratto in errore il pubblico ufficiale che ne è l'autore, comportamento quest'ultimo che configura l'ipotesi delittuosa della falsità ideologica indotta ex art. 48 e 479 c.p.
CASS - Cass., sez. V, 26-04-1993
Basciano
Integra gli estremi del reato di cui all'art. 483 c.p. la falsa attestazione resa da chi, colpito dal provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, affermi in verbale di esecuzione, contrariamente al vero, di avere smarrito la patente stessa.
CASS - Cass., 20-06-1989
Sanna
La falsa denuncia di smarrimento della patente di abilitazione alla guida, recante l'attestazione di ricezione da parte dell'organo di polizia, costituisce il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, a norma dell'art. 483 c.p., perché l'attestazione stessa è dichiarativa di attività svolta da pubblico ufficiale ed ha efficacia probatoria, in quanto presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio di duplicato.
CASS - Cass., 13-05-1986
Richichi
Sussiste il reato punito dall'art. 483 c.p. nell'ipotesi in cui vengano rese in una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio false attestazioni su fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità; detta dichiarazione si considera infatti come resa a pubblico ufficiale e le affermazioni del privato in essa contenute hanno una rilevanza probatoria inerente alla natura ed all'essenza dell'atto stesso e debbono perciò corrispondere a verità (nella specie: trattavasi di un ferroviere il quale aveva falsamente asserito che la sua attività prevalente era quella del pescatore).
CASS - Cass., 22-02-1984
Gatto
[1] In Foro It. 2000 II, 463 e in Guida al dir. 2000 n.17, 85.
[2] In Foro It. 1999 II, 435.
[3] Così vedi le sent. C 30/1/97 Tangorra, C 4/12/95 Pellecchia, C 26/9/95 Scansa, C 22/2/84 Gatto e anche dopo la prima pronuncia a sezioni unite C 16/6/99 Monti in Cass. pen. 2000, 594 e C 17/6/99 Bergamaschi.
[4] C 3/6/99 Prencipe, C 28/5/99 De Savelli in Guida al dir. 1999 n.33, 109, C 4/5/99 Vanaria, C 2/2/95 Carè in Giust.pen, 1995 II 559, C 20/1/98 Rachel, C 11/10/96 Maimone, C 23/4/93 Paiewski, C 10/7/79 e C 5/5/98 Cocciolo in Giust.pen. 2000 II 55.
[5] In Guida al dir. 2000 n.19, 76
[6] Così le già citate C 19/11/97 Piso, C 30/1/97 Tangorra, C 4/12/95 Pellecchia, C 26/9/95 Scansa.
[7] Così le già citate C 20/1/98 Victorino, C 11/10/96 Maimone, 23/4/93 Paiewski.
[8] Ex multis: C 21/9/99 Calvitti in Guida al dir. 2000 n.4, 102, C 4/2/99 Mazzilli in Guida al dir. 1999, n.24, 87 e ancora C 11/10/96 Maimone , 4/7/96 Arno, 2/3/92 Arduini, 30/6/91 Sposato.
[9] C 12/11/99 Fratamico in Riv.pen. 2000, 24.
[10] C 7/7/92 Ceccacci in Cass.pen. 1993, 545, C 11/12/87 Capuano.
[11] T.Rieti 12/5/00 Clemenzi in Foro it. 2000 II 463.
[12] C 16/5 – 8/8 –2000 Callegari in Cass.pen. 2001, 2089; la sentenza comunque ricorda incidentalmente che la falsa denuncia di smarrimento di carta d’identità è ipotesi differente da quella di falsa denuncia di assegno bancario, proprio perché l’ordinamento esplicitando un principio di carattere generale fa obbligo a colui che smarrisce un documento di identità di presentare denuncia all’autorità di polizia.
[13] C 30/3 – 27/6 – 2000 in Guida al dir. 2000 n.32, 46
[14] C 25/5/99 De Savelli, 27/8/98 Viscomi, 5/5/98 Cocciolo, 30/9/97 Brasola
[15] prima dell’entrata in vigore delle norme citate la Cassazione aveva ritenuto che la falsa denuncia di smarrimento della patente di guida non integrasse gli estremi del reato di cui all’art.483 cp; ma già nel senso della sussistenza del reato vedi C 11/6/99 De Salve in Riv.pen. 2000,178, C 13/5/86 Richichi in Giust.pen. 1987 II 21 che hanno ritenuto che la denuncia di smarrimento costituisse un presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato e che quindi il privato avesse l’obbligo di dire la verità; C 15/7/99 Michelotti in Riv.pen. 2000, 509 sulla base della circostanza che comunque a seguito della denuncia viene rilasciata carta di circolazione provvisoriamente valida per giorni 30.
[16] C 11/6/99 De Salve in Cass.pen. 2000, 2669
[17] C 2/2/95 Carè, poiché la denuncia determina la sospensione del relativo contratto da parte della compagnia assicuratrice
[18] C 24/10/94 Fieno, poiché il riconoscimento costituisce dichiarazione di scienza rivolta a conferire certezza al fatto della procreazione di cui è destinato a provare la verità, ma contra …………
[19] C 1/12/95 Nuzzatello poiché la denuncia richiesta ex art.6 l.n.948/51 è destinata a provare lo smarrimento del libretto
[20] C 9/2/99 Cannataro Guida al dir. 1999 n.18, 86
[21] C 3/3/80 Russo Giust.pen. 1981 II 683
[22] C 22/2/00 Bazzichi Guida al dir. 2000 n.16, 85 e C 2/6/99 Di Paolo Riv.pen. 2000, 405
[23] C 16/4/84 La Barbera
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